{"id":2666,"date":"2020-06-17T11:16:00","date_gmt":"2020-06-17T09:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2666"},"modified":"2021-01-22T16:12:05","modified_gmt":"2021-01-22T15:12:05","slug":"coronavirus-medici-e-manager-degli-ospedali-non-equiparabili-sotto-il-profilo-delle-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/17\/coronavirus-medici-e-manager-degli-ospedali-non-equiparabili-sotto-il-profilo-delle-responsabilita\/","title":{"rendered":"Coronavirus, medici e manager degli ospedali non equiparabili sotto il profilo delle responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"\n
di Avv. Valentina Eramo<\/p>\n\n\n\n
Ho letto su questo quotidiano, virtuale e virtuoso, con vivo interesse, questo scoop (complimenti al giornalista estensore dell\u2019articolo e all\u2019editore di Affari Italiani): \u201c\u00e8 grazie alle autopsie che alcuni medici intelligenti hanno capito che la polmonite era l\u2019ultimo effetto della trombosi dei microvasi polmonari. Intervenendo per tempo, gli usuali anticoagulanti (insieme ad altri farmaci antiinfiammatori) si sono rivelati in grado di rallentare il flusso dei ricoveri ospedalieri annullando quello verso le terapie intensive, riportando l\u2019infezione da Covid 19 al livello di una grave influenza\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n L\u2019intuizione dei medici legali, promotori dell\u2019iniziativa di eseguire autopsie sulle persone decedute \u201cper\u201d Covid 19 o \u201ccol\u201d Covid 19, \u00e8 ammirevole perch\u00e9 ha permesso di acquisire informazioni qualificate sul modo migliore per curare quanti abbiano avuto la sfortuna di contrarre l\u2019infezione, evitando di reiterare i possibili errori del passato: \u201cgrazie a queste autopsie si \u00e8 potuto cos\u00ec scoprire che il primo effetto del Covid 19 \u00e8 la Coagulazione Intravascolare Disseminata, cio\u00e8 la formazione di grumi nel sangue e di trombosi. Solo in seguito – e nei casi resistenti alle cure antitrombosi – arrivava la polmonite interstiziale doppia. Abbiamo cos\u00ec capito che i trattamenti fin l\u00ec seguiti negli ospedali, basati sulla ventilazione meccanica nelle terapie intensive, erano controindicati\u201d.<\/p>\n\n\n\n Qualora le deduzioni dei medici legali fossero corrette, e cio\u00e8 confermate da pubblicazioni accademiche, il pensiero non pu\u00f2 non andare alle vittime del virus che, purtroppo, potrebbero aver ricevuto, stando a questi recenti test clinici, cure inappropriate da parte dei medici i quali, a loro volta, avrebbero eseguito errate diagnosi e somministrato, conseguentemente, terapie inadatte, se non addirittura controproducenti (capaci di accelerare, in termini prognostici, il decesso, anzich\u00e9 la guarigione). Qualora questa lettura degli eventi – tragici \u2013 accaduti negli scorsi mesi di marzo e aprile nonch\u00e9 questa interpretazione \u2013 tecnica – dei dati clinici fossero corrette (la formula dubitativa, in una situazione complicata come questa, \u00e8 d\u2019obbligo), non \u00e8 escluso che i pazienti o, in alternativa, in caso di decesso, i familiari ed eredi dei defunti, promuovano – e promuoveranno \u2013 nuove azioni legali di responsabilit\u00e0 nei confronti dei medici curanti e delle strutture ospedaliere.<\/p>\n\n\n\n Ma medici e manager degli ospedali sono davvero equiparabili sotto il profilo delle responsabilit\u00e0? Decisamente no. La legge 24\/2017, meglio nota come Gelli-Bianco, ha disciplinato il nuovo processo civile sanitario, distinguendo la responsabilit\u00e0 degli operatori sanitari da quella delle aziende sanitarie. Non \u00e8 facile compendiare una legge cos\u00ec articolata in una sintesi esauriente e intellegibile: mentre la responsabilit\u00e0 del medico \u00e8 di natura extracontrattuale, salvo che egli abbia reso la sua prestazione in adempimento di un\u2019obbligazione contrattuale direttamente assunta col paziente, quella della struttura sanitaria \u00e8 di segno contrattuale. Non significa che i pazienti, ricoverati d\u2019urgenza in ospedale, abbiano sottoscritto un contratto col direttore sanitario per essere curati dal Covid 19: purtuttavia, \u00e8 come se lo avessero fatto, essendo avvenuto il cosiddetto \u201ccontatto sociale\u201d tra il malato e la clinica.