{"id":2685,"date":"2020-06-21T12:15:00","date_gmt":"2020-06-21T10:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2685"},"modified":"2021-01-22T16:11:17","modified_gmt":"2021-01-22T15:11:17","slug":"ho-avuto-unidea-e-vorrei-proteggerla-come-posso-evitare-che-me-la-rubino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/21\/ho-avuto-unidea-e-vorrei-proteggerla-come-posso-evitare-che-me-la-rubino\/","title":{"rendered":"Ho avuto un’idea e vorrei proteggerla. Come posso evitare che me la rubino?"},"content":{"rendered":"\n

di Dott. Marco Volpe<\/p>\n\n\n\n

“La legge sul diritto d\u2019autore mi offre tutela? E in cosa consiste? \u00c8 vero che \u00e8 necessario iscriversi alla SIAE?”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cCaro Avvocato, tempo fa mi \u00e8 venuta in mente un\u2019idea \u2013 una volta elaborata mi ha addirittura fatto esclamare: \u201cEureka!\u201d \u2013 che ritengo originale e suscettibile di diverse applicazioni pratiche, ma non so come proteggerla. La legge sul diritto d\u2019autore mi offre tutela? E in cosa consiste? \u00c8 vero che \u00e8 necessario iscriversi alla SIAE? Come posso evitare che altri sfruttino la mia idea senza il mio consenso?\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

L\u2019idea \u00e8 senza dubbio quanto di pi\u00f9 personale possediamo; il bene immateriale per antonomasia, la pi\u00f9 limpida manifestazione della creativit\u00e0 e dell\u2019unicit\u00e0 di ciascun essere umano. Questo non \u00e8 tuttavia sufficiente ad attivare la tutela offerta dalla legge sul diritto d\u2019autore, per la considerazione, giuridicamente ovvia, secondo la quale oggetto di tutela non \u00e8 mai l\u2019idea in s\u00e9, bens\u00ec la sua concretizzazione in un\u2019opera, indipendentemente dalla forma di espressione adoperata e dal tipo di supporto sul quale viene \u201cimpressa\u201d. \u00c8 necessario, cio\u00e8, che da ideatori si passi a essere autori, appunto.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, che sia uno scritto cartaceo o su supporto digitale, o una tela, un disegno, un nastro, una ripresa video, \u00e8 essenziale che l\u2019idea non resti tale. Premesso questo, l\u2019attivazione della tutela offerta dal diritto d\u2019autore non necessita di altro che della realizzazione dell\u2019opera: l\u2019opera \u00e8 tutelata per il solo fatto di essere stata creata, indipendentemente dall\u2019iscrizione del suo autore alla SIAE, la Societ\u00e0 Italiana Autori ed Editori. \u00c8 la creazione dell\u2019opera a costituire, infatti, \u00abil titolo originario dell\u2019acquisto del diritto d\u2019autore\u00bb, secondo l\u2019articolo 6 della legge sul diritto d\u2019autore. \u00c8 da sottolineare, piuttosto, che la SIAE mette a disposizione degli autori, iscritti e non, il servizio di deposito delle opere inedite. Tale deposito, che ha validit\u00e0 quinquennale ed \u00e8 rinnovabile per lo stesso periodo di tempo, non \u00e8 connesso ad alcuna tutela dell\u2019opera da parte dell\u2019ente; il quale, peraltro, non assume alcuna responsabilit\u00e0 contro eventuali plagi o illecite utilizzazioni. L\u2019affidamento dell\u2019opera al pubblico registro delle opere inedite tenuto da SIAE costituisce, pi\u00f9 semplicemente, la prova documentale di esistenza dell\u2019opera, ovviamente a far data dal deposito. La prova, spesso l\u2019unica, dell\u2019effettiva estrinsecazione dell\u2019idea.<\/p>\n\n\n\n

