di Dott.ssa Violante Di Falco
Oggi, in Italia, il doppio cognome è una realtà. Con la sentenza n. 286 del 2016 della Corte Costituzionale, si è finalmente superata la concezione patriarcale della famiglia, rendendo sorpassata l’automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio. È una legge di civiltà, non solo perché ha permesso all’Italia di avere le stesse norme che da anni già esistono per la Spagna, la Francia e l’Inghilterra, ma anche perché impedire alla donna di trasmettere il proprio cognome viola il principio di uguaglianza. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la regola del patronimico obbligatorio e unico pregiudica la corretta formazione della personalità del figlio; il quale può e deve, invece, confrontarsi con la storia e la famiglia di entrambi i genitori.
Con l’acquisizione del doppio cognome, facendo seguire quello materno a quello paterno, si evita un possibile pregiudizio alla identità personale del minore, fossilizzata a volte su una storia di vita a senso unico. Se, al momento della nascita, la mamma desidera attribuire al proprio figlio anche il proprio cognome, la procedura è molto semplice. Infatti, la Circolare n. 1/ 2017 del Ministero degli Interni afferma che l’ufficiale dello stato civile accoglierà la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno. Diversamente, l’aggiunta del cognome materno incontra un limite, qualora questa avvenga in un momento successivo alla nascita. In tal caso, sarà la Prefettura della provincia del luogo di residenza del richiedente che accoglierà la richiesta dei genitori, coniugati o meno, a condizione che vi sia il consenso di entrambi.
Infatti, la richiesta di modificare il cognome del figlio minore è un atto civile che i genitori possono presentare solo nell’esercizio della comune rappresentanza legale. Se c’è l’accordo tra i due, basta proporre un’istanza congiunta e motivata che evidenzi la comune volontà di aggiungere il cognome materno al figlio.
Tuttavia, la domanda di modifica del cognome avanzata dai genitori non deve mai essere in contrasto con l’interesse del minore. Ricordiamoci, infatti, che il centro dell’attenzione sarà sempre il bambino, con i propri diritti di esistere, di poter crescere ed essere amato. Pertanto, cara Signora, per realizzare la continuità del cognome della famiglia materna, in via di estinzione, essendo Lei figlia unica, potrà presentare un’istanza con Suo marito alla Prefettura, affinché il Suo bambino acquisisca anche il Suo cognome.
In casi come il Suo, l’aggiunta del cognome della mamma permetterà di rimanere ancorati alla famiglia di origine, così da poter trasmettere al proprio figlio la complessità delle proprie radici. Se il padre si oppone a dare al figlio il cognome della madre, bisogna fare richiesta al Prefetto che, una volta ricevuta la richiesta, dovrà valutarne la fondatezza e, se il diniego sarà ingiustificato, la procedura avrà comunque esito positivo.
O ancora, in casi estremi, l’aggiunta del cognome materno senza il consenso del padre sarà possibile sin da subito se il Giudice abbia disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre stesso. Dunque, nel nuovo millennio, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza richiamato dalla Corte Costituzionale, il figlio potrà portare con orgoglio anche il nome della mamma che lo ha cresciuto e si è sacrificata per lui. Non solo quindi il cognome del padre, perché maschio, residuo delle regole dell’antica Roma.
* Studio Legale Bernardini de Pace