di Avv. Violante Di Falco
IL CASO/ “Mio marito è morto. È trasmissibile agli eredi il il risarcimento da ‘danno tanatologico’?”
Gentile Avvocato, qualche tempo fa, mio marito, nonché papà delle nostre bellissime bambine, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Il decesso è avvenuto dopo parecchie ore ed è stato preceduto da una lenta agonia, dato che era lucido e cosciente. L’Assicurazione ha negato il riconoscimento del “danno da perdita della vita”. Questo rifiuto è legittimo? Il diritto al risarcimento del danno è trasmissibile a me e alle mie bambine?
Cara Signora, sebbene non esista forma di risarcimento sufficiente a colmare il vuoto immenso che ha lasciato Suo marito anche nella vita della Sue figlie, private del diritto a essere cresciute dal loro padre, la legge, fortunatamente, è dalla Sua parte: il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è trasmissibile, “iure hereditatis”, ossia agli eredi della vittima, in quanto entra a far parte del patrimonio ereditario del “de cuius”.
Fondamentale è capire quale sia il momento del decesso, così da distinguere il bene “vita” dal bene “salute”: l’individuazione esatta di questo momento ha importanti conseguenze in punto di risarcibilità iure hereditatis del danno da morte. In particolare, diverse sono le tipologie di danno a carattere non patrimoniale:
- il “danno biologico terminale” si configura ogniqualvolta la morte avvenga dopo un ampio lasso di tempo dalle lesioni; non è necessaria la percezione cosciente, da parte della vittima, della lesione subita;
- il “danno catastrofale” rappresenta la sofferenza della vittima nella cosciente attesa della morte, seguita dopo un apprezzabile lasso di tempo. Pensiamo, per esempio, al caso di un motociclista che viene travolto da un camion e rimane vigile e cosciente per diverse ore, dopodiché muore;
- il “danno tanatologico” consegue alla morte immediata procurata da un fatto illecito.
Non sempre i prossimi congiunti del “de cuius” sono legittimati a chiedere il risarcimento di quei danni che, in concreto, si sono realizzati nella sfera della vittima quando era ancora in vita. Infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che siano risarcibili iure hereditatis solo i danni che si verificano nell’arco temporale che passa tra le lesioni e la morte: come premesso, il diritto entra a far parte del patrimonio del danneggiato e si trasmette, per successione, ai suoi eredi.
Il fulcro centrale della responsabilità risarcitoria è rappresentato proprio dal “danno”. Nel caso di morte immediata (danno tanatologico), si ha la perdita del bene “vita”, quale bene autonomo, fruibile solo dal suo titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente e, dunque, non c’è trasmissibilità agli eredi. Diversamente, il danno biologico terminale e il danno catastrofale sono trasmissibili agli eredi della vittima a condizione che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e il sopraggiungere della morte. E’ proprio in questo momento che “scatta” il credito risarcitorio, poi, trasmesso nel patrimonio ereditario.
Pertanto, gentile Signora, il rifiuto opposto dalla compagnia di assicurazione è legittimo, in quanto “il danno da perdita della vita”, detto anche danno “tanatologico”, non è trasmissibile iure hereditatis. Nel suo caso, però, Lei potrebbe attivarsi, anche in nome e per conto delle Sue figlie, al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico terminale e del danno catastrofale. Poiché il decesso di Suo marito è avvenuto dopo diverse ore, Lei potrà richiedere il risarcimento del danno biologico in senso stretto, quindi del danno al bene “salute” che si perfeziona, appunto, quando ricorre apprezzabile lasso di tempo tra la lesione letale e la morte, cumulando anche il diritto al risarcimento da danno catastrofale. Quest’ultima forma di danno discende sia dalla sofferenza fisica procurata dalle lesioni subite da Suo marito, sia dalla sofferenza psicologica consequenziale alla presa di coscienza dell’ineluttabile approssimarsi della propria fine.