di Avv. Violante Di Falco
Buongiorno Avvocato, io e la mia ex moglie siamo separati da 25 anni. I nostri figli oramai sono grandi e avendo una certa età, qualche mese fa, ho presentato al Tribunale domanda per ottenere il divorzio. Il giudice, pochi giorni fa, ha emesso la sentenza parziale. A questo punto mi chiedevo se potessi procedere all’estinzione del fondo patrimoniale che ho costituito quando io e la mia ex moglie stavamo ancora insieme. Cosa devo fare? Torno ad essere proprietario esclusivo?
Caro lettore,
tutte le volte nelle quali marito e moglie decidono di conferire, in un fondo patrimoniale, un bene comune o di proprietà di uno solo dei coniugi, è legittimo domandarsi a chi vada la proprietà di questo bene quando il progetto matrimoniale, per un motivo o per un altro, viene meno.
Anzitutto, ricordiamo che il fondo patrimoniale è quel particolare istituto giuridico, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che può essere costituito dai coniugi per creare un patrimonio “separato” nel quale far confluire determinati beni mobili e/o immobili (come ad esempio, la casa di abitazione, un terreno o automobili, barche, moto), oppure titoli di credito.
Tutti questi beni – i quali non possono essere ne venduti ne donati senza il consenso di entrambi i coniugi – vengono inseriti nel fondo per soddisfare i bisogni della famiglia, ponendoli a riparo da qualsivoglia debito contratto per spese extrafamiliari. Solo in questo modo, infatti, eventuali creditori non potranno aggredire i beni facenti parte del fondo se non per debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia. Insomma, si tratta di uno strumento che protegge esclusivamente gli interessi della famiglia.
La legge prevede espressamente le ipotese per le quali sia possibile procedere all’estinzione del fondo patrimoniale precedentemente costituito dai coniugi. In particolare, ai sensi dell’art. 171 c.c., il fondo può essere estinto a seguito dell’annullamento, cessazione o scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Tuttavia, nel caso nel quale dal matrimonio annullato, sciolto o cessato siano nati dei figli minori, il fondo può essere estinto solo al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli.
Pertanto, il fondo patrimoniale sarà utile strumento di fruizione dei beni e dei loro frutti per tutto il periodo della separazione personale e anche dopo il divorzio se vi sono figli minori, fino alla loro maggiore età.
Nel Suo caso, da quanto leggo, Lei e la Sua ex moglie siete già separati ed avendo due figli, oramai ampiamente maggiorenni, l’unico modo per procedere all’estinzione del fondo è ottenere il divorzio. Anche se il Giudice ha emesso la sentenza parziale in punto “status” è necessario attendere, ove il Suo avvocato avesse già notificato la sentenza a Sua moglie, il termine di 30 giorni dal compimento della notifica oppure, in mancanza, il termine più lungo di 6 mesi. Una volta decorso il termine breve o lungo e salvo che la Sua ex moglie faccia appello, la sentenza passerà in giudicato e Lei sarà definitivamente “libero”.
In quel momento, ossia quando Lei sarà divorziato a tutti gli effetti, il fondo patrimoniale si estinguerà automaticamente. Infatti, a differenza dell’atto di costituzione del fondo che deve necessariamente essere pubblico e redatto da un notaio, in questo caso l’estinzione non richiede alcuna attività. Con il divorzio (e, quindi, con il passaggio in giudicato della sentenza) Lei tornerà ad essere unico titolare dei beni che sono stati inseriti nel fondo patrimoniale.
Ad esempio, se Lei ha inserito nel fondo un Suo bene, con il divorzio, il bene tornerà ad essere unicamente di Sua proprietà (in realtà, la proprietà non è mai cessata, nemmeno con la costituzione del fondo, ma Sua moglie ha acquisito il diritto di amministrarlo che, a seguito del divorzio, verrà meno) Le preciso, infine, al di là delle ipotesi che Le ho già indicato, che lo scioglimento del fondo patrimoniale può avvenire anche quando i coniugi, di comune accordo, decidono di procedere in tal senso, recandosi, però, da un notaio.
Si tratta di uno scioglimento volontario oramai pacificamente legittimo, nonostante i costanti e ripetuti dibattiti giurisprudenziali. Tuttavia, se vi fossero figli minori, i coniugi, in questo caso, dovranno richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare prima di procedere allo scioglimento consensuale del fondo.