Invece, con l\u2019iscrizione alla SIAE, o con il conferimento a essa di mandato, l\u2019autore affida la tutela economica delle sue opere (o della sua opera) alla Societ\u00e0, la quale poi provvede a \u201crestituire\u201d all\u2019autore i proventi derivatigli dall\u2019uso dell\u2019opera o, nel caso del mandato, ad assicurargli un giusto compenso. La SIAE, cio\u00e8, svolge attivit\u00e0 di intermediazione, dispiegata, a seguito della riforma del 2017, non pi\u00f9 in regime di monopolio, bens\u00ec in concorrenza con \u201cgli altri organismi di gestione collettiva nel settore della propriet\u00e0 intellettuale\u201d. \u00c8 perci\u00f2 possibile rivolgersi anche ad altre strutture autorizzate. Tuttavia, la SIAE gode ancora del vantaggio di possedere un\u2019indiscussa leadership nel campo della propriet\u00e0 intellettuale, maturata in oltre un secolo di esperienza (e di monopolio).<\/p>\n\n\n\n

Quanto al contenuto della tutela offerta dalla legge sul diritto d\u2019autore, tradizionalmente \u2013 gi\u00e0 Seneca avvertiva la necessit\u00e0 di tale distinzione \u2013 dalla creazione dell\u2019opera derivano due categorie di diritti, cio\u00e8 i diritti morali e quelli patrimoniali.<\/p>\n\n\n\n

Ovviamente, i diritti patrimoniali (che si estinguono in 70 anni dalla morte dell\u2019autore) sono quelli che consentono all\u2019autore o ai suoi eredi di ricavare profitto dall\u2019utilizzazione economica dell\u2019opera. Con questi ci si riferisce, per esempio, alla riproduzione in pi\u00f9 esemplari dell\u2019opera, alla sua distribuzione, alla rappresentazione in pubblico (si pensi a un\u2019opera teatrale), al noleggio, alla trascrizione dell\u2019opera orale. Si tratta di diritti disponibili, che, cio\u00e8, possono essere ceduti a terzi (il classico esempio \u00e8 costituito dal contratto di edizione tra autore ed editore). Nella prassi, si sono affermate le CCPL (Creative Commons Public Licenses), ovvero licenze che riservano solo alcuni diritti, consentendo al titolare di indicare chiaramente ai licenziatari di quali facolt\u00e0 rispetto all\u2019opera essi godano.<\/p>\n\n\n\n

Contrariamente ai diritti patrimoniali, i diritti morali, oltre che imprescrittibili, sono anche inalienabili, almeno nel nostro ordinamento. Nei paesi anglosassoni, invece, anche i diritti morali possono essere oggetto di negoziazione e cessione. Al contrario, per l\u2019ordinamento italiano, nessuno pu\u00f2 spogliarsi della facolt\u00e0 di pubblicare l\u2019opera per la prima volta, o di rivendicarne la paternit\u00e0, o di rivelarsi quale autore dell\u2019opera fino a quel momento rimasta anonima.<\/p>\n\n\n\n

Contro il plagio o le illecite utilizzazioni della sua opera, l\u2019autore pu\u00f2 chiedere all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria che venga vietato il proseguimento della violazione. \u00c8 l\u2019istituto della cosiddetta inibitoria, mediante il quale il giudice pu\u00f2 altres\u00ec indicare una somma che sar\u00e0 dovuta dal trasgressore all\u2019autore per ogni violazione successiva. Ovviamente, \u00e8 ammesso anche il risarcimento del danno fino a quel momento patito.<\/p>\n\n\n\n

In chiusura, una precisazione merita la Sua attenzione: mentre la legge sul diritto d\u2019autore disciplina la propriet\u00e0 intellettuale su quelle che vengono definite \u201copere dell\u2019ingegno\u201d (letterarie, scientifiche, musicali, coreografiche, pittoriche, ecc.), le opere suscettibili di applicazione industriale soggiacciono alla disciplina dettata dal codice della propriet\u00e0 industriale. \u00c8 quindi bene sapere di che tipo di applicazione \u00e8 suscettibile la Sua opera. Se industriale, infatti, sarebbe opportunamente tutelata dall\u2019istituto del brevetto industriale.<\/p>\n\n\n\n

*Studio Legale Bernardini de Pace<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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