{"id":1433,"date":"2012-03-16T00:00:00","date_gmt":"2012-03-15T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2012\/03\/16\/il-cornuto-vuole-la-rivincita-chiede-i-danni-allamante-di-lei\/"},"modified":"2012-03-16T00:00:00","modified_gmt":"2012-03-15T23:00:00","slug":"il-cornuto-vuole-la-rivincita-chiede-i-danni-allamante-di-lei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2012\/03\/16\/il-cornuto-vuole-la-rivincita-chiede-i-danni-allamante-di-lei\/","title":{"rendered":"Il cornuto vuole la rivincita. Chiede i danni all’amante di lei"},"content":{"rendered":"

Lei avrebbe un amante. Lui sostiene che lei \u00e8 stata ossessivamente insidiata dall’altro al punto di cedergli e disgregare cos\u00ec la vita familiare. Provocando, di conseguenza, la depressione del marito e il grave disagio dei due piccoli figli. Il marito, allora, cita in giudizio il presunto amante e gli chiede il risarcimento di 600 mila euro per i danni morali cagionati a lui stesso e ai bambini. La causa \u00e8 iniziata ieri a Spoleto e, prima della sentenza, passer\u00e0 certo un po’ di tempo, giacch\u00e9 la causa civile richiede in genere un’articolata istruttoria, comprendente testimonianze, perizie mediche e psicologiche, valutazione delle prove e diversi atti scritti difensivi. Che dire? Il problema posto \u00e8 tecnico e complesso. Intanto, non si dovrebbero definire i danni come “morali”, ma, se mai, “non patrimoniali”. Fino a poco tempo fa erano considerati risarcibili, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, solo i danni morali procurati da un reato. Quando l’adulterio era reato, il fedifrago e il suo complice potevano anche rispondere dei danni morali provocati al tradito. Oggi, per\u00f2, sono risarcibili i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti, tali da alterare la personalit\u00e0 della vittima, per esempio nella sua identit\u00e0 personale o nella libert\u00e0 di vivere in un certo modo. Dunque, il danneggiato deve, tramite concreti e circostanziati fatti, poter dimostrare che il comportamento di un altro, in questo caso il presunto amante, ha leso precisi suoi diritti assoluti, protetti dalla costituzione, in modo tale da provocargli danni che condizionano negativamente la sua esistenza. Mi sembra di capire che, secondo il marito, proprio i comportamenti attivi, anzi addirittura ossessivi, del presunto amante, hanno indotto all’infedelt\u00e0 la moglie, con la conseguenza della distruzione della famiglia. Dunque, l’ipotetico amante, pur provocando enorme piacere alla moglie, sarebbe responsabile di un fatto, la separazione, e questa avrebbe determinato danni esistenziali agli altri componenti della famiglia, cio\u00e8 marito e figli. Se il marito avesse chiamato in causa la moglie, avremmo potuto affermare che il danno non potrebbe essere considerato per il fatto in s\u00e9 della separazione intervenuta, poich\u00e9 separazione e divorzio sono strumenti previsti dall’ordinamento per rimediare all’intollerabilit\u00e0 della convivenza. A tal fine basta la disaffezione. Se invece un coniuge compie atti di intrinseca gravit\u00e0 e di aggressione ai diritti fondamentali dell’altro, pu\u00f2 essere citato in giudizio, con o senza separazione, ed essere condannato al risarcimento del danno. Il pregiudizio sub\u00ecto, cio\u00e8, non \u00e8 la separazione in s\u00e9 e la disgregazione della famiglia, bens\u00ec la lesione ingiusta dei diritti personalissimi indicati e tutelati dalla Costituzione, quali nome, identit\u00e0, dignit\u00e0, libert\u00e0, salute ecc., provocati dalla condotta illecita del coniuge. Tradire non \u00e8 un illecito, quanto invece una grave violazione delle regole di condotta imperative poste dal contratto matrimoniale. Il marito, invece, nel nostro caso, ha fatto causa all’ipotetico amante. Ma \u00e8 subito ovvio che ciascuno \u00e8 libero di instaurare relazioni affettive e sessuali con chiunque, anche se coniugato, perch\u00e9 non esiste un dovere giuridico di astenersi dalle relazioni con chi \u00e8 sposato. N\u00e9 l’obbligo di essere solidali o di tutelare le famiglie altrui, per quanto la famiglia in s\u00e9 sia protetta dalla Costituzione. Mala Costituzionetutela pure la libert\u00e0, di ogni individuo, di esprimere come meglio crede la sua personalit\u00e0. Anche innamorandosi di persone coniugate. L’amante, o presunto tale, del resto \u00e8 del tutto estraneo alle regole giuridiche del vincolo matrimoniale. Ci mancherebbe altro che fosse costretto a rispettare l’obbligo di fedelt\u00e0 cui sono sottoposti, invece, i coniugi. Che, dunque, un terzo estraneo possa indurre una signora al tradimento, persino contro la sua volont\u00e0, non solo \u00e8 squalificante della capacit\u00e0 di ragionare della signora in questione, ma \u00e8 un’illogicit\u00e0 giuridica il pensare che in qualche modo possa essere punito: si darebbe per scontata quell’ipotesi del dovere di astensione che non esiste nel territorio giuridico attuale. Diverso sarebbe se l’estraneo alla famiglia ponesse, o avesse posto in essere, da solo o con il coniuge traditore, condotte illecite offensive e gravemente lesive del coniuge tradito, indipendenti dalle aggressioni al vincolo matrimoniale e non collegate al tradimento: ingiurie, diffamazioni, attentati alla vita e via dicendo. In tal caso risponderebbe anche civilmente dei danni causati dal suo fatto illecito. Non \u00e8 possibile dire come finir\u00e0 questa vertenza, perch\u00e9 la giurisprudenza \u00e8 spesso creativa. Intanto, per\u00f2, il marito infelice dovrebbe meditare sulle parole di Paulo Coelho “molti sono stati abbandonati dalla persona amata, eppure sono riusciti a trasformare l’amarezza in felicit\u00e0<\/em>“. Anche senza una sentenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lei avrebbe un amante. Lui sostiene che lei \u00e8 stata ossessivamente insidiata dall’altro al punto di cedergli e disgregare cos\u00ec la vita familiare. Provocando, di conseguenza, la depressione del marito e il grave disagio dei due piccoli figli. Il marito, allora, cita in giudizio il presunto amante e gli chiede il risarcimento di 600 mila … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[17],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1433"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}