Voglio divorziare, ma mia moglie mi accusa falsamente per droga. Come fare?

di Avv. Benedetta Di Bernardo 

“Una vera e propria campagna denigratoria contro di me dopo la mia decisione. Ecco cosa dice l’art. 595 c.p.,

Buongiorno Avvocato, mia moglie, da quando ho deciso, contro la sua volontà, di chiedere la separazione, ha intrapreso una vera e propria campagna denigratoria contro di me. Addirittura il suo Avvocato, nell’atto di costituzione, fra le altre accuse totalmente infondate, ha scritto che io faccio uso di sostanze stupefacenti e che frequento abitualmente soggetti dediti all’abuso di droghe. Questa affermazione – falsa e pesantissima – mette a rischio la mia credibilità professionale, visto che presiedo un’equipe medico-chirurgica e sono chiamato a operare in casi molto delicati. Come posso tutelarmi contro queste gravissime affermazioni?

Comportamenti come quello tenuto da Sua moglie vengono stigmatizzati e puniti sia in sede penale, sia in sede civile. L’art. 595 c.p., nel disciplinare il reato di diffamazione, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00 “chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, e considera aggravanti (con gli aumenti di pena a ciò connessi) la circostanza che l’offesa consista “nell’attribuzione di un fatto determinato” (giacché si presume che questo apporti maggior credibilità all’accusa diffamatoria) e la circostanza che l’offesa “sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (ivi compresi i social network – Cass. Pen. 4873/2017).

Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è dunque necessario: a) che la persona offesa non sia presente, b) che l’accusa venga condivisa con una pluralità di persone (anche in momenti diversi fra loro) e c) che l’accusa determini un’effettiva offesa all’altrui reputazione. Con riferimento a quest’ultimo presupposto, la Corte di Cassazione ormai graniticamente riconosce sussistere il reato di diffamazione ogniqualvolta sia posta in essere una condotta lesiva dell’identità personale “diretta a distorcere, alterare, travisare e offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale
dell’individuo, mediante l’offesa della sua reputazione”.

Qualora, dunque, sussistano tutti e tre questi elementi costitutivi, Le suggerisco di affrettarsi – il termine è di tre mesi dal momento nel quale la vittima percepisce l’offesa – a sporgere formale denuncia-querela per difendersi dalle infondate notizie che Sua moglie ha diffuso sul Suo conto. A meno che queste non abbiano trovato come unica sede l’atto difensivo redatto da  controparte, che Lei mi ha citato. Se così fosse, infatti, le affermazioni di Sua moglie sarebbero coperte dall’esimente prevista dall’art. 598 c.p., il quale dispone che “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai
loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, quando le offese concernono l’oggetto della causa”.

Un’alternativa al procedimento penale, in ogni caso, è rappresentata dall’azione che Lei potrebbe promuovere in sede civile, chiedendo al Tribunale di condannare Sua moglie al risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e di quello non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. Le gravi condotte che Le sono state attribuite, a maggior ragione se divulgate nell’ambiente sociale e professionale al quale Lei appartiene, avranno con ogni probabilità arrecato una grave offesa ai Suoi diritti inviolabili della personalità.

Precisamente:
– al diritto all’identità personale, inteso come diritto a una fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto, nell’ambito della comunità, generale e particolare, nella quale questa si svolge;
– al diritto all’onore, inteso come diritto a non essere offesi nella considerazione che si ha di se stessi;
– al diritto alla reputazione (anche professionale, tenuto conto del ruolo di spicco da Lei ricoperto), inteso come diritto a non vedersi pregiudicata la considerazione che gli altri hanno di sé, in un determinato contesto sociale, economico o commerciale. 
A questi diritti, il nostro ordinamento giuridico riserva tutela di rango costituzionale (ex art. 2 Cost.). Di conseguenza, “poiché costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand’anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato” (Cass. Civ. n. 15742 del 15/06/2018, n.15742).