{"id":2692,"date":"2020-06-23T12:24:00","date_gmt":"2020-06-23T10:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2692"},"modified":"2021-01-22T16:10:57","modified_gmt":"2021-01-22T15:10:57","slug":"il-mio-ex-marito-minaccia-di-non-pagare-il-mantenimento-perche-convivo-col-mio-nuovo-compagno-il-parere-dellavvocato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/23\/il-mio-ex-marito-minaccia-di-non-pagare-il-mantenimento-perche-convivo-col-mio-nuovo-compagno-il-parere-dellavvocato\/","title":{"rendered":"Il mio ex marito minaccia di non pagare il mantenimento perch\u00e9 convivo col mio nuovo compagno. Il parere dell’avvocato"},"content":{"rendered":"\n

di Dott.ssa Francesca Albi<\/p>\n\n\n\n

\u201cGentile Avvocato,bmi sono separata da mio marito 3 anni fa e da quel giorno ho percepito a titolo di mantenimento la somma di \u20ac 700,00 mensili. L\u2019anno scorso ho iniziato a convivere con il mio nuovo compagno, abbiamo un progetto di vita, vogliamo avere dei figli, per questo ho lasciato la mia abitazione per andare a vivere nella casa che abbiamo acquistato insieme. Ora il mio ex marito minaccia di non pagare pi\u00f9 il mantenimento perch\u00e9 ho iniziato una nuova vita con il mio compagno. Le chiedo, pu\u00f2 farlo?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Da anni, si assiste alla diffusione di una molteplicit\u00e0 di modelli familiari che si sovrappongono l\u2019un l\u2019altro e, nella variegata trama di rapporti personali che possono sorgere dopo la rottura della coppia coniugale, assume particolare rilievo l\u2019ipotesi delconiuge titolare di un assegno di mantenimento che dia vita a una famiglia di fatto. Si tratta di una questione che ha una grande rilevanza pratica, considerata la frequenza con la quale queste situazioni si verificano.<\/p>\n\n\n\n

Di conseguenza, \u00e8 sorta l\u2019esigenza di stabilire se una nuova convivenza influisca o meno sul diritto di percepire all\u2019assegno di mantenimento e – in caso affermativo – a quali condizioni.<\/p>\n\n\n\n

Deve premettersi, dal punto di vista normativo, che non esiste alcuna disposizione di legge che preveda l\u2019esclusione dell\u2019assegno di mantenimento quale diretta e automatica conseguenza dell\u2019instaurazione di una convivenza more uxorio<\/em>. L\u2019unica previsione di una causa di esclusione si riferisce all\u2019assegno divorzile ed \u00e8 rappresentata dal passaggio a nuove nozze dell\u2019ex coniuge beneficiario (art. 5, comma 10, l. n. 898\/1970). Questo non esclude, tuttavia, che ulteriori situazioni possano incidere sul diritto all\u2019assegno divorzile o di mantenimento. Infatti, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u00e8 sempre stata propensa a riconoscere, seppur in vario modo, l\u2019incidenza della convivenza more uxorio<\/em> sull\u2019assegno di mantenimento; da ultima, la pronuncia del 27 giugno 2018 con la quale la Corte di Cassazione ha disposto che\u201cl\u2019obbligo di corrispondere l\u2019assegno di mantenimento cessa qualora l\u2019altro coniuge instauri una convivenza stabile e continuativa con un’altra persona, salva la dimostrazione che la somma dei redditi di questa convivenza non porti in melius le condizioni economiche\u201d.<\/em>La ratio di questo principio consiste nella presunzione che, nel caso di una stabile convivenza, fondata su un progetto di vita futura, le disponibilit\u00e0 economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell\u2019interesse del nuovo nucleo familiare.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 certamente lecito andare a convivere con un\u2019altra persona dopo essersi separati, ma la conseguenza   potrebbe essere la perdita del diritto all\u2019assegno di mantenimento, perch\u00e9 si rescinde ogni connessione con il modello di vita matrimoniale. La nuova convivenza, infatti, se stabile, determina la creazione di una famiglia di fatto che, come tutte le famiglie (bench\u00e9 non basata sul matrimonio), comporta l\u2019obbligo reciproco per i partner di assistersi materialmente e moralmente. Risultato: il mantenimento non spetta pi\u00f9 all\u2019ex coniuge, ma al nuovo compagno. Le due obbligazioni (quella dell\u2019ex marito e quella del nuovo partner) non possono tra loro sommarsi, diversamente, si finirebbe per agevolare la donna che, da un numero elevato di matrimoni o convivenze, ricaverebbe di che vivere per una vita.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, per rispondere alla Sua domanda Signora, s\u00ec, la creazione di una famiglia di fatto, potrebbe determinare la revoca o la modifica dell\u2019assegno di mantenimento, ma non sempre, infatti Lei potr\u00e0 dimostrare che la nuova convivenza non influisce, in meglio, sulle Sue condizioni economiche; in questo caso, il mantenimento non potr\u00e0 essere n\u00e9 revocato n\u00e9 modificato.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, voglio rassicurarLa, il Suo ex marito non ha il potere di decidere unilateralmente di non versare pi\u00f9 l\u2019assegno di mantenimento; se intende farlo, dovr\u00e0 rivolgersi al Giudice, chiedendo, con ricorso, la modifica delle condizioni di separazione, ed \u00e8 proprio in questa sede, che Lei avr\u00e0 la possibilit\u00e0 di dimostrare che quella convivenza non influisce in meglio sulle Sue condizioni economiche, restando i Suoi redditi complessivamente \u201cinadeguati\u201d a farLe conservare il tenore di vita coniugale, e quindi, che dalla convivenza Lei non tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego, l\u2019eliminazione o la riduzione dell\u2019assegno.<\/p>\n\n\n\n

In conclusione, \u00e8 indubbio che la formazione di una famiglia di fatto non possa essere considerata una circostanza neutra e priva di riflessi, ma in assenza di un intervento ad hoc<\/em> del legislatore, sarebbe giusto annoverarla tra le \u00abcircostanze\u00bb che ai sensi dell\u2019art. 156, comma 2 c.c., il Giudice \u00e8 tenuto a considerare nella determinazione dell\u2019assegno di mantenimento.<\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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