di Avv. Rebecca Sinatra
Mi sono separata da mio marito dopo 15 anni di matrimonio.Ora frequento un altro uomo. Mi piacerebbe “convolare a nozze” per la seconda volta. Posso farlo?
Caro Avvocato. Ho bisogno del suo aiuto. A gennaio 2019 mi sono separata da mio marito Carlo dopo quindici anni di matrimonio. Ora frequento un altro uomo, del quale mi sono perdutamente innamorata. Mi piacerebbe “convolare a nozze” per la seconda volta. Posso farlo?
In linea di massima, ci si può sposare quante volte si vuole. Le regole, però, sono diverse, a seconda del “tipo” di matrimonio che si è celebrato e che si vorrà celebrare. Una cosa è certa: nessuno può essere autorizzato a risposarsi se gli effetti del precedente matrimonio non sono definitivamente cessati.
Andiamo con ordine. Per la nostra Costituzione, il matrimonio è l’atto ufficiale con il quale i coniugi costituiscono un nucleo familiare, realizzando un sodalizio di amore, regole e affetti, basato sulla loro uguaglianza morale e giuridica. Per le norme del Codice Civile, il matrimonio è il “rapporto giuridico” dal quale derivano reciproci obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione, di contribuzione ai bisogni della famiglia. Per la Chiesa, invece, è uno dei sette sacramenti: “E’ il patto con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole”.
Fino al Concordato del 1929 (cd Patti Lateranensi), stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede, il matrimonio civile e il matrimonio canonico erano totalmente contrapposti. Il matrimonio canonico, infatti, per l’ordinamento giuridico italiano, era del tutto irrilevante.Dal 1866 al 1929, quindi, i cittadini italiani dovevano sposarsi due volte: una volta, davanti all’ufficiale dello stato civile, l’altra, innanzi al ministro del culto cattolico.Con i Patti Lateranensi, i due riti, civile e religioso, sono stati “unificati”.
Oggi, i futuri sposi hanno piena libertà di scegliere la forma matrimoniale che preferiscono:
– MATRIMONIO CIVILE (cioè quello celebrato in Comune alla presenza di due testimoni) interamente ed esclusivamente regolato dalla legge italiana. Tutti, sia cattolici che non, possono celebrare il matrimonio civile.
– MATRIMONIO CONCORDATARIO, ossia il matrimonio religioso, celebrato davanti al ministro del culto cattolico secondo le regole del diritto canonico, al quale lo Stato riconosce effetti civili grazie alla trascrizione nei registri dello stato civile. Qualora il matrimonio non venga trascritto o non sia trascrivibile (perché, ad esempio, non sono rispettati i limiti di età o sussistono altri impedimenti civili inderogabili) esso non avrà alcuna rilevanza per il diritto civile, ma rimarrà un atto puramente religioso, considerato dal mondo del diritto civile come una convivenza more uxorio. Ma che cosa succede quando i coniugi, venuto meno il loro amore, vogliono “cancellare” il primo matrimonio e sposarsi per la seconda volta?
Bisogna distinguere, in quanto, mentre il matrimonio concordatario si basa ancora oggi sul valore dell’indissolubilità, quello civile, è stato completamente stravolto dopo l’entrata in vigore, nel 1970, della Legge sul divorzio, la quale ha sgretolato completamente il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale, introducendo la possibilità per i coniugi di separarsi, prima, e di divorziare, poi. Il divorzio, quindi, per lo Stato italiano, è proprio quello strumento che permette di slegarsi dagli obblighi che derivano dal fatidico “sì lo voglio”.
Cancellando per sempre (ma solo civilmente!) il vincolo coniugale. Di conseguenza, se il primo matrimonio è stato celebrato secondo il rito cattolico, i coniugi, una volta ottenuto il divorzio, potranno solo risposarsi in Comune. Per la Chiesa, infatti, il matrimonio concordatario rimane per sempre valido ed efficace. A eccezione di due casi: in caso di morte del coniuge o in caso di nullità del precedente matrimonio (perché, ad esempio, manca la volontà di procreare, oppure il matrimonio è stato imposto con violenza) dichiarata con sentenza dal Tribunale della Rota Romana.
Al contrario, se il primo matrimonio è stato celebrato secondo il rito civile, i coniugi potranno risposarsi in Comune, innanzi all’ufficiale dello stato civile, in qualsiasi momento. Ovviamente, anche in questo caso, dopo aver ottenuto il divorzio.
Ci si può risposare senza essere divorziati? In due soli casi è consentito risposarsi senza essere divorziati: quando il coniuge muore, oppure quando viene dichiarata la morte presunta (cioè se il coniuge è scomparso da almeno dieci anni).
Quindi, cara Signora, prima di tutto dovrà divorziare da Suo marito (la separazione, infatti, non basta). Dopodiché, se vorrà risposarsi in Comune potrà farlo tutte le volte che vuole. Se, invece, vorrà risposarsi in Chiesa dovrà, per forza di cose, chiedere alla Rota Romana di annullare il precedente matrimonio. Attenzione però: le motivazioni alla base della richiesta devono essere quelle espressamente previste dalla legge canonica.
* Studio Legale Bernardini de Pace