di Dott.ssa Francesca Albi
“Gentile Avvocato, mi chiamo Virginia e ho 33 anni, come tutte le ragazze della mia età, sono iscritta a Instagram e a Facebook. Da quasi un anno ricevo quotidianamente messaggi, foto e video indesiderati da un ragazzo che non conosco. Ho provato a bloccarlo ma lui continua a creare profili falsi con i quali riesce sempre a contattarmi. Ho cambiato ben 5 account ma riesce sempre a trovarmi. Ho paura, sono diventata la sua ossessione e lui la mia. Come posso farlo smettere?”
Al giorno d’oggi, i social network sono diffusi e utilizzati da miliardi di persone; Facebook, Twitter e Instagram sono parte integrante della nostra vita, tanto da diventare indispensabili, persino vitali. Non a caso, la nostra quotidianità ruota attorno a e-mail, post su Facebook, fotografie su Instagram; siamo schiavi di queste forme di comunicazione, subendo e assecondando l’impellente bisogno di condividere con il “mondo social” i vari aspetti della nostra vita privata. Solitamente queste piattaforme, vengono impiegate per ricercare il consenso degli altri, qualche minuto di popolarità o semplicemente un like in più su Facebook, ma può anche accadere che queste reti sociali virtualisi trasformino in un mezzo per porre in essere condotte illecite.
L’evoluzione digitale, infatti, ha permesso a diversi tipi di reato, già esistenti, di affinarsi e di evolversi, assumendo tratti distintivi più subdoli e spesso di difficile percezione materiale; un esempio di queste forme moderne di fattispecie delittuose è rappresentato sicuramente dal cyberstalking, disciplinato dall’art. 612bis comma 2 del codice penale, quale aggravante del reato di stalking. Con la parola anglosassone stalking (letteralmente “fare la posta”) si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della vittima; si tratta di una serie di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia e molestia, tali da indurre nella persona che le subisce, un disagio psico-fisico e un ragionevole senso di timore. Il 2 comma dell’art. 612 bis c.p., che disciplina il cyberstalking, dispone: “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”; è di tutta evidenza che, anche a livello codicistico, viene riconosciuta la potente insidiosità delle condotte persecutorie realizzate con mezzi di ampia diffusione dei dati personali.
Recentemente, anche la Suprema Corte, con sentenza 45141 del 2019, è tornata ad affrontare il temarelativo alla configurabilità del reato di stalking, chiarendo che i comportamenti molesti o persecutori tipici della fattispecie delittuosa, perpetrati con l’uso delle nuove tecnologie o di strumenti a esse correlati, possono configurare il reato di atti persecutori ex art. 612 bis del codice penale (cd. stalking).
Riassumendo, per configurarsi la fattispecie delittuosa di stalking, sono necessari:
1) la reiterazione, da parte di un soggetto, di condotte persecutorie, minacciose e moleste verso un altro soggetto;
2) l’insorgere, nella vittima, di un perdurante e grave stato di ansia o di paura per l’incolumità propria o di persone vicine o l’alterazione delle proprie condizioni di vita;
3) l’idoneità delle condotte reiterate a cagionare nella vittima paura e ansia o mutamenti di vita.
Va precisato, al riguardo, che l’accertamento dello stato di ansia o timore non presuppone necessariamente l’espletamento di una perizia medico legale. La norma, infatti, non richiede che si sia in presenza di una vera e propria patologia, ma solo che il Giudice rilevi, anche con le massime d’esperienza, che l’equilibrio psichico della vittima sia stato leso dalle condotte persecutorie.
Quindi, per rispondere alla Sua domanda Signora, se bloccare su tutti i social quest’uomo non funziona, se cambiare i Suoi account per “non farsi trovare” non funziona, allora potrà sempre ricorrere alla tutela penale che Le riserva il nostro ordinamento, denunciando ex art. 612 bisc.p. lo stalker. E affidandosi naturalmente a un avvocato specializzato in questa materia.
* Studio legale Bernardini de Pace