di Dott.ssa Francesca Albi
“Gentile Avvocato,bmi sono separata da mio marito 3 anni fa e da quel giorno ho percepito a titolo di mantenimento la somma di € 700,00 mensili. L’anno scorso ho iniziato a convivere con il mio nuovo compagno, abbiamo un progetto di vita, vogliamo avere dei figli, per questo ho lasciato la mia abitazione per andare a vivere nella casa che abbiamo acquistato insieme. Ora il mio ex marito minaccia di non pagare più il mantenimento perché ho iniziato una nuova vita con il mio compagno. Le chiedo, può farlo?”
Da anni, si assiste alla diffusione di una molteplicità di modelli familiari che si sovrappongono l’un l’altro e, nella variegata trama di rapporti personali che possono sorgere dopo la rottura della coppia coniugale, assume particolare rilievo l’ipotesi delconiuge titolare di un assegno di mantenimento che dia vita a una famiglia di fatto. Si tratta di una questione che ha una grande rilevanza pratica, considerata la frequenza con la quale queste situazioni si verificano.
Di conseguenza, è sorta l’esigenza di stabilire se una nuova convivenza influisca o meno sul diritto di percepire all’assegno di mantenimento e – in caso affermativo – a quali condizioni.
Deve premettersi, dal punto di vista normativo, che non esiste alcuna disposizione di legge che preveda l’esclusione dell’assegno di mantenimento quale diretta e automatica conseguenza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio. L’unica previsione di una causa di esclusione si riferisce all’assegno divorzile ed è rappresentata dal passaggio a nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario (art. 5, comma 10, l. n. 898/1970). Questo non esclude, tuttavia, che ulteriori situazioni possano incidere sul diritto all’assegno divorzile o di mantenimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è sempre stata propensa a riconoscere, seppur in vario modo, l’incidenza della convivenza more uxorio sull’assegno di mantenimento; da ultima, la pronuncia del 27 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha disposto che“l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento cessa qualora l’altro coniuge instauri una convivenza stabile e continuativa con un’altra persona, salva la dimostrazione che la somma dei redditi di questa convivenza non porti in melius le condizioni economiche”.La ratio di questo principio consiste nella presunzione che, nel caso di una stabile convivenza, fondata su un progetto di vita futura, le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
È certamente lecito andare a convivere con un’altra persona dopo essersi separati, ma la conseguenza potrebbe essere la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, perché si rescinde ogni connessione con il modello di vita matrimoniale. La nuova convivenza, infatti, se stabile, determina la creazione di una famiglia di fatto che, come tutte le famiglie (benché non basata sul matrimonio), comporta l’obbligo reciproco per i partner di assistersi materialmente e moralmente. Risultato: il mantenimento non spetta più all’ex coniuge, ma al nuovo compagno. Le due obbligazioni (quella dell’ex marito e quella del nuovo partner) non possono tra loro sommarsi, diversamente, si finirebbe per agevolare la donna che, da un numero elevato di matrimoni o convivenze, ricaverebbe di che vivere per una vita.
Quindi, per rispondere alla Sua domanda Signora, sì, la creazione di una famiglia di fatto, potrebbe determinare la revoca o la modifica dell’assegno di mantenimento, ma non sempre, infatti Lei potrà dimostrare che la nuova convivenza non influisce, in meglio, sulle Sue condizioni economiche; in questo caso, il mantenimento non potrà essere né revocato né modificato.
Inoltre, voglio rassicurarLa, il Suo ex marito non ha il potere di decidere unilateralmente di non versare più l’assegno di mantenimento; se intende farlo, dovrà rivolgersi al Giudice, chiedendo, con ricorso, la modifica delle condizioni di separazione, ed è proprio in questa sede, che Lei avrà la possibilità di dimostrare che quella convivenza non influisce in meglio sulle Sue condizioni economiche, restando i Suoi redditi complessivamente “inadeguati” a farLe conservare il tenore di vita coniugale, e quindi, che dalla convivenza Lei non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l’eliminazione o la riduzione dell’assegno.
In conclusione, è indubbio che la formazione di una famiglia di fatto non possa essere considerata una circostanza neutra e priva di riflessi, ma in assenza di un intervento ad hoc del legislatore, sarebbe giusto annoverarla tra le «circostanze» che ai sensi dell’art. 156, comma 2 c.c., il Giudice è tenuto a considerare nella determinazione dell’assegno di mantenimento.
* Studio Legale Bernardini de Pace