di Avv. Benedetta Di Bernardo
Buongiorno Avvocato, in base a quanto stabilito nella sentenza di separazione, da un anno corrispondo a mia moglie € 1.000,00 al mese per il mantenimento dei nostri due figli e partecipo alla metà delle loro spese straordinarie. Dai racconti dei bambini (che hanno 8 e 10 anni) so percerto che cenano quasi ogni giorno dalla nonna materna, che nei pomeriggi mia moglie (pur non lavorando) li “parcheggia” al dopo scuola o al centro estivo (che pago anche io, extra assegno), e che le vacanze le trascorreranno al lago, ospiti a casa di amici di mia moglie. Oltretutto il calendario dei miei tempi con i bambini non viene applicato rigidamente visto che, essendo io un libero professionista e potendo dunque gestire il mio tempo, trascorro con loro (ben volentieri) benpiù di quanto previsto dal Tribunale. Vorrei quindi capire effettivamente come vengono impiegati isoldi che mensilmente corrispondo a mia moglie per i nostri figli. Ho chiesto a lei di dettagliarmi lespese che sostiene, ma si è rifiutata dicendo che non è mio diritto saperlo. E’ davvero così?
Per rispondere alla Sua domanda è utile partire dal tenore letterale della norma chedisciplina l’assegno di mantenimento per i figli. L’art. 337 ter c.c., al comma 4, dispone che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.Ove necessario, il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzareil principio di proporzionalità”.
Importo da determinare forfetariamente, considerando una serie dielementi (le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di loro e le rispettive risorse economiche, anche tenuto conto dei compiti domestici e di cura svolti). L’assegno c.d. perequativo è, dunque, finalizzato a mettere il genitore meno abbiente nellacondizione di poter provvedere di persona alle esigenze quotidiane e ordinarie dei figli nei tempi di sua responsabilità, evitando loro drastiche differenze fra il tenore di vita trascorso con l’altrogenitore, economicamente più capace.
E’ proprio dal criterio forfetario che presiede la determinazione del quantum, oltre che dalla specifica funzione dell’assegno perequativo, che la Giurisprudenza ha escluso qualsivoglia obbligo di rendiconto da parte del genitore che lo percepisce, il quale, nell’interesse dei figli, può dunque gestirlo a sua totale discrezione. Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha inequivocabilmente stabilito che il genitore a carico del quale “sia posto un assegno di mantenimento per il figlio minore non hadiritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo afar valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno” (Cass. Civ. n.12645 del 18 giugno 2015).
Nel Suo caso, dunque, avendo il Tribunale individuato in € 1.000,00 mensili il quantumadeguato alle esigenze attuali dei Vostri figli, rispettoso del tenore di vita goduto finora, e proporzionato alle rispettive risorse economiche Sue e di Sua moglie, Lei non ha il diritto di essereinformato sull’effettivo impiego di questa somma né, men che meno, Sua moglie ha il dovere di documentare alcunché.
Diametralmente opposta, invece, la prassi in tema di spese straordinarie, graniticamenteadottata dai Tribunali: questi esborsi, che esulano dall’assegno mensile ordinario, vengono suddivisi in percentuale fra i genitori (nel Vostro caso, al 50%) e affinché quello fra i due che li ha anticipati possa pretenderne il rimborso dall’altro – fermo il suo preventivo benestare – dovrà adeguatamente documentare la spesa, con tanto di scontrini e ricevute.
Per tornare al Suo caso, benché Lei non abbia dunque il diritto di pretendere da Sua moglie un’informativa sull’effettiva destinazione delle somme, le circostanze che Lei mi ha riferito (in particolare, il fatto che i tempi di permanenza dei bambini con la mamma siano nettamente inferioria quelli previsti dalla sentenza) sono comunque rilevanti giacché a lungo andare potrebbero incidere, modificandolo, sull’assetto al quale il Tribunale ha fatto riferimento nella determinazione forfetaria dell’assegno perequativo a Suo carico.
Pertanto, una volta consolidatisi, questi elementi sopravvenuti potranno consentirLe di rivolgersi nuovamente al Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di separazione e, precisamente, l’attualizzazione del calendario dei Suoi tempi con i bambini e, per l’effetto, la riduzione proporzionale dell’assegno perequativo da Lei corrisposto, per il loro mantenimento, alla madre collocataria. In quella sede, oltretutto, Lei potrà altresì far valere “fatti che rivelino ladistrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità di cura della prole” (Cass. Civ. 12645/2015) i quali, se dimostrati, saranno idonei anch’essi a fondare la revisione delle vigentidisposizioni separative.
* Studio Legale Bernardini de Pace