di Dott.ssa Maria Grazia Persico
Caro Avvocato, io e il mio fidanzato abbiamo fatto la promessa di matrimonio e tra una settimana dobbiamo sposarci. Durante i preparativi però mi sono accorta che si lascia influenzare tantissimo dalla madre. Praticamente non abbiamo scelto nulla, sembra quasi che debba sposarsi mia suocera. Inizio a mettere in discussione il mio “sì, lo voglio”. Posso annullare la celebrazione delle nozze? Quali sono le conseguenze?
La pubblicazione delle nozze, chiamata più comunemente promessa di matrimonio, non è un accordo giuridicamente vincolante per i futuri sposi. Si tratta, piuttosto, di un atto obbligatorio che formalizza l’intenzione dei fidanzati di sposarsi di lì a sei mesi. Il matrimonio è, infatti, un atto di libertà non soggetto a costrizioni. Quindi, fino al giorno del fatidico “sì”, la sposa o lo sposo possono fare dietrofront. Non sempre, però, senza alcuna conseguenza.
Se uno dei futuri sposi dovesse improvvisamente cambiare idea senza una valida motivazione, il fidanzato “incolpevole” potrà chiedere, oltre alla restituzione dei doni prenuziali, anche il rimborso delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non potrà, secondo la Suprema Corte, proprio al fine di garantire la piena libertà di ognuno di contrarre o meno le nozze, chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. Infatti, il recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che deriva da questi principi, ma configura un’obbligazione a rimborsare l’importo delle spese affrontate in vista del futuro matrimonio.
Quando, invece, il sogno del giorno più bello si infrange ancor prima di indossare l’abito bianco a causa del comportamento del futuro sposo e, quindi, la decisione di lasciarlo all’altare è sorretta da un giustificato motivo, non è prevista alcuna forma di responsabilità per chi decide di rompere la promessa di matrimonio, salva la restituzione, qualora l’altro ne faccia richiesta, dei doni fatti in vista del futuro matrimonio. Attenzione però al termine di prescrizione: la richiesta di restituzione deve essere fatta al massimo entro un anno dalla rottura ufficiale del fidanzamento.
Cara Signora, nel Suo caso, Le viene in soccorso il Tribunale di Cagliari, il quale, con la sentenza n. 487 del 2016, ha individuato come giusta causa di rottura del fidanzamento la continua ingerenza dei futuri suoceri nella vita relazionale della coppia prossima al matrimonio. L’annullamento delle nozze, nel caso di specie, era stato determinato proprio dalle continue liti causate dall’eccessiva oppressione da parte dei suoceri che avevano reso la convivenza intollerabile. Pertanto, qualora scelga di non indossare l’abito bianco, non avrà alcuna conseguenza, quantomeno dal punto di vista giuridico, il Suo futuro sposo, però, potrà chiederLe indietro l’anello di fidanzamento.
La Suprema Corte non ha risparmiato i suoceri invadenti neppure in caso di separazione dei coniugi, ritenendo legittimo l’allontanamento dalla casa familiare per il coniuge vittima delle costanti oppressioni della suocera, il quale può lasciare il tetto coniugale senza per questo motivo vedersi addebitata la responsabilità della separazione. Infatti, sempre secondo la Suprema Corte, non si configurerebbe l’abbandono del tetto coniugale e, anzi, è possibile addebitare la separazione giudiziale al coniuge che ha favorito l’ingerenza del proprio genitore, danneggiando il ménage familiare fino a distruggerlo. In questo ultimo caso è necessario però dimostrare che il coniuge non è riuscito a tenere a distanza i propri genitori per la sua incapacità a gestire il distacco dalla famiglia di origine.
* Studio Legale Bernardini de Pace