{"id":2681,"date":"2020-06-20T12:08:00","date_gmt":"2020-06-20T10:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2681"},"modified":"2021-01-22T16:11:37","modified_gmt":"2021-01-22T15:11:37","slug":"io-e-mia-moglie-siamo-separati-sono-costretto-a-pagarle-1000-euro-al-mese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/20\/io-e-mia-moglie-siamo-separati-sono-costretto-a-pagarle-1000-euro-al-mese\/","title":{"rendered":"Io e mia moglie siamo separati. Sono costretto a pagarle 1000 euro al mese?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Rebecca Sinatra<\/p>\n\n\n\n

“Personalmente vorrei evitare di continuare a versarle un assegno tutti i mesi. Preferirei, invece, darle una somma di denaro con la quale potr\u00e0 mantenersi”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Caro Avvocato, mi chiamo Mario. Io e mia moglie ci siamo separati alcuni anni fa e, da quel momento, le verso un assegno di mantenimento di 1.000 euro al mese. Ora stiamo discutendo delle condizioni del nostro divorzio. Personalmente vorrei evitare di continuare a versarle un assegno tutti i mesi. Preferirei, invece, darle una somma di denaro con la quale potr\u00e0 mantenersi in futuro (oggi mia moglie ha 55 anni). Posso farlo?<\/em><\/p>\n\n\n\n

Quando marito e moglie decidono di divorziare, il coniuge economicamente \u201cpi\u00f9 forte\u201d \u00e8 tenuto a contribuire al mantenimento dell\u2019altro \u201cpi\u00f9 debole\u201d. Se quest\u2019ultimo, chiaramente, non pu\u00f2 proprio farcela da solo.<\/p>\n\n\n\n

La corresponsione periodica (cio\u00e8 tutti i mesi) dell\u2019assegno divorzile \u00e8 sicuramente la modalit\u00e0 pi\u00f9 frequente. Tuttavia, la legge sul divorzio prevede l\u2019alternativa della corresponsione dell\u2019assegno di divorzio in un\u2019unica soluzione. Quello che viene chiamato \u201cassegno una tantum\u201d.<\/p>\n\n\n\n

In pratica, il coniuge economicamente pi\u00f9 forte, invece di versare all\u2019altro, tutti i mesi, un importo specifico, pu\u00f2 corrispondergli, fin da subito, una certa somma, o un certo immobile, che sostanzialmente anticipa il futuro mantenimento del coniuge.<\/p>\n\n\n\n

Questa modalit\u00e0 di pagamento dell\u2019assegno \u00e8 rimessa, esclusivamente, all\u2019accordo tra i coniugi. Sono loro, infatti, a decidere sia la tipologia di pagamento, sia l\u2019importo. Il giudice non pu\u00f2 imporre l\u2019assegno una tantum. L\u2019unica cosa che pu\u00f2 fare, quando moglie e marito non trovano l\u2019accordo sulle condizioni economiche, \u00e8 fissare esclusivamente un assegno divorzile mensile.<\/p>\n\n\n\n

Qual \u00e8, allora, il \u201cpotere\u201d del Tribunale in questi casi?<\/strong> Il Tribunale si limita a verificare se l\u2019entit\u00e0 dell\u2019assegno una tantum stabilita dalle parti sia equa. Fondamentalmente svolge una funzione di controllo. \u00c8 il giudice che ha sempre \u201cl\u2019ultima parola\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Come fare, quindi, a scegliere tra le due diverse modalit\u00e0? <\/strong>La principale differenza tra l\u2019assegno periodico e l\u2019assegno una tantum \u00e8 che, il primo, a differenza del secondo, pu\u00f2 essere rivisto e modificato nell\u2019importo in qualsiasi momento, anche dopo molti anni. \u00c8 legittimo, pertanto, chiedere la diminuzione o l\u2019aumento quando mutano le condizioni economiche di uno dei coniugi. Al contrario, il principale effetto dell\u2019assegno una tantum \u00e8 quello di definire, una volta per tutte, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Se peggiorano le condizioni economiche di chi l\u2019ha ricevuto, questi non potr\u00e0 invocare un\u2019integrazione, e viceversa.<\/p>\n\n\n\n

Ma non solo. Anche la disciplina fiscale \u00e8 diversa. Mentre l\u2019assegno di mantenimento periodico, ai fini IRPEF, \u00e8 deducibile dal reddito complessivo di chi lo versa, ma \u00e8 tassato per chi lo riceve; l\u2019assegno una tantum non \u00e8 deducibile per il coniuge che lo versa e non \u00e8 tassato per il coniuge beneficiario.<\/p>\n\n\n\n

