di Avv. Maria Grazia Persico
Gentile Avvocato, ho ricevuto una comunicazione dalla scuola di mio figlio Riccardo, con la quale sono stato informato che il bambino non è in regola con le vaccinazioni obbligatorie e che, pertanto, qualora non avessi attivato l’iter per completare i vaccini, sarebbe stato “espulso” dalla scuola. Piuttosto preoccupato ho telefonato alla mia ex moglie, la quale mi ha riferito che lei non intende assumersi la responsabilità di vaccinare nostro figlio, nei fatti rifiutandosi di prestare il proprio consenso. Essendo vaccini obbligatori è necessario il suo consenso? Oltretutto, Avvocato, mio figlio il prossimo mese compirà 12 anni e, quindi, per frequentare tutte le attività extrascolastiche a oggi praticate, sarà necessario somministrargli il vaccino Anti-Covid o, in alternativa, sottoporlo a continui tamponi molecolari. Dubito che la madre presterà il proprio consenso. Come posso fare per non limitare la libertà di mio figlio?”
Caro papà,
per rispondere alle Sue legittime domande è necessario innanzitutto chiarire che sia i vaccini obbligatori sia quelli facoltativi richiedono il consenso informato di entrambi i genitori.
A chiarire questo punto, qualche anno fa, è intervenuto anche il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma, il quale, rivolgendosi ai medici, ha specificato che “l’obbligatorietà” non è una deroga a raccogliere il consenso dei genitori prima di procedere alla vaccinazione.
La Corte costituzionale ha, infatti, più volte, affermato che: “il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico” deve considerarsi “principio fondamentale in materia di tutela alla salute”, trovando “fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione” e che, pertanto, il medico che viòla questo principio può incorrere in sanzioni civili, penali e deontologiche.
L’obbligatorietà del vaccino, infatti, non autorizza “la vaccinazione coattiva” ma opera sul piano amministrativo: se il genitore inadempiente persiste nel rifiutarsi di sottoporre il figlio alla vaccinazione, dopo un primo richiamo presso l’Asl competente, sarà condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.
Quindi, qualora la Sua ex moglie dovesse negare ancora il proprio consenso, l’unica soluzione è quella di chiedere al Tribunale di essere autorizzato a prestare da solo l’assenso, affinché Riccardo possa ricevere le vaccinazioni obbligatorie e i richiami ancora non effettuati.
I giudici, in merito ai vaccini obbligatori, hanno già più volte espresso il loro parere favorevole, specificando che: “l’omessa vaccinazione si ripercuote negativamente sul percorso sociale-educativo del minore, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative”. E, in alcuni casi, hanno, altresì, ritenuto opportuno “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino”, considerando il genitore inadempiente all’obbligo di legge, non in grado di perseguire l’interesse del figlio e, quindi, ritenendo “più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante”.
Diverso è, invece, quando si tratta di vaccini facoltativi, come quello anti-Covid, che sta certamente sollevando dubbi e problemi, soprattutto per le famiglie “separate”, le quali sembrerebbe abbiano trovato un pretesto in più per litigare.
L’iter da seguire è lo stesso, ma, in questo caso, non essendovi alcun obbligo, il Giudice potrebbe non autorizzarlo. Ma non è detto che sia sempre così. Infatti, non sono mancate pronunce favorevoli all’autorizzazione di un solo genitore.
Per esempio, lo scorso 30 agosto, il Tribunale di Ravenna ha ritenuto di dover “sospendere” momentaneamente la capacità genitoriale di un padre contrario al vaccino anti-Covid, autorizzando la madre ricorrente alla somministrazione del vaccino al figlio, sull’assunto che “il Covid è patologia che notoriamente, in un numero rilevante di casi, ha avuto conseguenze gravi e mortali con una amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale ma mondiale con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi” e, tenuto conto che “i vaccini approvati dall’autorità sia nazionale che internazionale hanno un’elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli che la collettività”.
E in un caso analogo, relativo a una minore infradodicenne, il Tribunale di Milano, il 23 settembre 2021, ha addirittura autorizzato, questa volta un padre “a valutare in autonomia, senza l’accordo della madre, se sia necessario o anche solo opportuno somministrarle il vaccino anti Covid, visti gli approdi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge e le raccomandazioni del pediatra”, ribadendo che si tratta di un vaccino raccomandato dalla scienza medica a livello internazionale a tutela della salute della popolazione.
Quindi, caro papà, se questo orientamento verrà seguito anche in futuro, sembrerebbe proprio che ci siano pochi spazi per la posizione no vax della Sua ex moglie.