<\/p>\n\n\n\n La distinzione tra le due tipologie di responsabilit\u00e0 non \u00e8 accademica, ma sostanziale. Mentre l\u2019azione civile diretta a ottenere dal medico il risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, quella diretta contro l\u2019ospedale si prescrive nel doppio del tempo, ossia dieci anni. Il medico pu\u00f2 commettere errori dovuti sia alla scorretta o tardiva diagnosi della malattia sia alla scorretta o tardiva identificazione della cura da somministrare al paziente. L\u2019articolo 2236 del codice civile circoscrive la responsabilit\u00e0 medica ai soli casi di \u201cdolo e colpa grave\u201d del professionista sempre che \u201cla prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolt\u00e0\u201d; altrimenti il medico risponde anche solo per colpa lieve. In ogni caso, la responsabilit\u00e0 del medico presuppone che il paziente riesca a provare questa sua \u201ccarenza\u201d nell\u2019esecuzione della prestazione professionale. L\u2019ospedale, invece, risponde di tutte le disfunzioni organizzative, e cio\u00e8 \u201cmanageriali\u201d, che siano state causa o concausa del decesso o del rallentamento nella guarigione del paziente. Salvo che l\u2019istituto non riesca a offrire la prova liberatoria dimostrando la riconducibilit\u00e0 dell\u2019insoddisfacente prestazione professionale a una causa imprevedibile e inevitabile, e cio\u00e8 alla \u201cforza maggiore\u201d. La pandemia da Covid 19 rappresenta – o potrebbe rappresentare (la prudenza \u00e8 d\u2019obbligo in casi come questo) \u2013 proprio un contesto straordinario che ha impedito non solo al medico di uniformarsi alle Linee Guida o alle buone pratiche dell\u2019\u201carte medica\u201d, ma anche alla struttura ospedaliera di organizzarsi adeguatamente per prevenire e contenere l\u2019epidemia.<\/p>\n\n\n\n D\u2019altronde la comunit\u00e0 scientifica, colta alla sprovvista dal Covid 19, si \u00e8 trovata impreparata e incapace di identificare sia i corretti sistemi diagnostici sia i corretti sistemi terapeutici sia, infine, la corretta organizzazione interna. Questa eccezionale difficolt\u00e0 – diagnostica, terapeutica e organizzativa \u2013 ha rappresentato – e potrebbe rappresentare – in termini giuridici, un\u2019esimente che pu\u00f2 essere invocata da medici e ospedali, e cio\u00e8 dal sistema sanitario nel suo complesso. In questa prospettiva, la pandemia pu\u00f2 essere letta e interpretata come causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra l\u2019azione, l\u2019omissione e la carenza organizzativa – rispettivamente imputabili al medico e al direttore sanitario – e il pregiudizio patito dal paziente (il quale, per esempio, dopo il ricovero ospedaliero, \u00e8 deceduto o non \u00e8 guarito perfettamente, riportando lesioni temporanee o permanenti, o, addirittura, ha contratto l\u2019infezione virale proprio in ambito ospedaliero, pur essendo stato ricoverato per altre patologie).<\/p>\n\n\n\n L\u2019equiparazione nella esenzione da responsabilit\u00e0 tra medici e direttori sanitari non convince pienamente. L\u2019assenza di Linee Guida e pratiche consolidate nel trattare i pazienti affetti da Covid 19 escluder\u00e0, o dovrebbe escludere, ragionevolmente, profili di responsabilit\u00e0 in capo ai medici. Proprio quei medici – coraggiosi, altruisti e instancabili durante la vigenza del D.P.C.M. #IoRestoaCasa – che abbiamo visto rischiare la vita pur di salvare quella altrui. E abbiamo visto disperarsi quando non ci sono riusciti. Pi\u00f9 critica, invece, la posizione delle strutture sanitarie che devono dotarsi di \u201cProtocolli interni\u201d funzionali al contenimento epidemiologico (tecnicamente si chiamano \u201cI.C.A.\u201d le Infezioni da contagio Correlate all\u2019Assistenza sanitaria: sono moltissime e spesso sono dovute all\u2019inosservanza di misure cautelari davvero banali). D\u2019altronde, per organizzare bene un ospedale e farlo funzionare bene non occorre la scienza medica, ma la managerialit\u00e0. Non occorrono, dunque, misure straordinarie ed eccezionali per prevenire l\u2019insorgere di un\u2019infezione: basta ragionare a contrario per dimostrarlo; a volte, infatti, il paziente si infetta perch\u00e9 i ferri chirurgici non sono stati sterilizzati a regola d\u2019arte o perch\u00e9 l\u2019operatore sanitario non si \u00e8 lavato le mani con sufficiente cura prima di praticare un qualunque trattamento.