di Dott.ssa Michela Carlo
“Gentile Avvocato, mi chiamo Mario, sono un imprenditore prossimo alla pensione,ho infatti 65 anni e sono sposato da 40. Tempo fa, ho trovato in soffitta delle vecchie lettere d’amore tra mia moglie e il suo allora amante. Lei mi ha tradito per mesi e io vorrei fargliela pagare. Dal momento che le ho donato due ville, posso pretenderle indietro?!
Carissimo Mario, la donazione è un atto di liberalità, cioè di generosità, che incide negativamente sul patrimonio di chi lo compie, poiché ci si priva volontariamente di uno o più beni per arricchire un’altra persona, senza pretendere il corrispettivo in cambio. Proprio per queste caratteristiche, la donazione non può essere, in generale, né revocata né condizionata (per esempio: ti dono la mia casa se tu fai qualcos’altro). Anche quando si fa la cosiddetta donazione rimuneratoria (per riconoscenza, per meriti o per un servizio reso dal beneficiario) è fondamentale che l’atto sia compiuto in modo spontaneo e libero, nella consapevolezza che non vi sarebbe alcun obbligo di farlo.
Ci sono, però, dei casi, tassativi, nei quali la revoca della donazione è legittima per l’ingratitudine della persona che ha ricevuto un determinato bene, cioè il donatario. L’articolo 801 del codice civile, infatti, ammette l’azione revocatoria contro “chi si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti” oltre che contro chi ha commesso i reati individuati all’art. 463 del codice civile a danno del donante (per esempio, tentato omicidio o calunnia).
Dal contenuto della Sua breve lettera, Le anticipo già che la relazione extraconiugale, intrapresa anni fa da Sua moglie, escludo possa legittimarLa a promuovere l’azione revocatoria della donazione che le ha fatto. Le spiego perché. L’unico presupposto, tra i vari previsti per la revoca, del quale si può discutere, nel Suo caso, è se Sua moglie, con il tradimento, si sia resa colpevole di ingiuria grave nei Suoi confronti. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su questa ipotesi e ha precisato i contorni entro i quali il tradimento, per quanto spiacevole e drammatico per chi lo ha subito, non configura l’ingratitudine ai fini della revoca della donazione precedentemente fatta al “traditore”. Secondo i Giudici, il donatario deve avere avuto un comportamento esteriore con il quale abbia oggettivamente “mostrato un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante”, mancando di rispetto alla dignità di questo. È ovvio che, nel sentire comune, il tradimento implica una mancanza di rispetto della dignità dell’altro.
Ma perché, per la legge, possa parlarsi di ingratitudine, che legittima l’azione revocatoria della donazione, il “semplice” tradimento purtroppo non basta. L’ingiuria deve sfociare nella “radicata e profonda avversione o perversa animosità verso il donante”. Insomma, Sua moglie, perché possa essere riconosciuta “ingrata” della donazione ricevuta, dovrebbe aver assunto un comportamento contrario alla naturale riconoscenza che invece dovrebbe provare chi ha ricevuto in dono qualcosa. Addirittura, secondo i Giudici, dovrebbe aver avuto una condotta ripugnante per la coscienza sociale. Per darLe un’idea concreta di ipotesi nelle quali sarebbero integrati gli estremi dell’ingiuria grave, pensi al partner che, ricevuta la donazione, “scappi” poi via con l’amante; oppure (è questo è un caso sul quale la Cassazione si è pronunciata revocando la donazione) pensi alla moglie molto più giovane del marito che abbia intrattenuto una relazione extraconiugale tradottasi, di fatto, in uno stato di abbandono del coniuge bisognoso di assistenza. Nel caso di Sua moglie, invece – in linea con il pensiero dominante della Giurisprudenza – si può escludere che la di lei infedeltà, di quarant’anni fa, dai contorni poco definiti e che tra l’altro la Signora era riuscita a tenere nascosta finora (Lei ha solo degli scambi di lettere private), sia stata accompagnata da un atteggiamento di disistima, avversione e disprezzo contro di Lei. Anzi. E’rimasta con Lei per altri tantissimi anni.
In conclusione, caro Mario, se vuole davvero farla “pagare” a Sua moglie, non è certo questa la strada da seguire. Piuttosto, Le voglio dare questo consiglio: prima, cerchi di capire dentro di sé se riesce a perdonare Sua moglie per l’errore commesso anni fa e, se non ci riuscirà, chieda la separazione. La avverto, però, dovrebbe dimostrare che la convivenza è diventata improseguibile proprio a causa di questi tradimenti. Tradimenti che, mi pare di capire, Lei ha scoperto da tanto tempo ed è rimasto con Sua moglie. Questa considerazione renderebbe difficile anche fondare la richiesta di addebito della separazione. A questo punto Le chiedo: non è che il Suo è puro spirito di rivalsa? Farebbe prima a iscriversi a un corso di ballo con giovani e belle danzatrici, naturalmente…senza Sua moglie!
* Studio Legale Bernardini de Pace