di Avv. Violante Di Falco
“Vivo in un piccolo comune con un figlio di 5 anni. Ora ho trovato lavoro a Milano. Posso trasferirmi senza il consenso del mio ex compagno, latitante da anni?“.
Gentile Avvocato, mio figlio ha 5 anni e si chiama Luca. Sin dalla sua nascita, sono sempre stata io il genitore di riferimento. Il mio compagno, infatti, non si è mai minimamente preoccupato della cura, della gestione e dell’accudimento di nostro figlio. Viviamo in un piccolo comune, nel quale per me non ci sono prospettive professionali. Di recente, mi è stato proposto un lavoro interessante a Milano che mi permetterebbe di raggiungere l’indipendenza economica. Sono sicura che il mio compagno, se pur sia latitante da anni, si opporrebbe. Posso trasferirmi insieme a Luca senza il suo consenso?
Quando due genitori si lasciano, i figli hanno il sacrosanto diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Si chiama diritto alla bigenitorialità ed è un principio cardine del nostro ordinamento giuridico. Essere genitore significa vantare diritti nei confronti dei propri figli e, allo stesso tempo, garantire loro il rispetto di imprescindibili doveri: oltre a quello di cura, educazione, istruzione, nonché quello di garantire al proprio figlio una sana ed equilibrata crescita psico-fisica, vi è anche quello di stabilire la residenza abituale del minore e, quindi, l’eventuale trasferimento in un’altra città.
Ma cosa si intende per residenza abituale? Si intende il luogo nel quale il minore ha stabilito il centro principale dei propri interessi e affetti. La determinazione della residenza abituale di ogni bambino è talmente importante che va assunta di comune accordo tra i genitori, anche in presenza di affidamento esclusivo a un solo genitore. In caso di disaccordo, l’art. 337 ter c.c. rimette la scelta al Giudice. Questo significa che non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli, giacché se così fosse il genitore commetterebbe un atto illecito con rilevanti conseguenze, sconfinando anche nel territorio penalmente rilevante.
Secondo le diverse pronunce dei Tribunali d’Italia degli ultimi anni, l’eventuale trasferimento del minore, a fronte del dissenso di uno dei genitori, può essere autorizzato dal Giudice solo qualora vi siano provati e giustificati motivi che rendano questo cambiamento necessario.