{"id":2678,"date":"2020-06-19T11:48:00","date_gmt":"2020-06-19T09:48:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2678"},"modified":"2021-01-22T16:11:49","modified_gmt":"2021-01-22T15:11:49","slug":"a-chi-va-assegnata-la-casa-intestata-al-50-al-momento-della-separazione-lavvocato-risponde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/19\/a-chi-va-assegnata-la-casa-intestata-al-50-al-momento-della-separazione-lavvocato-risponde\/","title":{"rendered":"A chi va assegnata la casa intestata al 50% al momento della separazione? L’avvocato risponde"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Andrea Prati<\/p>\n\n\n\n

\u201cBuon giorno Avvocato, sono sposata da 20 anni. Quando ci siamo sposati mio marito e io abbiamo comperato, insieme, la casa dove viviamo che \u00e8 intestata a entrambi al 50%. Non abbiamo figli. Lui guadagna molto pi\u00f9 di me. Adesso abbiamo deciso di separarci. Posso pretendere che la casa sia assegnata a me?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Fino a qualche decina di anni fa, l\u2019assegnazione della casa familiare poteva essere disposta anche nell\u2019obiettivo di realizzare l\u2018equilibrio delle condizioni economiche tra i coniugi, con particolare favore verso quello economicamente pi\u00f9 debole. E, cos\u00ec, tale decisione poteva assumere la funzione di provvedimento di contenuto economico avente funzione alternativa o sussidiaria rispetto all\u2019assegno di mantenimento in favore del coniuge \u201cpi\u00f9 povero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Se gi\u00e0 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del lontano 1995, avevano legato inscindibilmente l\u2019assegnazione della casa familiare (che attribuisce al beneficiario un diritto di godimento esclusivo al di l\u00e0 del titolo di propriet\u00e0 dell\u2019immobile) all\u2019affidamento dei figli, oggi \u00e8 oramai pacifico e indiscutibile, secondo le previsioni di legge (articolo 337 sexies c.c., ma anche articolo 6 legge sul divorzio), che la concessione del beneficio \u00e8 subordinata all\u2019imprescindibile presupposto del collocamento dei figli minori e\/o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.<\/p>\n\n\n\n

E\u2019, quindi, l\u2019interesse della prole a conservare il proprio habitat domestico di riferimento il solo criterio considerato dai Giudici della separazione per dar luogo all\u2019assegnazione della casa coniugale.<\/p>\n\n\n\n

Lei, pertanto, nella Sua posizione di coniuge economicamente pi\u00f9 debole, pu\u00f2 al massimo ottenere un assegno per il suo mantenimento, ma non anche il diritto di abitare in via esclusiva nella Vostra casa familiare.<\/p>\n\n\n\n

Invero, trattandosi di un diritto disponibile, nulla vieta che, in caso di compropriet\u00e0 del bene e di esplicito accordo tra i coniugi, il godimento dell\u2019immobile, mediante assegnazione dello stesso, possa essere riconosciuto a uno solo dei coniugi. Ci\u00f2, ovviamente, pu\u00f2 avvenire anche nel Suo caso.<\/p>\n\n\n\n

In assenza, invece, di espresso assenso dell\u2019altro comproprietario, il Giudice della separazione non potr\u00e0 disporre alcunch\u00e9 riguardo la casa familiare e la questione non potr\u00e0 che essere risolta secondo le regole del diritto civile comune.<\/p>\n\n\n\n

Al proposito, se da un lato l\u2019articolo 1102 c.c., nel disciplinare \u201cl\u2019uso della cosa comune<\/em>\u201d, chiarisce che entrambi i comproprietari hanno pari diritto di utilizzare l\u2019immobile cointestato (con i soli limiti di non cambiare la destinazione d\u2019uso del bene e di non escludere l\u2019altro da analoga facolt\u00e0 d\u2019uso), dall\u2019altro \u00e8 naturale che, venendo meno il matrimonio, e quindi il progetto di vita in comune, in un caso come il Suo, sembra quanto mai opportuno sciogliere la comunione sulla Vostra casa. Onde evitare, una volta slegati dal rapporto di coniugio, di restare \u201cuniti\u201d dall\u2019immobile.<\/p>\n\n\n\n

Certo, la soluzione migliore sarebbe quella di risolvere la questione proprio in sede di separazione, prevedendo che, in esecuzione di un accordo tra le parti ratificato dal Tribunale, uno di Voi divenga unico proprietario del bene. Definire la compropriet\u00e0, in questo modo e in questa sede, comporta, infatti, l\u2019esenzione dalle imposte sul trasferimento del 50% da uno all\u2019altro coniuge.<\/p>\n\n\n\n

Se, invece, non \u00e8 possibile risolvere la questione in sede di separazione consensuale, come detto non potr\u00e0 essere il Giudice della famiglia a decidere sul punto, ma Lei e Suo marito dovrete fare una causa apposita di divisione immobiliare.<\/p>\n\n\n\n

Prima di rivolgerVi al Tribunale, per\u00f2, secondo il D.L.vo 28\/2010, \u00e8 necessario promuovere la mediazione ai fini della conciliazione. E\u2019, questo, uno strumento deflattivo del contenzioso che, per alcune materie (quale appunto lo scioglimento della compropriet\u00e0 di una casa), \u00e8, per legge, obbligatorio e condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n

Se, poi, in questo procedimento non litigioso non sar\u00e0 possibile tra Lei e Suo marito trovare una soluzione che preveda o la divisione in natura del bene (se \u201cfisicamente e tecnicamente possibile\u201d) o la vendita terzi con divisione del prezzo ricavato o, infine, che uno dei due divenga unico proprietario, allora non rester\u00e0 che la strada giudiziaria della causa di divisione immobiliare. Causa nella quale, in ogni caso, le soluzioni possibili sono sempre queste tre.<\/p>\n\n\n\n

Con la differenza che il giudizio comporta un aggravio di costi per le parti, tempi ben pi\u00f9 lunghi e, facilmente, una contrazione del valore del bene in caso di vendita a terzi a seguito di asta giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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