di Dott. Alice Meggiorin
“Dal 1° marzo 2022 è entrato ufficialmente in vigore l’assegno unico e universale“.
Gentile Avvocato, sono separata da mio marito da ormai due anni e abbiamo due bambini, Luca e Matteo, di 8 e 12 anni, affidati a entrambi e collocati presso di me. Fino a oggi ho sempre percepito io gli assegni familiari, in quanto lavoratrice dipendente, mentre mio marito, avendo partita IVA, non ne aveva titolo. Adesso che è entrato in vigore il nuovo assegno unico, non ci siamo accordati su come procedere per le richieste, continuerò io a percepire il sussidio oppure lo percepirà anche mio marito?
Gentile Signora,
Le confermo che dal 1° marzo 2022 è entrato ufficialmente in vigore l’assegno unico e universale (sebbene si potesse presentare domanda già dal 1° gennaio 2022, ma sempre con decorrenza dal 1° marzo). Si tratta di un sostegno economico alle famiglie che hanno figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Questo nuovo sussidio è stato definito “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico e “unico” perché assorbe tutte le altre misure a sostegno della famiglia, come il bonus premio alla nascita o all’adozione, l’assegno di natalità (il cd. bonus bebè), l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (fa eccezione, invece, il bonus asilo nido che resta distintamente in vigore).
In particolare, le condizioni affinché spetti l’assegno unico e universale sono la presenza nel nucleo familiare di un figlio minorenne a carico, oppure di un figlio maggiorenne a carico (fino al compimento dei 21 anni) laddove, fra le altre, frequenti un corso di formazione, svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui, o ancora in caso di figli a carico con disabilità, in tal caso senza limiti di età. Nella Sua peculiare situazione, pertanto, considerata la presenza di due figli minori, ciascuno di essi ha titolo per percepire l’assegno unico e universale. La domanda di assegno unico viene effettuata per ciascun figlio una sola volta, ha validità annualee il sussidio viene erogato (a partire dal mese successivo) sull’IBAN indicato al momento della presentazione della domanda, diversamente dal sussidio degli assegni familiari preventivamente vigenti, i quali venivano erogati in busta paga al genitore, proprio in quanto usufruibili solo dai lavoratori dipendenti.
L’assegno unico e universale, invece, può essere richiesto da qualsiasi genitore, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza). Ciò significa che anche Suo marito, lavoratore autonomo con partita IVA, potrà fare richiesta e usufruire diquesto nuovo sussidio. L’importo dell’assegno unico e universale viene erogato mensilmente e può variare da un massimo di 175 euro a figlio (per coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro) a un minimo di 50 euro a figlio (per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40.000 euro oppure che non presentano l’ISEE). È, poi, prevista una maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a25.000 euro. Tenga conto, tuttavia, che per nucleo familiare si intende anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato, divorziato o non convivente. Infatti, va considerato l’ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare, in quanto la convivenza con il figlio beneficiario non è prevista come requisito per la presentazione della domanda. Con riguardo ai casi di coppie separate o divorziate, l’INPS è già intervenuto a fare chiarezza con la circolare n. 23/2022, nella quale ha specificato che l’assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, così che la regola di base sia la divisione del sussidio al 50% fra i genitori. Considerato che per ciascun figlio è possibile presentare una sola domanda, il genitore richiedente ha la possibilità, al momento della compilazione di indicare, oltre ai propri dati, anche quelli dell’altro genitore, al fine del versamento dell’assegno in misura ripartita, o comunque di indicare solo le modalità di pagamento per la propria quota di assegno, lasciando la possibilità all’altro genitore di accedere successivamente alla medesima domanda e di compilarla con i propri dati mancanti. Tuttavia, il genitore che presenta la domanda, ha altresì la possibilità, laddove dichiari di aver raggiunto un accordo in tal senso con l’altro genitore o sia l’unico genitore affidatario, di richiedere l’erogazione del 100% del sussidio.
In ogni caso, il secondo genitore, ove anch’egli affidatario, ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%. Nella Sua situazione pertanto, considerato che l’assegno unico e universale è un sussidio usufruibile anche dai lavoratori autonomi e quindi anche Suo marito ne ha diritto, La invito a confrontarsi direttamente con lui al fine di raggiungere un accordo in tal senso. Infatti, avendo Lei sino a oggi sempre percepito in via esclusiva gli assegni familiari, nulla vieta che Suo marito sia disposto alasciare che il 100% dell’assegno unico e universale sia erogato a Lei, ma tenga ben presenti gli effettivi diritti che Suo marito a oggi può vantare sul 50% di questo sussidio.