{"id":2578,"date":"2020-04-30T12:02:00","date_gmt":"2020-04-30T10:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2578"},"modified":"2021-01-22T16:13:04","modified_gmt":"2021-01-22T15:13:04","slug":"rapporto-tra-vicini-ai-tempi-del-covid-19-lavvocato-risponde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/04\/30\/rapporto-tra-vicini-ai-tempi-del-covid-19-lavvocato-risponde\/","title":{"rendered":"Rapporto tra vicini ai tempi del Covid-19… L’avvocato risponde"},"content":{"rendered":"\n

Tolleranza al limite<\/strong>
\u201cAvvocato, ho tre figli e abito in un grande palazzo in centro. Trascorrendo pi\u00f9 tempo in casa, sono emersi svariati problemi col vicinato: gli inquilini del piano inferiore cucinano cibi orientali che emanano odori fortissimi; nell\u2019appartamento di fianco, invece, vivono delle studentesse che mettono musica e tv a ogni ora, spesso svegliando i bambini; infine, come ciliegina sulla torta, un condomino ha lasciato un biglietto scritto a mano, all\u2019ingresso della terrazza condominiale, intimando tutti di usare l\u2019area solo per stendere i panni. Io, per\u00f2, vorrei usare quell\u2019ampio spazio per dare lo svago ai bambini di giocare anche all\u2019aperto. Come mi devo comportare in tutti questi casi?\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

Chiusi in casa, molti di noi stanno sperimentando la nuova forma di \u201cconvivenza\u201d con i vicini.   Durante le prime settimane di \u201clockdown\u201d, per esempio, si era diffuso il fenomeno dei \u201cflashmob\u201d, con canzoni patriottiche e non, \u201ccondivise\u201d ad altissimo volume dai balconi; ancora, altri gruppi di vicini hanno trovato il modo di farsi compagnia a distanza prendendo il caff\u00e8 \u201cinsieme\u201d, ma da balcone a balcone, oppure avviando una nuova forma di \u201cfood sharing\u201d, cio\u00e8 scambiandosi pietanze culinarie \u201ccalate\u201d nei cestini da piano a piano. Sempre con le dovute cautele. Non sono poi mancati i migliori esempi di solidariet\u00e0 nei confronti di vicini anziani e\/o bisognosi, evitando loro il rischio delle uscite per la spesa o altre incombenze.  <\/p>\n\n\n\n

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Ma questo clima \u201crose e fiori\u201d non si respira ovunque, anzi. \u00c8 improbabile soprattutto nelle grandi citt\u00e0, dove, anche prima, la gente di uno stesso palazzo neppure si salutava incontrandosi sul pianerottolo.   Adesso, per\u00f2, la quarantena domestica ha fatto scoprire a molti il valore di vecchi luoghi come il cortile, il terrazzo o il corsello box che essendo – di regola – spazi comuni, implicano inevitabilmente l\u2019approccio con gli altri condomini.   Per evitare contrasti, dunque, \u00e8 importante conoscere e rispettare le regole basilari nell\u2019ottica della condivisione.  <\/p>\n\n\n\n

Che diritti si hanno, in particolare, sulla terrazza del proprio edificio? Il Codice civile individua come \u201cparti comuni\u201d, tra gli altri, i lastrici solari (comunemente detti terrazze), le scale, i cortili, le aree destinate a parcheggio e tutti quegli spazi che \u201cper le caratteristiche strutturali e funzionali\u201d sono destinati all\u2019uso comune. Attenzione per\u00f2, a tutti quei casi nei quali vi sia stata la cessione della propriet\u00e0 della terrazza a un solo condomino (che in genere coincide con il titolare dell\u2019ultimo piano). In questo caso, la terrazza sar\u00e0 a uso esclusivo. Diversamente, ognuno potr\u00e0 liberamente utilizzare la terrazza per le finalit\u00e0 pi\u00f9 disparate, a patto di non pregiudicare il diritto altrui di fare altrettanto. La regola della propriet\u00e0 condominiale, infatti, \u00e8 quella del \u201cpari uso e godimento\u201d di un bene comune. Tra l\u2019altro, anche la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che non pu\u00f2 essere precluso il godimento del terrazzo, trattandosi di parte dell\u2019edificio destinato, appunto, all\u2019uso comune.   <\/p>\n\n\n\n

