di Avv. Andrea Prati
“Gentile Avvocato, sono divorziata da 5 anni. Con la sentenza, il Tribunale ha condannato mio marito a versarmi un assegno di mantenimento. Mio marito è deceduto due anni dopo il divorzio e io mi sono trovata senza l’assegno, mia unica fonte di sostentamento. Posso chiedere siano i miei figli, unici eredi del mio ex marito, a versarmi l’assegno divorzile?”
L’art. 9 bis della legge sul divorzio (la n. 898 del 1970) prevede la possibilità per chi, come Lei, aveva diritto a percepire un assegno di mantenimento, di richiedere al Tribunale, presentando apposita istanza, che sia disposta la corresponsione di un contributo economico a carico dell’eredità, una volta deceduto l’ex coniuge obbligato al versamento.
E’ difficile, però, che il contributo sia automaticamente confermato nella misura del precedente assegno divorzile. La legge, infatti, stabilisce espressamente che chi richiede questo aiuto economico possa ottenerlo solo se versa in stato di bisogno. L’assegno a carico dell’eredità, infatti, pur avendo uguale natura assistenziale, è ben distinto da quello divorzile. L’assegno post-mortem ha la funzione di garantire a chi lo percepisce il proseguimento di una vita dignitosa. Nonostante tutto.
I presupposti per ottenere questo contributo sono: un’eredità che abbia un minimo di consistenza e, appunto, la mancanza per il richiedente delle risorse economiche necessarie a soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. La Corte di Cassazione ha, negli anni, avuto modo di chiarire che queste vanno valutate, in un’ottica di ragionevolezza e solidarietà, con riferimento al contesto socio-economico del richiedente e dell’ex coniuge deceduto. La legge sul divorzio, peraltro, indica espressamente, sempre all’art. 9 bis, quali criteri il Tribunale deve seguire per quantificare l’assegno a carico dell’eredità una volta accertato lo stato di bisogno del richiedente.
In particolare, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato al versamento del contributo mensile a favore del coniuge economicamente più debole, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto: dell’importo dell’assegno divorzile; della entità del bisogno del richiedente; dell’eventuale pensione di reversibilità; delle sostanze ereditarie; del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.
L’assegno a carico dell’eredità, una volta riconosciuto è indisponibile (cioè non trasmissibile ad altri soggetti), imprescrittibile (cioè, se non pagato può sempre essere richiesto) e soggetto a rivalutazione annuale. Ma, nel Suo caso, se unici eredi del Suo ex marito sono i figli, prima di invadere con la legge, e un’azione giudiziaria, il territorio affettivo-familiare, perché non far loro presente la Sua situazione di bisogno? Anche magari facendo loro presente che esiste una norma di legge a Sua tutela. Forse, se consapevoli delle Sue difficoltà, e dei Suoi diritti, i Suoi figli sarebbero i primi ad aiutarLa spontaneamente. Senza litigare e senza incrinare la Vostra relazione affettiva.