di Avv. Francesca Albi
“Catcalling, sembra ancora lunga la strada che porterà il Parlamento a porgere l’attenzione su un fenomeno come quello in esame”.
Gentile Avvocato, mi sa dire cos’è esattamente il catcalling e perché se ne parla tanto in questi giorni? Ma soprattutto, costituisce reato?
Quando penso al catcalling mi viene in mente la scena del film “Malena” di Giuseppe Tornatore dove Monica Bellucci cammina per strada e gli uomini le dicono di tutto; per descrivere questo fenomeno non potrebbe esserci esempio più adeguato. Il catcalling si concretizza in una serie di comportamenti quali: fischi, battute sessiste, allusioni sessuali, domande invadenti, insulti offensivi, suoni di clacson, inseguimenti per strada o in macchina. In altre parole, sono l’insieme di molestie di strada, ribattezzate in inglese con il termine catcalling per rievocare i versi emessi per attirare (call) l’attenzione dei gatti (cat). Si parla anche di “stranger harassment” perché è una tipologia di molestia che implica interazioni brevi e unilaterali in luoghi pubblici – per esempio, strade, mezzi di trasporto, parchi pubblici- caratterizzate dal fatto che la vittima e l’autore del catcalling non si conoscono. Di solito le vittime sono le donne, ma può riguardare anche persone appartenenti a minoranze etniche, disabili, omosessuali o transessuali.
Anche se molti tendono a sottovalutare questo fenomeno in quanto si estrinsecherebbe soltanto in complimenti “innocenti”, in realtà il catcalling rivela una scarsa stima nei confronti della donna, che viene per lo più assimilata a oggetto del desiderio o, peggio, diventa bersaglio di frasi sessiste e volgari. Gli apprezzamenti sono, infatti, avvertiti come vere e proprie molestie tali da suscitare in chi le subisce sentimenti contrastanti, quali rabbia, impotenza, disagio e senso di colpa, come se il motivo per il quale si viene molestata dipendesse dal proprio modo di vestire o dal proprio atteggiamento. Le persone che subiscono questo tipo di molestia si sentono ridotte solo a un corpo oggetto di desiderio sessuale. Queste condotte, quindi, essendo discriminazioni fondate sul sesso, violano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
In molti paesi le “molestie di strada” sono un reato, ma non ovunque, come in Italia. Infatti, nel nostro Paese questo genere di street harassment non è ancora considerato penalmente punibile. Quello che fa pensare e che sconcerta ancora di più è come in tutti gli Stati ci siano persone pronte a “difendere” il colpevole, ritenendo che provvedimenti troppo restrittivi vadano a ledere la libertà del corteggiamento e dell’approccio. Peccato, però, che tali individui si dimentichino il principio fondamentale di ogni relazione umana: il consenso.
Anche se non esiste una fattispecie ad hoc nel nostro codice penale, il catcalling integra una molestia e, in quanto tale, potrebbe essere inquadrato nella contravvenzione disciplinata dall’articolo 660 c.p. rubricata “molestia o disturbo alle persone”. La norma punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a €516,00 chiunque in un luogo pubblico per petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno disturbo o molestia. Tuttavia, ciò che differenzia il catcalling dal reato di molestia e disturbo alle persone è il bene giuridico tutelato dalla norma. Infatti questo crimine punisce il turbamento della pubblica tranquillità e non la dignità della persona molestata.
Sembra ancora lunga la strada che porterà il Parlamento a porgere l’attenzione su un fenomeno come quello in esame che, sebbene ancora sia ritenuto da molti non meritevole di tutela penale, lascia nell’animo delle vittime un senso di inquietudine e paura che non permette loro di camminare tranquillamente da sole per strada.