di Dott.ssa Michela Carlo
Una volta raggiunto l’accordo, tramite uno o più avvocati, le future ex coppie firmeranno il ricorso congiunto che verrà poi depositato in Tribunale
“Caro avvocato, io e mio marito abbiamo preso la decisione, condivisa, e per me sofferta, di separarci. Credevo si trattasse di incompatibilità diventate ormai inconciliabili e del suo “semplice” disinnamoramento. Abbiamo raggiunto un accordo nel quale io “tengo” la casa ma lui, sebbene più ricco di me, non mi versa alcun assegno di mantenimento. L’udienza presidenziale di separazione, che peraltro si svolgerà con modalità scritte, è tra due settimane. Qualche giorno fa, però, ho scoperto che mio marito mi tradiva da anni, e addirittura, con più donne. Se lo avessi saputo prima non avrei mai accettato le condizioni dell’accordo di separazione. Sono ancora in tempo per “tornare indietro”? Cosa posso fare? Mi aiuti.”
Separarsi non è mai semplice. Nemmeno se si è Liz Taylor, che lo ha fatto per ben otto volte. Per rendere la separazione meno estenuante, spesso, i coniugi, con qualche inevitabile compromesso, formalizzano la fine del proprio legame scegliendo congiuntamente le condizioni per definire aspetti personali, economico-patrimoniali e riguardanti i figli.
Una volta raggiunto l’accordo, tramite uno o più avvocati, le future ex coppie firmeranno il ricorso congiunto che verrà poi depositato in Tribunale. Il Giudice, letto il ricorso per separazione consensuale, fisserà l’udienza presidenziale alla quale dovranno essere presenti entrambi i coniugi. Certificata poi la loro volontà di separarsi, il Presidente provvederà – con apposito decreto – a omologare la separazione, salvo che non ritenga le condizioni pattuite lesive dell’interesse dei figli minori. In tal caso suggerirà delle modifiche alle parti. Questa è, in sostanza, l’interpretazione prevalente in caso di separazione consensuale, nella quale, infatti, il giudice si limita, dopo un mero controllo, a dare efficacia esterna all’accordo tra le parti, senza che si possa sostituire o integrare la loro volontà.
Quindi, cara Signora, nel Suo caso, dal momento che non parla di figli, il giudice non dovrebbe fare altro che controllare la legalità delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto. Dico “dovrebbe”, poiché, se Lei all’udienza non ha intenzione di confermare il consenso che ha dato firmando il ricorso, il Giudice non potrà omologare la separazione, in quanto mancherebbe il requisito essenziale per omologare la separazione consensuale: l’accordo tra le parti.
Nel tempo, i Giudici hanno stabilito che, in caso di separazione consensuale, l’intesa tra le parti deve essere considerata un atto unitario ed essenzialmente negoziale, anche se a formazione progressiva, e altresì espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente. Questo significa che “il momento in cui avviene la formale dichiarazione di consenso, tanto sulle condizioni che sulla separazione in sé, non è già nel deposito del ricorso […]ma nella udienza di comparizione innanzi al Presidente”.
Quindi, Lei può sempre revocare il suo consenso fino all’udienza presidenziale fissata per la comparizione personale dei coniugi. Paradossalmente, l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure per il contenimento del contagio adottate dai Tribunali italiani, hanno trasformato questo principio in regola. Infatti, le linee guida di vari Tribunali precisano la procedura da seguire per lo svolgimento delle separazioni consensuali tramite la cosiddetta “trattazione scritta”. Ciò vuol dire che, anche se l’udienza era già stata fissata, i coniugi non compariranno personalmente davanti al Presidente e non ci sarà udienza “fisica”.
Pertanto, perché possano validamente provvedere, omologando la separazione, i Giudici chiedono che i difensori depositino, 7 giorni prima dell’udienza, telematicamente, le dichiarazioni sottoscritte dalle parti, di personale rinuncia alla comparizione all’udienza, della volontà di non riconciliarsi, ma soprattutto della conferma delle condizioni contenute nel ricorso. Addirittura, nei 5 giorni precedenti l’udienza “virtuale”, la parte potrà revocare il consenso alle condizioni della separazione, depositando digitalmente dichiarazione di rinuncia. In conclusione, Signora, potrà certamente NON separarsi alle condizioni del ricorso congiunto depositato. Dopodiché, potrà, come mi pare di capire voglia fare, chiedere la separazione giudiziale a Suo marito o, in alternativa, potrebbe anche continuare a trattare per ottenere nuove e più favorevoli condizioni congiunte di separazione.
* Studio Legale Bernardini de Pace