{"id":1521,"date":"2010-03-25T00:00:00","date_gmt":"2010-03-24T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2010\/03\/25\/mi-rubi-il-marito-devi-risarcirmi\/"},"modified":"2010-03-25T00:00:00","modified_gmt":"2010-03-24T23:00:00","slug":"mi-rubi-il-marito-devi-risarcirmi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2010\/03\/25\/mi-rubi-il-marito-devi-risarcirmi\/","title":{"rendered":"Mi rubi il marito? Devi risarcirmi"},"content":{"rendered":"
[In America l’amante di un uomo sposato, che poi per lei ha divorziato, \u00e8 stata condannata a pagare 9 milioni di dollari alla moglie abbandonata. Se in Italia vigesse una legge simile, o vi fosse la possibilit\u00e0 di interpretare in tal senso una norma esistente, le mogli (o anche i mariti) tradite potrebbero aspirare all’apice della ricchezza del Paese: dopo una fantastica class action, potrebbero unirsi in una potentissima lobby. Invece in Italia non \u00e8 cos\u00ec che funziona. Il comportamento che nel North Carolina \u00e8 definito “alienazione dagli affetti” (cio\u00e8 il rubare il partner a qualcuno), noi potremmo descriverlo come “induzione all’inadempimento del dovere coniugale di fedelt\u00e0”. Cos\u00ec giuridicamente pu\u00f2 essere inquadrato il comportamento di chi istiga un coniuge all’adulterio. Appare a tutti, questo, un fatto ingiusto, sia esso colposo o doloso, perch\u00e9 provoca un danno alla famiglia e alla coppia, istituzioni tutelate dalla nostra normativa. Tuttavia i giudici, per accertare che il fatto sia illecito, e quindi produttivo di risarcimento monetario, pretendono che si provi il comportamento attivo dell’aspirante amante; che ci sia, cio\u00e8, il cosiddetto nesso di causalit\u00e0 tra quest’ultimo e il tradimento: un corteggiamento implacabile, sms e telefonate, regali e qualsiasi altra attivit\u00e0 che, con l’istigazione, faccia cedere un coniuge recalcitrante. Diversa \u00e8, infatti, la situazione se il marito o la moglie, candidati fedifraghi, hanno essi stessi un comportamento anelante e volontario verso l’individuato amante possibile. In questi termini la pensava la giurisprudenza, in particolare il Tribunale di Roma, alla fine degli anni 80. Circa dieci anni dopo, alleggeritisi i costumi sociali e imperante, quindi, la libert\u00e0 sessuale, il Tribunale di Monza ha specificato che non pu\u00f2 esserci un dovere giuridico di astensione dalle interferenze nella vita coniugale altrui. La fedelt\u00e0 \u00e8, infatti, un obbligo reciproco dei coniugi; se questi sono capaci di intendere e di volere, sono in grado di autodeterminarsi nelle proprie scelte. Dunque, ognuno risponde delle proprie azioni e i coniugi si scornino all’interno delle mura domestiche. Concetto difficilissimo, per\u00f2, da spiegare a chi, tradito, \u00e8 devastato dal dolore: preferisce cos\u00ec credere che ci sia un farabutto (o farabutta) lusingatore e rapace, piuttosto che un coniuge volontariamente sleale e infido. L’infedelt\u00e0 \u00e8 un rischio del matrimonio, nel quale c’\u00e8 l’obbligo del rispetto del dovere reciproco di lealt\u00e0. La cui garanzia deve stare nel nutrimento quotidiano dell’affettivit\u00e0 e dell’intesa di pensiero dei coniugi, non certo nel divieto per tutti di inserirsi da terzo, comodo o incomodo, nella famiglia altrui: se cos\u00ec fosse, il diritto alla fedelt\u00e0 sarebbe un diritto assoluto, cio\u00e8 valido per tutti i cittadini, e non relativo, cio\u00e8 di pertinenza dei soli cittadini uniti in matrimonio. Dunque, l’infedele \u00e8 tale per libera scelta. E come tale va giudicato, anche dal suo partner. Non vale, come ha affermato il Tribunale di Milano nel 2002, “il riferimento ai valori costituzionali di solidariet\u00e0 o di tutela della famiglia”, giacch\u00e9 questi principi sono di rango pari “al diritto, pure esso costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalit\u00e0”. Quanto si \u00e8 detto sinora conta sul piano giuridico, e quindi, per l’ipotesi di volere essere risarciti da un grave dolore, non da parte di chi l’ha procurato veramente bens\u00ec dal complice. La legge italiana, in conclusione, lo esclude, diversamente da qualche legge americana. Ma noi viviamo anche di usi, costumi, abitudini, valori etici e comportamentali che oggi, nel ventunesimo, secolo dovrebbero finalmente essere resettati. Se gli uomini fossero meno superficiali, se le donne fossero pi\u00f9 solidali tra loro e meno disponibili, se le mogli fossero pi\u00f9 severe con i mariti fedifraghi, se i mariti fossero pi\u00f9 attenti alle uscite “sportive” delle mogli, forse le coppie sarebbero meno attaccabili e meno sgretolabili. Occasioni di tradimento ci sarebbero sempre, perch\u00e9, pur essendo il tradire un gesto orrendo, \u00e8 pur sempre connaturato alla natura umana. E neppure Cristo pot\u00e9 scamparvi. Tuttavia, i traditi anzich\u00e9 chiedere risarcimenti a chicchessia, potrebbero imparare a disprezzare il partner traditore, non giustificandolo come incapace di intendere e di volere, ma giudicandolo capace di fare molto male. Un male, comunque sia, e da chiunque venga, moralmente indelebile. Dunque, irrisarcibile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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