<\/p>\n\n\n\n Se quel comportamento omissivo non si fosse avverato, il giudizio controfattuale non porterebbe alla responsabilit\u00e0 dell\u2019ospedale, lassista nel pretendere e controllare l\u2019osservanza delle norme commissive. In altre e pi\u00f9 semplici parole: i giudici hanno condannato le strutture sanitarie al risarcimento di danni quando al loro interno non sono state osservate misure cautelari apparentemente banali ma, invece, utili a scongiurare l\u2019\u201cinfezione nosocomiale\u201d, nata e contratta in ospedale. Queste considerazioni valgono anche per il Covid 19 che, in fondo, ci chiede poco per evitare il contagio: indossare i presidi chirurgici (al posto giusto, per\u00f2, non al polso o sull\u2019avambraccio, come si vede fare), mantenere la distanza prudenziale di almeno due metri e\/o non meno di un metro e mezzo (inspiegabilmente dimezzata in alcuni locali aperti al pubblico) e praticare l\u2019igiene personale (lavarsi le mani col sapone o gel idroalcolici). Se \u00e8 vero che \u201cquesto poco\u201d \u00e8 semplice da esigere ex post, e cio\u00e8 quando il virus ci ha fatto intuire, almeno in parte, come si comporta, \u00e8 anche vero che l\u2019O.M.S. aveva messo in guardia il mondo intero da tempo. E cio\u00e8 a partire dal 31 gennaio 2020 quando, appunto, \u00e8 stata dichiarata la pandemia. Nessuno, per\u00f2, ha prestato attenzione a questa informazione qualificata. Cosa comprensibile per il cittadino comune, ma imperdonabile per quello non comune. Possibile che le strutture sanitarie non si siano sentite in dovere di rafforzare le misure di sicurezza e orientare il proprio comportamento in termini di prevenzione del contagio da Covid 19? A queste domande risponder\u00e0 la magistratura. Analoghe domande retoriche possono essere fatte ai politici lassisti nel documentarsi e nel rivisitare i piani anti-pandemia. Saranno gli elettori a privarli del consenso.<\/p>\n\n\n\n Resta vero che l\u2019esame delle norme comportamentali adeguate a prevenire le infezioni (non solo quelle da Covid 19) crea un certo sgomento: l\u2019unico pregio che queste norme hanno parrebbe quello di essere ovvie. Evidentemente non \u00e8 cos\u00ec. Se esistono, una ragione c\u2019\u00e8. Se c\u2019\u00e8 una prescrizione e se i giudici irrogano sanzioni per l\u2019inosservanza di quella prescrizione, significa che ci sono correlative trasgressioni. Eppure, prescrivere a un sanitario di lavarsi le mani, atteso che vive in un ambiente \u201ca rischio\u201d pieno di germi, batteri e virus, equivale a dire al concertista di poggiare le mani sui tasti del pianoforte per intrattenere il pubblico con gli Adagi di Mozart. Invece, le statistiche dimostrano che il principale veicolo di trasmissione delle infezioni \u00e8 rappresentato proprio dalle mani, poco o non sufficientemente lavate dagli operatori sanitari. Altre fonti di contagio \u201csuonano\u201d altrettanto \u201cstrane\u201d, giusto per restare in tema musicale: non pulire i filtri degli impianti di condizionamento, e cio\u00e8 dei sistemi di ventilazione o areazione delle strutture sanitarie, equivale ad agevolare la propagazione dell\u2019infezione. Invero, se i Protocolli interni agli ospedali prescrivono regole ad hoc di condotta significa che la loro osservanza non \u00e8 cos\u00ec scontata, pur rappresentando esse \u201cl\u2019A B C\u201d della buona organizzazione di un buon ospedale. Tra le righe delle prescrizioni legislative e delle condanne dei giudici si intravede il richiamo al giuramento di Ippocrate troppo spesso posposto alle logiche economiche perseguite da quanti, manager di ospedali, pensano prima a massimizzare il profitto e poi, \u201cse capita\u201d, a guarire i pazienti. La pandemia costringe chi di dovere a rivedere queste logiche. Davvero terribili.<\/p>\n\n\n\n * Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/strong><\/em><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" di Avv. 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