di Avv. Federica Mendola
“Per la legge ogni individuo può disporre della propria immagine. Ma quando si parla dei figli minori, le cose sono più complicate. Ecco come agire“.
Gentile Avvocato, sono separato da un anno. Mia moglie pubblica quotidianamente, senza il mio consenso, sul proprio profilo Instagram foto e video che ritraggono la nostra bellissima bambina Lucrezia che ha solo 5 anni. Io non voglio assolutamente che il volto di nostra figlia sia alla portata di chiunque. Ho provato a dirglielo ma lei continua a “postare” questi contenuti. Cosa posso fare? Posso agire legalmente? Alessandro
Gentile Alessandro,
la sua domanda è molto interessante considerato che negli ultimi anni i social networks hanno invaso la nostra vita quotidiana e tantissime persone ormai condividono giornalmente contenuti privati, rendendoli visibili a un numero indeterminato di persone.
Per la legge ogni individuo può disporre della propria immagine. Dall’insieme delle norme in materia si evince, infatti, che l’immagine di un soggetto può essere pubblicata soltanto con il consenso di quest’ultimo, a meno che la pubblicazione sia concessa dalla legge. Si tratta di un diritto personalissimo e inalienabile. Attraverso il consenso ciò che viene ceduta a terzi è la possibilità di utilizzo dell’immagine. È chiaro che quando si discute delle immagini che ritraggono minori la questione diventa più complessa e delicata. Spesso i genitori, proprio come nel Suo caso, hanno posizioni contrastanti circa la pubblicazione delle immagini dei propri figli sui social.
Chi dei due ha ragione? Sono le norme a darci la risposta. In particolare, tra le più esplicite, l’articolo 8 del Regolamento 679 /2016 (entrato in vigore a maggio 2018), che considera l’immagine dei figli un “dato personale”, ai sensi del Codice della Privacy, e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicché nel caso di minori – di anni 14, secondo il limite previsto dal legislatore italiano – è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore. Dunque, è necessario il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione sui social di foto e video che ritraggono i figli minori.
In linea con la normativa le pronunce dei nostri Giudici. Proprio a fine agosto 2021, infatti, il Tribunale di Trani ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate.
Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).
Il Tribunale di Modena ha anche evidenziato e precisato che la pubblicazione di foto di minori sui social networks integra un “comportamento pregiudizievole per essi in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line”. Pertanto, caro Alessandro, convinta anch’io che sia potenzialmente pericoloso pubblicare contenuti social ritraenti i minori, Le consiglio di rivolgersi a un avvocato per far valere le Sue ragioni e tutelare il diritto all’immagine della piccola Lucrezia.