di Dott. Marco Volpe
Abbandonata da papà a 11 anni, ora ne ho 22. Posso chiedere un risarcimento? Il rispetto della dignità transita dalla famiglia in primo luogo
“Buongiorno, da poco ho compiuto 22 anni. Mio padre mi ha abbandonata quando ne avevo 11. Tralasciando gli aspetti penali della vicenda, posso ottenere un risarcimento per tutto quello che ho dovuto subire e per tutte le rinunce che ho dovuto fare? Non è forse trascorso troppo tempo da quando è andato via, per poterrivendicare il diritto al risarcimento?”
Il rispetto della dignità e della personalità umana transita, in primo luogo, dalla famiglia.
È in famiglia che si ricevono tutti o buona parte degli insegnamenti utili per poter stare al mondo. Il primo banco di prova, il primo vero test sull’affidabilità sociale di ciascuno, è costituito dai propri familiari. Con loro, prima che con altri, dovremo (o meglio, abbiamo dovuto) fare i conti. Misurandoci, arrabbiandoci, sorridendoci. Relazionandoci.
Così come con gli estranei, anche in famiglia i rapporti possono deteriorarsi. In maniera esattamente identica a ciò che accade nei rapporti con i “terzi”, anche in famiglia possono verificarsi degli illeciti. Anche in famiglia, quindi, il legislatore ammette la risarcibilità del danno riconducibile all’illecito.
Ciò appare logico e giusto; invece, la risarcibilità del danno per violazione degli obblighi familiari costituisce una conquista ottenuta solo di recente. A lungo, infatti, si è ritenuto che, giusta la considerazione che il diritto di famiglia prevede dei rimedi “speciali” (si pensi all’addebito della separazione nel matrimonio) contro le violazioni di legge commesse nell’ambito della famiglia, la specialità di tali forme di tutela escludesse, per principio, il rimedio generale del risarcimento del danno per fatto illecito, previsto dall’articolo 2043 del codice civile.
In altre parole, nell’ipotesi di illecito endofamiliare, si pensava che una persona non potesse mai ottenere la tutela risarcitoria per fatto illecito (cosiddetta aquiliana) ascrivibile al comportamento di un suo familiare. Soltanto nel 2005, la Cassazione, con la sentenza n. 9801, ha invertito la rotta, riconoscendo la risarcibilità del danno causato dalla condotta illecita del familiare, coerentemente con la mutata concezione della famiglia, che da istituzione è passata a essere comunità. Da luogo di compressione o, comunque, controllo dei diritti individuali, a luogo di condivisione e autorealizzazione personale, nel segno del reciproco rispetto. Dalla concezione pubblicistica della famiglia a quella privatistica, insomma. La famiglia come una di quelle formazioni sociali – tutelate dalla Costituzione all’articolo 2 – ove ognuno può esprimere la propria personalità, in condizioni di parità con gli altri componenti.
Affinché si possa parlare di illecito (e, di conseguenza, di danno) endofamiliare, è necessario che il danno sia l’effetto di condotte gravi, tali da procurare la lesione della dignità e della personalità umana. Dignità e personalità che, in quanto diritti inviolabili, sono anch’esse tutelate – giova ribadirlo – dall’articolo 2 della Costituzione. Diversamente, quei comportamenti “minimamente lesivi” – normalmente “tollerati e compresi” dagli altri membri della famiglia, in ragione del dovere di reciproca assistenza – sono, ovviamente, esclusi. Per questi, quindi, non è riconosciuto il risarcimento.
Il danno risarcibile – patrimoniale ma anche, se non soprattutto, morale – come conseguenza dell’infedeltà attuata con modalità tali da ledere l’onore e la salute del partner tradito, o come conseguenza del mancato riconoscimento del figlio, ma anche quello derivante dalla privazione del sesso coniugale, o, com’è proprio nel Suo caso, il danno da abbandono morale e materiale, sono fra le ipotesi più frequenti di danno endofamiliare.
Per quello che invece attiene alla quantificazione del danno, la liquidazione da parte del giudice avviene in modo equitativo, dal momento che risulta impossibile misurarne l’entità. In concreto, ad esempio, la Corte di Appello di Brescia e il Tribunale di Milano ritengono che, in caso di danno endofamiliare dovuto a privazione del rapporto genitoriale, come nella Sua circostanza, siano di riferimento le tabelle adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Questo orientamento ha avuto conferma da parte della Corte di Cassazione del 2014, con la sentenza n. 16657. Secondo la Suprema Corte, deve usarsi la voce tabellare per “perdita del congiunto”.
Ancor più recentemente, la Cassazione, con l’ordinanza n. 11097 del 2019, ha segnato un punto di svolta in tema di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da illecito endofamiliare. Fino ad allora, infatti, il danno endofamiliare era sempre considerato come illecito istantaneo, seppur “a effetti permanenti”, con il rischio, reale, che la prescrizione, cominciando a decorrere dalla commissione del fatto, avesse già fatto il suo corso. Con la citata ordinanza, i giudici di legittimità, invece, hanno riconosciuto la natura permanente dell’illecito endofamiliare, almeno quando questo integra gli estremi dell’abbandono parentale. Con la conseguenza, niente affatto scontata, che il danneggiato vedrà nettamente spostarsi in avanti l’ultimo momento utile per chiedere il risarcimento. Dunque Lei è certamente in tempo per iniziare la causa!
* Studio Legale Bernardini de Pace