{"id":2588,"date":"2020-04-30T12:13:30","date_gmt":"2020-04-30T10:13:30","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2588"},"modified":"2021-01-22T16:12:35","modified_gmt":"2021-01-22T15:12:35","slug":"coronavirus-stop-a-viaggi-palestre-concerti-si-puo-avere-il-rimborso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/04\/30\/coronavirus-stop-a-viaggi-palestre-concerti-si-puo-avere-il-rimborso\/","title":{"rendered":"Coronavirus: stop a viaggi, palestre, concerti. Si pu\u00f2 avere il rimborso?"},"content":{"rendered":"\n

Su Affaritaliani.it risponde l’esperto in materia<\/p>\n\n\n\n

\u201cAvvocato, io e mio marito, negli ultimi mesi abbiamo sostenuto una serie di spese, quali l\u2019iscrizione in piscina per nostra figlia, l\u2019abbonamento della metro per nostro figlio e, per entrambi, abbiamo versato un acconto per una vacanza-studio in Inghilterra programmata per luglio 2020. Ora, l\u2019organizzatore ci chiede il saldo, malgrado da febbraio niente piscina e metro, e le vacanze le vedo male. Possiamo rifiutarci di pagare? Come possiamo ottenere il rimborso delle altre spese?\u201d  <\/em><\/p>\n\n\n\n

Il nostro Governo ha varato la sospensione delle attivit\u00e0 produttive non essenziali come le palestre, i centri sportivi, le piscine, i centri ricreativi e le scuole di ballo. Queste misure, funzionali al contenimento dell\u2019epidemia e necessarie per la tutela della salute pubblica, hanno avuto un forte impatto sui rapporti contrattuali derivanti dall\u2019impossibilit\u00e0, per i gestori, di prestare servizi e, per i cittadini, di usufruirne, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni oppure ritardi nell\u2019adempimento.<\/p>\n\n\n\n

Come fare per ottenere il rimborso? Purtroppo, non sempre \u00e8 possibile. Gli abbonamenti a palestre, cinema, teatro, concerti e acquisti di viaggi, anche con formula tuttocompreso, rientrano nella disciplina dei contratti a prestazioni corrispettive previsti dall\u2019art. 1467 del c.c.. Generalmente chi paga per ottenere un servizio che poi, per impossibilit\u00e0 sopravvenuta e senza colpa del cliente non viene prestato, ha sempre diritto al rimborso (art. 1463 c.c.). La Corte di Cassazione \u00e8 unanime nel ritenere che un provvedimento, quale il decreto governativo, possa rientrare nelle cause di forza maggiore, poich\u00e9 l\u2019autorit\u00e0 del provvedimento \u00e8 idonea a rendere oggettivamente impossibile l\u2019esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla volont\u00e0 del soggetto obbligato. Nel contesto attuale dovuto all\u2019emergenza Coronavirus, molti sono i casi nei quali si pu\u00f2 fare valere questo principio giuridico.<\/p>\n\n\n\n

Pensiamo a chi ha un abbonamento in palestra. In questo caso, il consumatore ha diritto al rimborso della quota o del solo titolo di ingresso non utilizzabile durante il lockdown. Alcuni gestori delle attivit\u00e0 sportive, per limitare i danni economici, propongono, invece, \u201cil congelamento\u201d dell\u2019abbonamento, che verr\u00e0 poi recuperato a emergenza finita. Resta libera la scelta del consumatore, pur nell\u2019eventualit\u00e0 che il centro sportivo chiuda definitivamente. Dunque, se il contratto prevede un numero determinato di ingressi nella palestra, l\u2019utente pu\u00f2 usufruire di quelli rimanenti una volta riaperta l\u2019attivit\u00e0. Se, invece, il contratto \u00e8 mensile o annuale, \u00e8 ragionevole chiedere l\u2019integrale restituzione delle somme corrisposte per il periodo di tempo non goduto. E ancora, se il pagamento per l\u2019abbonamento \u00e8 in corso perch\u00e9 rateizzato, oppure avviene con contratto di finanziamento, \u00e8 opportuno interrompere immediatamente i versamenti con comunicazione scritta alla struttura sportiva oppure alla societ\u00e0 finanziaria.<\/p>\n\n\n\n

Per gli abbonamenti ai trasporti pubblici, ogni regione, in accordo con le amministrazioni delle diverse citt\u00e0 italiane, deve valutare eventuali formule di rimborso per i viaggiatori impossibilitati a usufruire del servizio pagato perch\u00e9 costretti in casa. Resta salva per il consumatore la possibilit\u00e0 di recedere dal contratto per iscritto e di sospendere i pagamenti per impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione come previsto dall\u2019art. 1463 c.c.<\/p>\n\n\n\n

Per l\u2019acquisto di pacchetti viaggio-studio all\u2019estero o pacchetti turistici in Italia con partenza entro il 3 maggio 2020, il DPCM n. 9 del 2 marzo 2020 all\u2019art. 28 ha previsto che l\u2019organizzatore o l\u2019agenzia viaggi pu\u00f2 restituire il prezzo pagato, offrire un pacchetto turistico di qualit\u00e0 equivalente o addirittura superiore, oppure, in alternativa, emettere un voucher di durata annuale dalla sua emissione. Si tratta di una vera e propria deroga alla disciplina del codice del Consumo: la scelta non \u00e8 pi\u00f9 del consumatore, bens\u00ec dell\u2019organizzatore del viaggio. Attenzione, per\u00f2, se \u00e8 stato versato un acconto per un viaggio con data successiva, l\u2019acquirente \u00e8 tenuto contrattualmente al pagamento del saldo. A meno che alla data del soggiorno previsto sia ancora vigente il divieto di circolare nel proprio paese o di raggiungere quello di destinazione; in tal caso il contratto potr\u00e0 essere risolto, con conseguente diritto per l\u2019acquirente alla restituzione del prezzo versato.<\/p>\n\n\n\n

A ogni modo, vista la drammaticit\u00e0 dei risvolti economici e sociali, il miglior auspicio sarebbe quello di trovare un giusto compromesso tra le istanze dei consumatori e quelle dei venditori, entrambi in sofferenza.<\/p>\n\n\n\n

Di Violante Di Falco
Studio legale Bernardini de Pace<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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