di Avv. Maria Grazia Persico
“Cosa fare nel caso il proprio ex, ricevuta la revoca dell’assegnazione della casa familiare, non vuole lasciare l’abitazione? Ce lo spiega l’Avvocato del Cuore“.
Gentile Avvocato, il mese scorso è stata pubblicata la sentenza di divorzio dalla mia ormai ex moglie, con la quale il Tribunale ha collocato i nostri figli, Beatrice e Riccardo, in via prevalente presso la mia abitazione e ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, senza però indicare il termine entro il quale dovrà liberarla. A oggi, la mia ex moglie non ha ancora provveduto a liberare l’immobile. Cosa succede se si ostina a non voler andare via? Cosa posso fare? La legge cosa prevede?
Caro scrittore,
innanzitutto è importante che Lei sappia che la sentenza con la quale si conclude il giudizio di separazione o, come nel Suo caso, il giudizio di divorzio, è dotata di efficacia esecutiva in base al principio generale previsto dall’art. 282 c.p.c.: “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”. La circostanza che manchi nel provvedimento l’esplicita condanna della Sua ex moglie al rilascio dell’immobile entro un determinato momento, non influisce sulla sua efficacia esecutiva.
Negli ultimi anni, infatti, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la condanna al rilascio dell’immobile deve ritenersi implicita nel provvedimento con il quale viene revocata l’assegnazione della casa familiare. Pertanto, il provvedimento emesso dal Tribunale, con il quale è stata revocata l’assegnazione della casa coniugale alla Sua ex moglie, a seguito dell’inversione del collocamento prevalente dei Vostri figli, costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dell’immobile. Invero, oggi, la Sua ex moglie non ha più alcun diritto per continuare ad abitare l’immobile.
Questo significa che, qualora la Signora non dovesse allontanarsi spontaneamente dalla casa familiare, Lei potrà dare impulso all’azione esecutiva per costringerla coattivamente, con l’aiuto degli Ufficiali Giudiziari e, nel caso, anche della forza pubblica, a liberare l’abitazione. Come fare? Prima di poter procedere con l’azione esecutiva, è necessario, per prima cosa, un passaggio formale. Ossia che la sentenza di divorzio sia munita di “formula esecutiva”.
Una volta che il Tribunale avrà apposto la formula esecutiva sulla sentenza, tramite il Suo difensore di fiducia, dovrà notificare alla Sua ex moglie un atto di precetto ex art. 605 c.p.c., unitamente al titolo esecutivo (nel Suo caso la sentenza di divorzio), con il quale le intimerà di rilasciare l’abitazione entro il termine di dieci giorni (o nel diverso termine indicato dal Tribunale, che però nel Suo caso manca), avvertendola che, in caso di spontanea uscita dalla casa, si procederà coattivamente alla liberazione dell’immobile.
Se la Sua ex moglie, anche a seguito di questa intimazione formale non si deciderà a liberare la casa familiare, l’ufficiale giudiziario, sempre su impulso del Suo difensore di fiducia, notificherà alla Signora il c.d. “preavviso di rilascio”, con il quale, almeno dieci giorni prima, le comunicherà la data e l’ora in cui procederà alla liberazione coattiva dell’immobile.