di Dott.ssa Michela Carlo
“Gentile avvocato, sono un fiero capotreno, oggi in pensione. Da un po’ di tempo penso a quando non ci sarò più: non voglio che tutti i miei averi, frutto di sacrifici di una vita, vengano sciupati dai miei figli. Sarò sincero: sono particolarmente affezionato al primogenito e vorrei che soltanto a lui, in particolare, andasse la mia casa al mare, dove ci sono tanti ricordi di famiglia e alla quale so che anche lui tiene molto. Sono sicuro che se andasse agli altri due figli, finirebbero per dividere l’immobile e ricavarne solo denaro dalla vendita. Come posso fare perché quella casa vada solo a uno dei tre figli? Tanto in ogni caso gli altri due avrebbero altri immobili da dividersi, oltre a tanto denaro accumulato. Grazie dell’aiuto. Filippo”
Caro Filippo, il fatto che Lei abbia già pensato di fare testamento, La rende una persona accorta e Le dà migliori garanzie di organizzare le cose “per bene”. Per non correre il rischio di pregiudicare nessuno dei Suoi figli, ma allo stesso tempo per far rispettare la Sua esatta volontà, Le consiglio di redigere testamento, con l’aiuto di un avvocato o di un notaio.
Consideri che tutti i figli, per legge, sono eredi legittimi e quindi a loro è sempre necessariamente riservata una quota dell’eredità.
Tuttavia, La rassicuro subito sul fatto che il modo per lasciare un bene specifico (nel Suo caso, la casa del mare) a uno solo dei Suoi figli c’è: si tratta del legato. Grazie a questo istituto, infatti, è possibile attribuire, con il testamento, uno o più beni determinati (mobili, immobili, crediti) a un solo erede. Le suggerisco, però, di fare molta attenzione nella redazione del testamento e di questa clausola perché esistono due tipologie di legato: quella in conto di legittima e quella in sostituzione di legittima. La differenza non è da poco.
Infatti, con il legato in sostituzione di legittima, riconosciuto dall’articolo 551 del Codice civile, Lei può attribuire agli eredi anche beni specifici che hanno un valore ridotto rispetto a quello della quota di legittima a loro riservata.
L’effetto del legato sostitutivo è, quindi, quello di estromettere il beneficiario del legato (che è anche erede legittimario) dalla comunione ereditaria, ecco perché a volte si dice abbia quasi valore “diseredativo”. Dunque, potenzialmente, se Lei volesse lasciare solo la casa al Suo primogenito, questi non potrà poi più partecipare alla divisione ereditaria. Ecco perché, viste le conseguenze, la legge dà la possibilità all’erede legittimario/legatario, all’apertura della successione, di rinunciare espressamente al legato, mantenendo invece il diritto alla propria quota di legittima.
La scelta, quindi, ove dovesse optare per questa tipologia di legato, spetterà a Suo figlio, chiamato a valutare in comparazione il valore del legato (cioè la casa al mare) e la quota di legittima a lui spettante (che da quello che Lei scrive include anche altri beni). Dovrà, cioè, considerare se sarà per lui più conveniente accettare il legato e rinunciare alla legittima, o viceversa. Accettando il legato, in altre parole e una volta ricevuto il bene oggetto del legato, Suo figlio non acquisterà la qualità di erede.
La volontà di disporre legato “in sostituzione di legittima” deve essere chiara e univoca, diversamente il legato si presume “in conto di legittima”. E mi sembra di capire che Lei non voglia privare Suo figlio dell’intera quota di legittima, ma attribuirgli nello specifico un bene: Lei dunque ha la possibilità, nell’apporre la clausola del legato, di dare al Suo primogenito la facoltà di chiedere un supplemento (cioè altri beni che gli permettano di raggiungere comunque il valore della legittima, calcolando la differenza eccedente con il valore del legato).
In questa ipotesi, che è quella che Le consiglio, lascerebbe a Suo figlio un legato in conto di legittima, dunque, il bene “casa al mare” verrebbe considerato una sorta di anticipazione o imputazione specifica della quota di legittima e allora Suo figlio potrebbe far valere il proprio diritto (pur sempre legittimo) di chiedere, oltre alla casa al mare, altri beni, fino a pareggiare la quota legittima.
Tra l’altro, non si preoccupi neppure del fatto che la casa al mare possa avere un valore leggermente superiore alla quota di legittima che spetterebbe al Suo primogenito, perché per l’eccedenza il legato (che di regola grava sulla porzione indisponibile del patrimonio, quella cioè destinata agli eredi necessari) andrà a gravare sulla porzione “disponibile” dell’asse ereditario.
Ovviamente, alla Sua morte, starà ai Suoi figli rispettare le volontà paterne e non litigare sulla scelta da Lei fatta.