Quando pu\u00f2 essere concordato l\u2019assegno una tantum? <\/strong>Solo al divorzio, mi raccomando. Altrimenti non produce il suo effetto principale e c\u2019\u00e8 il rischio che chi lo abbia ricevuto in sede di separazione chieda, poi, al divorzio un nuovo assegno mensile.<\/p>\n\n\n\n

Come fare, quindi, a scegliere tra le due diverse modalit\u00e0? <\/strong>La principale differenza tra l\u2019assegno periodico e l\u2019assegno una tantum \u00e8 che, il primo, a differenza del secondo, pu\u00f2 essere rivisto e modificato nell\u2019importo in qualsiasi momento, anche dopo molti anni. \u00c8 legittimo, pertanto, chiedere la diminuzione o l\u2019aumento quando mutano le condizioni economiche di uno dei coniugi. Al contrario, il principale effetto dell\u2019assegno una tantum \u00e8 quello di definire, una volta per tutte, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi. Se peggiorano le condizioni economiche di chi l\u2019ha ricevuto, questi non potr\u00e0 invocare un\u2019integrazione, e viceversa.<\/p>\n\n\n\n

Ma non solo. Anche la disciplina fiscale \u00e8 diversa. Mentre l\u2019assegno di mantenimento periodico, ai fini IRPEF, \u00e8 deducibile dal reddito complessivo di chi lo versa, ma \u00e8 tassato per chi lo riceve; l\u2019assegno una tantum non \u00e8 deducibile per il coniuge che lo versa e non \u00e8 tassato per il coniuge beneficiario.<\/p>\n\n\n\n

Quando pu\u00f2 essere concordato l\u2019assegno una tantum? <\/strong>Solo al divorzio, mi raccomando. Altrimenti non produce il suo effetto principale e c\u2019\u00e8 il rischio che chi lo abbia ricevuto in sede di separazione chieda, poi, al divorzio un nuovo assegno mensile.<\/p>\n\n\n\n

Come si determina? <\/strong>Diciamo che la legge, ancora oggi, non fornisce alcun criterio specifico per calcolare l\u2019una tantum. Prevede solo che debba essere \u201cequa\u201d. Nella prassi, la metodologia di calcolo che viene utilizzata pi\u00f9 frequentemente, \u00e8 quella di moltiplicare l\u2019assegno mensile percepito in fase separativa (al netto delle imposte) per un numero di anni mediamente corrispondenti all\u2019aspettativa di vita residua del soggetto che la percepisce. Nel caso specifico, quindi, considerato che Lei, Mario, versa a Sua moglie 12.000 euro annui (che corrispondono a circa 9.200 euro netti) e che Sua moglie ha un\u2019aspettativa di vita di circa ancora trent\u2019anni, moltiplicando 9.200 euro per i prossimi trent\u2019anni, la somma una tantum \u201ccorretta\u201d si aggira intorno ai 277.000 euro. Somma che potr\u00e0 essere corrisposta a sua moglie con diverse modalit\u00e0: pu\u00f2 versare immediatamente l\u2019intero importo, oppure, pu\u00f2 attribuirle beni mobili o immobili del valore corrispondente. Tra l\u2019altro, nell\u2019ipotesi di trasferimento immobiliare, non sar\u00e0 soggetto all\u2019imposizione fiscale generalmente applicata alle compravendite.<\/p>\n\n\n\n

Si pu\u00f2 usare questa modalit\u00e0 anche per i figli?<\/strong> La legge non prevede l\u2019assegno di mantenimento una tantum per i figli. Pertanto, anche se il genitore trasferisce la propriet\u00e0 di un immobile al figlio, questa dazione non potr\u00e0 sostituire l\u2019assegno periodico, salvo casi eccezionali sottoposti, sempre e comunque, al controllo del Tribunale. Uno di questi, per esempio, \u00e8 quando l\u2019immobile viene \u201cmesso a reddito\u201d, cos\u00ec da permettere al figlio di recuperare il denaro indispensabile per il suo sostentamento.<\/p>\n\n\n\n

Il vantaggio dell\u2019attribuzione una tantum, pertanto, \u00e8 innegabile. E non solo per chi la versa, ma anche per chi la riceve. Il primo, estingue immediatamente l\u2019obbligo di assistenza verso l\u2019altro ed esclude, per sempre, il rischio di revisioni future. Il secondo, invece, ottenendo in anticipo la somma (o l\u2019immobile), non rischia di ritrovarsi in futuro senza alcun aiuto e, soprattutto, potr\u00e0 anche risposarsi senza perdere il diritto all\u2019assegno divorzile.<\/p>\n\n\n\n

Questo tipo di corresponsione, quindi, possiamo dire che abbia un effetto \u201ctombale\u201d.<\/p>\n\n\n\n

*Studio legale Bernardini De Pace<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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