di Avv. Flaminia Rinaldi
“Caro avvocato, anni fa ho avuto una figlia da una relazione occasionale. Ho pessimi – per non dire inesistenti – rapporti con la mamma della bambina, che non vedo e non sento da 10 anni. A marzo mi è scaduto il passaporto e dovrei partire tra 20 giorni per l’estero. È mai possibile che io debba chiedere la collaborazione di questa donna nonostante non sia mai stato sposato né abbia mai convissuto con lei? Paolo”
Carissimo Paolo,
è così: se si è genitori di figli minorenni – e non ha rilevanza se coniugati, conviventi, ex conviventi, separati, divorziati o naturali – è indispensabile l’assenso dell’altro genitore per ottenere il rilascio del proprio passaporto.
La madre di Sua figlia, quindi, dovrà recarsi personalmente all’ufficio passaporti per firmare davanti al funzionario, in quel momento Pubblico Ufficiale, l’assenso all’emissione del Suo nuovo documento.
Se la mamma di Sua figlia fosse d’accordo al rilascio del documento ma, per qualche ragione, fosse impossibilitata a presentarsi personalmente all’Ufficio Passaporti, esiste una diversa soluzione: potrà recarsi Lei da solo, portando con se e allegando una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (per il confronto delle firme) e una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata anch’essa in originale dalla mamma di Sua figlia (il modulo è facilmente consultabile e scaricabile dal sito della polizia di stato).
Ove, invece, questa signora – per qualsiasi ragione – dovesse negarLe l’assenso al rilascio del passaporto, non Le resterà altra scelta se non quella di rivolgersi al Giudice Tutelare del luogo nel quale risiede. Si tratta di un procedimento giudiziario abbastanza snello e veloce, durante il quale é prevista la convocazione personale delle parti (e, infatti, dovrà indicare le generalità dell’altro genitori e un certificato di residenza).
Nel ricorso introduttivo, dovrà spiegare – e se possibile documentare al Giudice – i motivi del mancato assenso da parte dell’altro genitore al rilascio del passaporto e magari anche le ragioni per le quali il rifiuto è da Lei ritenuto ingiustificato o strumentale. Se ha urgenza di ricevere l’assenso del Giudice all’emissione del documento, specifichi anche le ragioni di urgenza (per esempio una partenza imminente, un appuntamento di lavoro, un colloquio etc.) e documenti quanto più possibile tutto quello che affermerà.
Dovrà inoltre necessariamente allegare, se esiste, il provvedimento giudiziale che regolamenta tutti i diritti e doveri che Lei ha verso Sua figlia e dal quale risultano sia le modalità di affidamento della bambina sia gli eventuali Suoi obblighi economici.
Se, come credo, Lei ha sempre puntualmente adempiuto al pagamento dell’assegno, cerchi di documentarlo. Non sono infatti mancate ipotesi nelle quali il consenso è stato dal Giudice negato o ritardato in caso di mancato adempimento da parte del genitore degli obblighi economici. Ove, invece, Lei, fosse stato impossibilitato a mantenere Sua figlia (magari per mancanza di un lavoro), lo faccia presente al Giudice spiegando anche le ragioni del viaggio (se, infatti, i motivi della trasferta sono di ordine lavorativo è quasi certo che il Giudice autorizzerà comunque l’emissione del documento, magari ponendo qualche “condizione” a tutela del minore).
Se, alla fine del procedimento (che generalmente prevede la partecipazione a una sola udienza e magari un termine per l’integrazione della documentazione, quando è insufficiente) vengono accertate come ingiustificate O strumentali le ragioni del dissenso dell’altro genitore, il Giudice tutelare autorizza con decreto il rilascio del passaporto. Questa autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti il consenso del genitore che lo aveva negato.
Con la copia autentica del provvedimento di assenso al rilascio, quindi, potrà recarsi all’ufficio Passaporti e richiedere, con urgenza, l’emissione del documento.
In bocca al lupo.