di Avv. Federica Mendola
“Mia moglie vuole divorziare ma vive lontano, è giusto che la raggiunga io per la causa?”. L’AVVOCATO RISPONDE
“Buongiorno Avvocato, io e mia moglie siamo ormai separati da anni. Lei e i nostri figli vivono a Milano, io vivo e lavoro a Roma. Mia moglie ora vuole divorziare e mi ha chiamato in causa davanti al Tribunale di Milano, chiedendo anche più soldi per il mantenimento dei bambini. È giusto che io debba andare fin lì per una causa che ha fatto e voluto lei?”
La risposta a questa domanda richiede il coordinamento tra diverse norme e discipline per l’individuazione del tribunale territorialmente competente a decidere. Da un lato, abbiamo la legge sul divorzio che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 2008, individua nel “tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge convenuto” l’autorità competente per la domanda di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Salvo casi eccezionali di coniugi residenti all’estero. Dall’altro, nei procedimenti che riguardano i figli minori, è il criterio della residenza abituale del minore a guidare l’individuazione del giudice competente.
Allora come si coordinano le due diverse competenze nel caso di un giudizio di divorzio che coinvolge anche figli minori? La risposta ci arriva dalla giurisprudenza, che in più occasioni è stata chiamata a far chiarezza.
Già nel 2005, la Corte di Cassazione ha chiarito che “per la decisione sulla domanda di divorzio, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto, anche in presenza di figli minori” (Cass. n. 24099 del 2015). Ancor più chiara è un’ordinanza del Tribunale di Brescia del 20 dicembre 2018. I giudici bresciani hanno fatto una preliminare distinzione tra la domanda principale nel giudizio di divorzio, volta a riottenere la libertà di stato, e la domanda accessoria di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Partendo da questa classificazione, il Tribunale di Brescia ha concluso che “non è possibile scindere la competenza tra giudice del divorzio, individuato secondo il criterio della residenza o del domicilio del convenuto, e il giudice della filiazione, individuato in base al criterio di residenza dei minori” e che la competenza territoriale per il giudizio di divorzio si radica sulla competenza della domanda principale (status), ossia sulla residenza del convenuto, a prescindere e indipendentemente dalla (eventuale) diversa competenza territoriale delle domande accessorie (affidamento e mantenimento figli minori).
In conformità a questi principi si è espresso di recente il Tribunale di Milano, con un’ordinanza di giugno 2020, nella quale ha dichiarato la propria incompetenza nel giudizio di divorzio incardinato dal marito a Milano, nel luogo di residenza dei figli minori, in favore del Tribunale di Rimini, luogo di residenza della moglie convenuta.
Dunque, Gentile Signore, il legale di Sua moglie ha erroneamente individuato l’autorità competente a decidere del Vostro divorzio. A questo punto, Lei dovrà costituirsi ed eccepire l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma, a prescindere dal fatto che i vostri figli vivano a Milano.
* Studio Legale Bernardini de Pace