{"id":2648,"date":"2020-06-10T12:10:13","date_gmt":"2020-06-10T10:10:13","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2648"},"modified":"2021-01-22T16:12:13","modified_gmt":"2021-01-22T15:12:13","slug":"disabilita-maggiore-eta-e-nomina-di-un-amministratore-di-sostegno-la-figura-del-co-amministratore-di-sostegno-quale-proseguimento-dellaffidamento-condiviso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/10\/disabilita-maggiore-eta-e-nomina-di-un-amministratore-di-sostegno-la-figura-del-co-amministratore-di-sostegno-quale-proseguimento-dellaffidamento-condiviso\/","title":{"rendered":"Disabilit\u00e0, maggiore et\u00e0 e nomina di un amministratore di sostegno: la figura del co-amministratore di sostegno quale proseguimento dell\u2019affidamento condiviso"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Flaminia Rinaldi<\/p>\n\n\n\n

\u201cCaro avvocato, sono un padre \u2013 separato legalmente \u2013 di un ragazzo affetto da autismo grave. Mio figlio – invalido civile con diritto all\u2019indennit\u00e0 di accompagnamento ex art. 1 legge 18\/80 e benefici della legge 104 del 1992 – compir\u00e0 18 anni il prossimo 20 settembre e, per questa ragione, la mia ex moglie ha chiesto al giudice tutelare di essere nominata amministratore di sostegno di nostro figlio. In poche parole dal 20 settembre da affidatario in via condivisa del figlio quale ero, sembra che io non abbia pi\u00f9 alcun diritto per la legge. \u00c8 cos\u00ec?\u201d <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Carissimo, il raggiungimento della maggiore et\u00e0 di un figlio disabile, pone numerosi problemi per la famiglia (ancor di pi\u00f9 se separata\/divorziata) in quanto il figlio acquista la capacit\u00e0 di agire e non \u00e8 pi\u00f9 sottoposto alla responsabilit\u00e0 genitoriale. <\/p>\n\n\n\n

Quando la disabilit\u00e0 \u00e8 grave pu\u00f2 accadere che il figlio non sia in grado di compiere da solo alcun atto da solo, n\u00e9 assumere tutte quelle decisioni che la maggiore et\u00e0 gli consentirebbe di fare, come, per esempio, esprimere un voto, conseguire la patente, gestire i suoi risparmi. Dall\u2019altra parte i genitori, senza un provvedimento ad hoc del Tribunale, non hanno pi\u00f9 alcun potere su di lui: non possono riscuotere e amministrare, per conto del figlio, il denaro e le indennit\u00e0; non possono ritirare analisi e referti medici; non possono rapportarsi con il personale sanitario, con il corpo insegnanti; non possono somministrare cure e medicinali etc. <\/p>\n\n\n\n

Per questa ragione la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno \u00e8 un atto certamente dovuto, anche a protezione del figlio. Quello che tuttavia Lei potr\u00e0 fare, \u00e8 opporsi all\u2019eventualit\u00e0 che sia la sola madre, in via esclusiva, a esercitare il ruolo dell\u2019ADS di Suo figlio, e chiedere di essere nominato Lei amministratore, anche unitamente a Sua moglie. <\/p>\n\n\n\n

E, infatti, la possibilit\u00e0 di beneficiare del \u201csostegno\u201d di entrambi i genitori e quindi di un \u201cdoppio\u201d amministratore di sostegno, da un lato soddisfa il diritto alla bigenitorialit\u00e0 del figlio, che potrebbe subire gravi pregiudizi in caso di esclusione del rapporto diretto con uno dei genitori; dall\u2019altro lato realizza anche il diritto dei entrambi i genitori a mantenere il rapporto affettivo, educativo, di sostegno, cura e di gestione con il figlio. <\/p>\n\n\n\n

Sebbene la normativa codicistica NON preveda la figura del co-amministratore di sostegno, la giurisprudenza \u00e8 riuscita, in alcune occasioni, a colmare questa enorme lacuna. Non sono mancati, fortunatamente, provvedimenti di Giudici Tutelari coraggiosi e innovativi che, in casi di comprovata disabilit\u00e0 fisica e psichica dei figli, hanno aderito a questa soluzione, dando ultrattivit\u00e0 alla \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale condivisa\u201d, anche dopo il raggiungimento della maggiore et\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

Il Tribunale di Genova, per esempio, ha motivato la scelta di nominare entrambi i genitori co- amministratori di sostegno, con la necessit\u00e0 di assicurare al figlio il godimento del rapporto affettivo instaurato con entrambi rappresentando, tale soluzione, una ricchezza emotiva indistinta nei confronti dell\u2019uno e dell\u2019altro genitore. E ci\u00f2, da un punto di vista pragmatico, anche nell\u2019interesse del beneficiario che, in caso di impedimento di uno dei due genitori, ha a disposizione l\u2019altro genitore che pu\u00f2 svolgere le medesime attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

Dunque, il tutto, con la fungibilit\u00e0 degli incarichi nell\u2019ipotesi di impedimento di uno dei due. Secondo il Giudice, questi casi, delicatissimi, impongono un criterio di interpretazione della legge che vada al di l\u00e0 della sterile applicazione della norma (che, appunto, allo stato non prevede la figura del co- <\/p>\n\n\n\n

amministratore) e ci\u00f2 perch\u00e9 quando il figlio maggiorenne \u00e8 portatore di un handicap, di particolare gravit\u00e0, ha diritto a uno speciale accudimento e cure particolari, continuative e permanenti da parte dei genitori; ha bisogno (e diritto) di frequentazioni e rapporti significativi con i parenti; ha bisogno che, entrambi i genitori (e non uno solamente), continuino ad avere diritto a svolgere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nel suo interesse. <\/p>\n\n\n\n

Questa soluzione, oltre a essere di buon senso, eviterebbe conflitti di interesse e, comunque, l\u2019esautorazione di uno o dell\u2019altro genitore (che, diversamente, diventerebbe un \u201cterzo\u201d estraneo). <\/p>\n\n\n\n

Se c\u2019\u00e8 l\u2019affido condiviso dei figli minorenni e quindi la responsabilit\u00e0 condivisa nel caso di separazione, a maggior ragione tale responsabilit\u00e0 condivisa deve poter proseguire quando il figlio diventa maggiorenne ma non concretamente capace. Che senso ha escludere, improvvisamente, uno dei genitori dalla vita, dalla gestione del figlio? Nessuno. N\u00e9 logico, n\u00e9 giuridico, n\u00e9 morale. Ferma, eventualmente, l\u2019esigenza di individuare in modo chiaro e senza dubbi interpretativi le funzioni (congiunte e disgiunte) dell\u2019uno e dell\u2019altro amministratore e un distinto campo di intervento per ciascuno. Combatta, senza perdersi d\u2019animo, affinch\u00e9 venga riconosciuto a Lei e a Suo figlio questo sacrosanto diritto. <\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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