di Dott. Marco Volpe
“Buongiorno, sono un imprenditore di lunga data. Senza falsa modestia, nella mia città, e per la mia clientela, sono un punto di riferimento, ma vorrei comunque ampliare la mia attività. Da poco ho deciso di attivarmi per tutelare il marchio della mia azienda, ma, rispetto alla legislazione in materia, brancolo completamente nel buio. In cosa consiste la tutela? Devo registrarlo?”
Per rispondere alla Sua domanda, comincerei, preliminarmente, dal definire il concetto di marchio: cioè quel segno distintivo che l’imprenditore utilizza per contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. È detto “tipico”, in quanto previsto e regolamentato dalla legge, così come la ditta, l’insegna e il nome a dominio (per i siti internet). Questo “segno di riconoscimento” può essere grafico, nelle varianti denominativo o figurativo, sonoro o anche di forma del prodotto.
Il successo di un marchio dipende non solo dalla sua avvenenza stilistica, ma anche, se non soprattutto, perché indica che quel prodotto è unico, di qualità e con determinate caratteristiche. Influenzando e condizionando, così, le scelte del cliente, fino a creare in lui un legame di fidelizzazione con l’impresa; oltre che rappresentare, probabilmente, la vera espressione della personalità dell’imprenditore. Il marchio è talmente importante che influisce, spesso considerevolmente, sul valore complessivo dell’azienda ed è autonomamente trasferibile, sia definitivamente che in licenza temporanea. Anzi, il più delle volte è il vero ago della bilancia nelle trattative sui trasferimenti aziendali.
Per essere tutelato giuridicamente, il Suo marchio deve soddisfare determinati requisiti di validità: deve essere lecito; non deve ingannare il pubblico sulla natura, sulla provenienza geografica o sulla qualità dei prodotti o dei servizi offerti; deve essere dotato di capacità distintiva; non deve essere già utilizzato da altra impresa per la medesima categoria di prodotti o servizi. Altrimenti sarà nullo.
Soddisfatti questi requisiti, Lei godrà del diritto all’uso esclusivo del Suo marchio e potrà vietarne l’utilizzo a terzi. Tuttavia, il contenuto di tale diritto varia sensibilmente a seconda che Lei lo registri o meno. Anche se, un dato è certo, ed è sufficiente per rispondere a una delle Sue domande: la tutela offerta dal codice civile e dal codice della proprietà industriale scatta a prescindere dalla registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), seppur con differenze rilevanti.
Il marchio registrato offre al titolare il diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale. Così, se mai dovesse rendersi necessario, Lei potrà, dopo aver registrato il marchio, agire giudizialmente per contraffazione, per impedire che un Suo concorrente, situato in tutt’altra parte d’Italia rispetto a Lei, utilizzi il Suo marchio registrato. Inoltre potrà tutelarlo, ad esempio, già nella fase di lancio pubblicitario del prodotto. Questo perché l’esclusiva decorre dalla data di deposito della domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi e prescinde, quindi, dall’effettiva utilizzazione del marchio da parte del suo titolare. Senza trascurare che, qualora Lei intenda tutelarlo anche a livello internazionale – con la registrazione presso l’OMPI (l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) –, dovrà, prima e necessariamente, effettuare la registrazione presso l’autorità nazionale. Per il marchio comunitario, invece, la registrazione è indipendente da quella effettuata presso l’UIBM.
Diversamente, per il marchio non registrato si suole dire che il titolare ne avrà diritto all’utilizzo esclusivo, nei limiti del preuso, o, per usare le parole dell’articolo 2571 del codice civile, «nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso». Il diritto di esclusiva è, quindi, più o meno ampio, a seconda del grado di notorietà raggiunto dal marchio “di fatto”. Così, se Lei non registra il Suo marchio certamente potrà continuare a utilizzarlo localmente, come ha sempre fatto; tuttavia, nulla potrà contro chi registri lo stesso marchio o lo utilizzi, senza registrarlo, in altre aree geografiche.
È chiaro, perciò, che la registrazione è consigliata. A maggior ragione, se Lei ha intenzione di espandere la sua attività, in chiave nazionale o, addirittura, internazionale. Tuttavia, questo è solo il primo passo verso la tutela effettiva del marchio. È indispensabile, innanzitutto, che il titolare, o chi per lui, monitori costantemente le nuove domande di registrazione: egli potrà, infatti, entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio successivo, proporre opposizione davanti l’Ufficio brevetti e marchi e in questa sede sarà possibile raggiungere un accordo. Altre vie stragiudiziali per la composizione della controversia sono la mediazione e l’arbitrato. Nei casi di violazione non intenzionale, è possibile ottenere l’interruzione dell’attività illegittima anche con l’invio di una semplice lettera di diffida. Altrimenti, non resta che la strada, lunga e tortuosa, del processo: avviando un’azione di contraffazione o, se il marchio contestato è registrato, un’azione di nullità. In queste sedi sarà possibile chiedere anche il risarcimento dei danni.