di Dott.ssa Michela Carlo
“Gentile Avvocato, mi chiamo Luisa. Sono stata sposata per 40 anni e, due anni fa, mio marito mi ha chiesto il divorzio giudiziale, volendosi sposare con la sua nuova giovane compagna. Un mese e mezzo fa circa, purtroppo, il giudice ci ha dichiarati divorziati, ma la causa stava proseguendo per il riconoscimento in mio favore di un assegno divorzile (a oggi non ho alcun assegno). Due settimane fa il mio ex marito è morto improvvisamente. Cosa ne sarà del mio assegno divorzile? Potrò vantare l’ulteriore diritto alla pensione di reversibilità? Grazie dell’aiuto”
Cara Signora,
da quello che racconta, nel procedimento pendente tra Lei e il Suo (forse ex) marito è intervenuta la cosiddetta pronuncia parziale sullo status, cioè la sentenza con la quale il Giudice del divorzio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili, o lo scioglimento, del Vostro matrimonio. L’articolo 4 della legge sul divorzio, n. 898/70, infatti, prevede la possibilità che il Tribunale pronunci il divorzio pur proseguendo il processo per l’accertamento e/o la determinazione dell’assegno divorzile (oppure, in presenza di figli minori, anche sulle questioni genitoriali).
È fondamentale, tuttavia, che Lei verifichi, insieme all’avvocato che La sta seguendo, se la sentenza parziale di divorzio è passata in giudicato – cioè è diventata definitiva – oppure no (la sentenza diventa, infatti, definitiva dopo 30 giorni dalla notifica, oppure sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non è stata notificata). La conoscenza di questo stato processuale è fondamentale, perché le conseguenze giuridiche della morte di un coniuge, in pendenza del giudizio di divorzio, sono drammaticamente diverse: se la sentenza non è passata in giudicato, Le consiglio di impugnarla immediatamente chiedendo alla Corte d’Appello di dichiararla nulla (così facendo non solo potrà essere considerata erede di Suo marito ma, in qualità di moglie, potrà anche richiedere all’INPS l’erogazione della pensione di reversibilità); se la sentenza è passata in giudicato e, quindi, è diventata definitiva prima dell’evento morte, la situazione è molto più complessa, soprattutto nella Sua situazione, considerato che è ancora pendente il divorzio per la decisione sul Suo assegno divorzile.
Fino a qualche anno fa, infatti, la giurisprudenza era prevalentemente orientata nel ritenere che la morte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non comportasse, nel processo, la cessazione della materia del contendere, perché rimaneva l’interesse di chi – come Lei – richiedeva l’assegno. E ciò quantomeno per il periodo intercorrente tra l’inizio del procedimento sino al decesso dell’ex coniuge. In questo arco temporale, quindi, non si considerava applicabile il principio dell’intrasmissibilità agli eredi dell’obbligo di mantenimento. Secondo questo orientamento, ove Le venisse riconosciuto un assegno divorzile, Lei avrebbe quantomeno diritto agli arretrati sull’assegno dalla data della Sua domanda in Tribunale sino alla morte del Suo ex e, comunque sia, alla pensione di reversibilità. Purtroppo oggi, invece, l’orientamento dominante dei Tribunali è di tenore opposto: l’evento morte del coniuge, in pendenza del divorzio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento sia al rapporto di coniugio (se la sentenza non è passata in giudicato) sia a tutti i profili economici connessi. In altre parole, “l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo rilevanza in relazione alla specifica res litigiosa”. (Cass. n. 31358/2019; Cass. n. 4092/2018; Cass. n. 26489/2017).
Questo, in termini più semplici, vuol dire che Lei potrebbe non riuscire più a far accertare il Suo potenziale diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, perché la corresponsione di questo, per sua natura, è considerato un obbligo personalissimo e non trasmissibile, per esempio, agli eredi, trattandosi di un debito legato allo status, unico, di quella persona. Il defunto ex coniuge, appunto. Stesso discorso vale per la pensione di reversibilità che Lei, in quanto divorziata, avrebbe diritto a percepire in base alla legge sul divorzio solo qualora già percepisca un assegno divorzile periodico (che oggi Lei ancora non percepisce considerato che la causa, al momento della morte del Suo – forse ex – non era ancora conclusa).
Quindi, se la sentenza non è passata in giudicato si attivi immediatamente per farla dichiarare nulla; ove invece fosse già passata in giudicato si avvalga dell’indispensabile aiuto di un avvocato esperto della materia per far valere le Sue ragioni. Dovrà infatti lottare, con pazienza e determinazione, per sovvertire il recente orientamento giurisprudenziale per Lei certamente penalizzante.