Pertanto, una pretesa come quella avanzata dal condomino della signora che ci ha scritto, \u00e8 impropria: \u00e8 giusto che ognuno possa usare la terrazza comune non solo per la biancheria, ma anche per far giocare i bambini, per fare ginnastica, per prendere il sole o semplicemente una boccata d\u2019aria, o, perch\u00e9 no, per ammirare un tramonto sorseggiando un drink.  <\/p>\n\n\n\n

Magari, e questo \u00e8 solo un consiglio pratico, di buon senso e rispetto reciproco, sarebbe meglio evitare di avvicinarsi ai panni stesi altrui e stabilire degli orari o turni settimanali per intrattenersi in terrazza o in qualsiasi altro luogo comune, in modo che si evitino assembramenti non sicuri.  <\/p>\n\n\n\n

Al di l\u00e0, poi, dei problemi derivanti dalla condivisione degli spazi comuni, la presenza prolungata in casa ha incrementato le condizioni perch\u00e9 si inneschi il motivo di lite per antonomasia tra vicini: quello causato dai rumori. Pensiamo, come nel caso della signora, ai giovani che per non annoiarsi mettono la musica \u201ca palla\u201d o a chi, avendo scoperto l\u2019\u201cinsonnia da quarantena\u201d, guarda la tv in piena notte. O ancora, ai pianti e alle grida dei bambini, anche la mattina, quando almeno, prima, erano a scuola. Per non parlare, poi, degli annoiati cronici compulsivi che reinventano casa spostando mobili o mettendo quadri e mensole con trapani o martelli. Che fare?  <\/p>\n\n\n\n

La denuncia per disturbo della quiete pu\u00f2 essere proposta solo quando il rumore \u00e8 tale da disturbare l\u2019intero condominio, ledendo un numero indeterminato di soggetti (e in ogni caso occorrerebbe l\u2019accertamento di un tecnico). Considerato, quindi, che nella maggior parte dei casi, il rumoroso vicino \u00e8 avvertito solo dal condomino dell\u2019abitazione adiacente, si potr\u00e0 al massimo intentare una causa ordinaria per ottenere ilrisarcimento del danno, se effettivamente i rumori hanno compromesso gravemente il sonno e la tranquillit\u00e0. In entrambi i settori, per\u00f2, si deve superare la \u201cnormale tollerabilit\u00e0\u201d. Non sarebbe tollerabile, per esempio, fare \u201cchiasso\u201d per un tempo prolungato, nelle cosiddette \u201core del silenzio\u201d, cio\u00e8 tra le 21.00 e le 8 del mattino. A ogni modo, il consiglio \u00e8 quello di tentare sempre, preliminarmente, le vie bonarie: il primo passo deve essere cercare il chiarimento tramite il dialogo, oppure far intervenire l\u2019amministratore di condominio affinch\u00e9 spinga al maggior rispetto. Se nessuna delle due iniziative sortisce effetto, si potr\u00e0 inviare una formale lettera di diffida, tramite legale, dove si invita a cessare i rumori e a cambiare comportamento, prima di procedere con iniziative giudiziarie. <\/p>\n\n\n\n

Anche fumi e odori, infine, possono infastidire al pari dei rumori, se non di pi\u00f9. Si parla addirittura di molestie olfattive. Ancora una volta, \u00e8 il Codice civile che spiega come \u201cregolarsi\u201d, dicendo, in buona sostanza, che non si possono impedire le immissioni (fumo, esalazioni e propagazioni simili), a meno che non superino la normale tollerabilit\u00e0.   Un principio cardine, dunque. Ma anche relativo. Perch\u00e9 \u00e0ncora la soglia di tollerabilit\u00e0 alla \u201csensibilit\u00e0 dell\u2019uomo medio\u201d e ai contesti abitativi nei quali si manifestano le immissioni fastidiose.  Anche in questi casi, se i tentativi bonari sono stati vani e gli odori sono davvero insopportabili, non rester\u00e0 che rivolgersi al giudice competente, il Giudice di pace. \u00c8 tutto da vedere, per\u00f2, se sar\u00e0 veramente\u2026 di pace! <\/p>\n\n\n\n

Dottoressa Michela Carlo
Studio Legale Bernardini de Pace<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tolleranza al limite\u201cAvvocato, ho tre figli e abito in un grande palazzo in centro. Trascorrendo pi\u00f9 tempo in casa, sono emersi svariati problemi col vicinato: gli inquilini del piano inferiore cucinano cibi orientali che emanano odori fortissimi; nell\u2019appartamento di fianco, invece, vivono delle studentesse che mettono musica e tv a ogni ora, spesso svegliando i … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2578"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2991,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2578\/revisions\/2991"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}