{"id":1606,"date":"2007-02-10T00:00:00","date_gmt":"2007-02-09T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2007\/02\/10\/piu-che-i-gay-godono-le-golf-ed-i-clandestini\/"},"modified":"2007-02-10T00:00:00","modified_gmt":"2007-02-09T23:00:00","slug":"piu-che-i-gay-godono-le-golf-ed-i-clandestini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2007\/02\/10\/piu-che-i-gay-godono-le-golf-ed-i-clandestini\/","title":{"rendered":"Pi\u00f9 che i gay godono le golf ed i clandestini"},"content":{"rendered":"

Sono molto imbarazzata: devo navigare in un mare che nulla ha a che fare con quello del diritto che, secondo il grande giurista A.C. Iemolo, dovrebbe con delicatezza lambire il mondo dei sentimenti e della famiglia. Questo tsunami dei diritti dei conviventi \u00e8 quanto di pi\u00f9 lontano possa esserci dalla libert\u00e0 dei sentimenti e dal diritto di famiglia. Il ddl sui “Dico”, con pignoleria inquietante, infatti, mercifica e monetizza qualsiasi rapporto d’amore, di solidariet\u00e0, di mutuo soccorso abbia a svolgersi sotto lo stesso tetto. Ma poi, in realt\u00e0, malgrado l’impeto delle onde e delle dichiarazioni d’intenti, si risolve in una sciacquata di mani. Art.1: Quando e a chi si applica la legge? O con contestuale dichiarazione all’anagrafe dei conviventi (etero, omo, parenti non in linea retta, amici) o con lettera raccomandata da un partner all’altro nella quale si comunica di aver reso all’anagrafe la dichiarazione unilaterale di convivenza. (…) Fatta la legge trovato l’inganno: Intanto nella prima ipotesi c’\u00e8 una specie di matrimonio di serie B che il governo aveva detto di non volere; nella seconda c’\u00e8 la possibilit\u00e0 di sottoporre ai “Dico” anche chi non lo vuole: cosa impedisce di spedire la raccomandata presso il domicilio comune quando l’altro \u00e8 in vacanza e poi tenersi la prova a futura memoria? Di qui la necessit\u00e0 per i conviventi di un pellegrinaggio quindicinale agli uffici dell’anagrafe per evitare sicuri e non voluti obblighi alimentari e successori. A che cosa servir\u00e0 questo disegno di legge se diventer\u00e0 legge? A garantire le visite in ospedale (art.4) subordinabili per\u00f2 alla disciplina in proposito delle strutture sanitarie (ci\u00f2 che gi\u00e0 in parte avviene) nonch\u00e9 a riconoscere il diritto (gi\u00e0 esistente nel nostro codice) di designare il convivente quale proprio rappresentante nelle decisioni relative alla propria salute, donazioni d’organi, funerali etc.. Suggeriti questi mortiferi lasciapassare, la legge ci racconta (art.7) che gi\u00e0 ora Trento e Bolzano assegnano alloggi ai conviventi. E le altre Regioni e Province? Peraltro nel frattempo, giusta l’art. 6, e divenendo cos\u00ec la Bossi-Fini carta straccia, chiunque, maschio o femmina, potr\u00e0 diventare prezioso tramite di permessi di soggiorno per convivenza, con maschi o femmine. Nascer\u00e0 il mercato dei permessi di soggiorno per russi, tailandesi e cubani? Che, se poi l’italiano \u00e8 un imprenditore, grazie all’art. 9, potranno chiedere la partecipazione agli utili dell’impresa di famiglia! Quello che invece interessava di pi\u00f9 i conviventi, soprattutto omosessuali, cio\u00e8 il trattamento previdenziale e pensionistico, con l’art. 10 viene rimbalzato al “riordino della normativa” relativa. Se poi la convivenza dura almeno nove anni e nel frattempo la parte pi\u00f9 forte economicamente non ha agito per ripudio (s\u00ec, perch\u00e9 non \u00e8 prevista nessuna forma di cessazione della convivenza, n\u00e9 nessuna forma in genere) il convivente sopravvissuto alla morte dell’altro acquista diritti successori. Ma, dico, c’era bisogno di un “Dico” perch\u00e9 al convivente venisse riconosciuta una quota dell’asse ereditario? Anche oggi, con la quota disponibile, il convivente (e senza che vi siano nove anni di certificata convivenza) pu\u00f2 disporre del 25%, del 33% o persino di tutti i suoi beni ( a seconda del concorso ereditario con pi\u00f9 o meno figli genitori e coniuge) a favore del suo partner mai sposato. \u00c8 vero che se non c’\u00e8 testamento, questo diritto non c’\u00e8. Per\u00f2 il sopravvissuto oggi ha gi\u00e0 il diritto di succedere almeno nel contratto di locazione anche dopo una brevissima convivenza, senza attendere di provarne tre anni come previsto dall’art. 8 dell’ineffabile ddl. Quanto poi al riconoscimento dell’assegno di “separazione” (ambito da tutte le parti deboli) questa sontuosa ipotesi di legge, dopo il ripudio, prevede esclusivamente un obbligo alimentare, non di mantenimento del tenore di vita. Quindi un obbligo che sorge solo nel caso di autentico stato di bisogno del ripudiato, incapace di provvedere a s\u00e9 stesso. Dimenticavo di sottolineare che la legge sulla convivenza non pu\u00f2 applicarsi a chi \u00e8 sposato se non dopo tre anni dall’udienza presidenziale di separazione e solo se munito di sentenza di divorzio: dunque chi aspira ai i diritti successori, e convive con un coniugato per quanto separato, deve aspettare in tal caso dodici anni. Insomma tanto rumore per nulla. Non sono risolti i problemi degli omosessuali, n\u00e9 quelli degli etero coinvolti in divorzi conflittuali. Le coppie di fatto hanno ottenuto solamente di essere, finora nei fatti, brutte copie. Chi beneficer\u00e0 di queste norme, se mai la montagna partorir\u00e0 l’annunciato topolino, saranno invece solo inps, camerieri e badanti: da oggi c’\u00e8 infatti la corsa a contrattualizzare tutte le colf assunte in nero, se non altro per evitare visite in ospedale, decisioni in materia di donazione di organi e impensabili diritti successori. Per difendersi dai “Dico”, c’\u00e8 solo il matrimonio: Articolo 13, c.6 “i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio”. Preferibilmente con un altro\u2026<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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