{"id":2696,"date":"2020-06-23T12:33:00","date_gmt":"2020-06-23T10:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2696"},"modified":"2021-01-22T16:10:47","modified_gmt":"2021-01-22T15:10:47","slug":"le-foto-di-nostro-figlio-sui-social-come-impedirlo-alla-mia-ex-moglie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/23\/le-foto-di-nostro-figlio-sui-social-come-impedirlo-alla-mia-ex-moglie\/","title":{"rendered":"Le foto di nostro figlio sui social. Come impedirlo alla mia ex moglie?"},"content":{"rendered":"\n
di Avv. Daniela Caputo<\/p>\n\n\n\n
\u201cGentile Avvocato, Animali domestici, cibo e bambini sono sicuramente argomenti di grande appiglio sui social network, e una foto di questi consente di avere il maggior numero di consensi e popolarit\u00e0 nel mondo del web. Ci\u00f2 che tuttavia \u00e8 doveroso sottolineare \u00e8 che se nei primi due casi \u00e8 possibile dare sfoggio alla propria vena artistica nei modi pi\u00f9 svariati, nel caso di foto con minori, invece, \u00e8 necessario seguire regole ben precise e definite, nonch\u00e9 maggiore cautela e prudenza.<\/p>\n\n\n\n Il tema della pubblicazione di foto che ritraggono soggetti minori ha, da sempre, avuto la massima attenzione sia del legislatore nazionale sia del legislatore internazionale. In quanto \u201csoggetti deboli\u201d, infatti, i pi\u00f9 piccoli non potrebbero da soli applicare strumenti giuridici per preservarsi da comportamenti (talvolta anche privi di intenti lodevoli) che violano la loro privacy. Pertanto, regola ormai consolidata \u00e8 che per postare sui social network foto di soggetti minorenni infra-quattordicenni \u00e8 necessario avere il consenso dei genitori, che \u00e8 revocabile in qualsiasi momento. Per i ragazzi di et\u00e0 superiore ai 14 anni, invece, si dovr\u00e0, altres\u00ec, considerare la volont\u00e0 del minore, conciliandola con coloro i quali esercitano la responsabilit\u00e0 genitoriale. Il principio giuridico alla base di queste limitazioni \u00e8 da ricollegare all\u2019articolo 96 della legge sul diritto d\u2019autore, dove si prevede che il ritratto di una persona non pu\u00f2 essere esposto senza consenso. Uguale principio ha ispirato il decreto legislativo n.196 del 2003, in materia di trattamento dei dati personali. La fotografia, infatti, \u00e8 considerata un dato personale, al pari di qualsiasi altro elemento identificativo (nome, cognome, data di nascita). Quando si tratta di minori, il nostro codice civile impone ai genitori il dovere di cura e di educazione nei loro confronti, che implica pure la corretta gestione della loro immagine nel pubblico. Da questo deriva che se i genitori disattendono questi doveri, dovr\u00e0 intervenire il Giudice a tutelare i minori dai rischi della sovraesposizione sui social. Fin quando la coppia \u00e8 unita, non sorgono particolari problemi; di volta in volta, i genitori stabiliranno di comune accordo come procedere e se procedere alla pubblicazione dell\u2019immagine dei propri figli.<\/p>\n\n\n\n Quando, invece, si tratta di una coppia separata, il disaccordo e la discordia delle opinioni possono condurre sino al Tribunale. In Italia, non pochi sono stati i casi nei quali il genitore dissenziente si \u00e8 rivolto al Giudice per vedere tutelato il diritto del proprio figlio al rispetto del decoro, della reputazione e dell\u2019immagine; pi\u00f9 in generale, quindi, a non far sub\u00ecre al minore un\u2019arbitraria e ingiustificata interferenza nella sua vita privata. La giurisprudenza dei vari Tribunali d\u2019Italia \u00e8 praticamente unanime nel ritenere che l\u2019inserimento delle foto dei figli minori sui profili personali dei social network, costituisca un comportamento potenzialmente pregiudizievole<\/strong>. E questo per svariate motivazioni. Oltre alla tutela di immagine, privacy e riservatezza del minore, il mondo del web, cos\u00ec come definito dalla Corte di Cassazione nel 2014, \u00e8 un \u201cluogo aperto al pubblico\u201d: un semplice click pu\u00f2 provocare la diffusione incontrollata delle immagini tra un numero indeterminato di persone, pi\u00f9 o meno conosciute, le quali potrebbero, con procedimenti di fotomontaggio, creare materiale pedopornografico da far circolare in rete. Il Giudice, dunque, sul piano civile, provveder\u00e0 a ordinare l\u2019immediata rimozione delle immagini raffiguranti il minore, nonch\u00e9 a calcolare la liquidazione della somma a titolo di risarcimento dei danni morali che questa pubblicazione ha provocato.<\/p>\n\n\n\n Addirittura, recenti pronunce (Trib. Rieti 2019) hanno previsto ulteriori sanzioni da infliggere al genitore inadempiente per ogni giorno di ritardo nell\u2019esecuzione dell\u2019ordine di rimozione. In conclusione, caro Signore, se non si riesce a far comprendere alla madre o al padre del proprio figlio (cos\u00ec come a nonni, zii e nuovi compagni) che \u00e8 giusto che ci sia una distinzione fra l\u2019online e l\u2019offline, si potr\u00e0 benissimo ricorrere al Tribunale<\/strong>, dove sar\u00e0 certamente garantita la rimozione immediata delle foto nelle quali \u00e8 ritratto il minore, nonch\u00e9 l\u2019inibizione alla diffusione futura di ulteriore materiale.<\/p>\n\n\n\n * Studio legale Bernardini de Pace<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" di Avv. Daniela Caputo \u201cGentile Avvocato,sono un padre separato e ho un bambino di 5 anni. Nonostante la mia ferma opposizione alla pubblicazione di foto con nostro figlio, mia moglie continua, anche in modo insistente, a diffondere le foto di nostro figlio. 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sono un padre separato e ho un bambino di 5 anni. Nonostante la mia ferma opposizione alla pubblicazione di foto con nostro figlio, mia moglie continua, anche in modo insistente, a diffondere le foto di nostro figlio. Ha valore il mio mancato consenso?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n