{"id":2717,"date":"2020-06-29T14:40:00","date_gmt":"2020-06-29T12:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2717"},"modified":"2021-01-22T16:09:56","modified_gmt":"2021-01-22T15:09:56","slug":"mia-moglie-percepisce-un-assegno-di-mantenimento-posso-sapere-le-sue-spese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/06\/29\/mia-moglie-percepisce-un-assegno-di-mantenimento-posso-sapere-le-sue-spese\/","title":{"rendered":"Mia moglie percepisce un assegno di mantenimento, posso sapere le sue spese?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Benedetta Di Bernardo<\/p>\n\n\n\n

Buongiorno Avvocato, in base a quanto stabilito nella sentenza di separazione, da un anno corrispondo a mia moglie \u20ac 1.000,00 al mese per il mantenimento dei nostri due figli e partecipo alla met\u00e0 delle loro spese straordinarie. Dai racconti dei bambini (che hanno 8 e 10 anni) so percerto che cenano quasi ogni giorno dalla nonna materna, che nei pomeriggi mia moglie (pur non lavorando) li \u201cparcheggia\u201d al dopo scuola o al centro estivo (che pago anche io, extra assegno), e che le vacanze le trascorreranno al lago, ospiti a casa di amici di mia moglie. Oltretutto il calendario dei miei tempi con i bambini non viene applicato rigidamente visto che, essendo io un libero professionista e potendo dunque gestire il mio tempo, trascorro con loro (ben volentieri) benpi\u00f9 di quanto previsto dal Tribunale. Vorrei quindi capire effettivamente come vengono impiegati isoldi che mensilmente corrispondo a mia moglie per i nostri figli. Ho chiesto a lei di dettagliarmi lespese che sostiene, ma si \u00e8 rifiutata dicendo che non \u00e8 mio diritto saperlo. E\u2019 davvero cos\u00ec? <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Per rispondere alla Sua domanda \u00e8 utile partire dal tenore letterale della norma chedisciplina l\u2019assegno di mantenimento per i figli. L\u2019art. 337 ter c.c., al comma 4, dispone che \u201cciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.Ove necessario, il Giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzareil principio di proporzionalit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Importo da determinare forfetariamente, considerando una serie dielementi (le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita da lui goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di loro e le rispettive risorse economiche, anche tenuto conto dei compiti domestici e di cura svolti). L\u2019assegno c.d. perequativo \u00e8, dunque, finalizzato a mettere il genitore meno abbiente nellacondizione di poter provvedere di persona alle esigenze quotidiane e ordinarie dei figli nei tempi di sua responsabilit\u00e0, evitando loro drastiche differenze fra il tenore di vita trascorso con l\u2019altrogenitore, economicamente pi\u00f9 capace.<\/p>\n\n\n\n

E\u2019 proprio dal criterio forfetario che presiede la determinazione del quantum, oltre che dalla specifica funzione dell\u2019assegno perequativo, che la Giurisprudenza ha escluso qualsivoglia obbligo di rendiconto da parte del genitore che lo percepisce, il quale, nell\u2019interesse dei figli, pu\u00f2 dunque gestirlo a sua totale discrezione. Sul punto, si \u00e8 pronunciata la Corte di Cassazione la quale ha inequivocabilmente stabilito che il genitore a carico del quale \u201csia posto un assegno di mantenimento per il figlio minore non hadiritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo afar valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entit\u00e0 dell’assegno\u201d (Cass. Civ. n.12645 del 18 giugno 2015).<\/p>\n\n\n\n

Nel Suo caso, dunque, avendo il Tribunale individuato in \u20ac 1.000,00 mensili il quantumadeguato alle esigenze attuali dei Vostri figli, rispettoso del tenore di vita goduto finora, e proporzionato alle rispettive risorse economiche Sue e di Sua moglie, Lei non ha il diritto di essereinformato sull\u2019effettivo impiego di questa somma n\u00e9, men che meno, Sua moglie ha il dovere di documentare alcunch\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Diametralmente opposta, invece, la prassi in tema di spese straordinarie, graniticamenteadottata dai Tribunali: questi esborsi, che esulano dall\u2019assegno mensile ordinario, vengono suddivisi in percentuale fra i genitori (nel Vostro caso, al 50%) e affinch\u00e9 quello fra i due che li ha anticipati possa pretenderne il rimborso dall\u2019altro \u2013 fermo il suo preventivo benestare \u2013 dovr\u00e0 adeguatamente documentare la spesa, con tanto di scontrini e ricevute.<\/p>\n\n\n\n

Per tornare al Suo caso, bench\u00e9 Lei non abbia dunque il diritto di pretendere da Sua moglie un\u2019informativa sull\u2019effettiva destinazione delle somme, le circostanze che Lei mi ha riferito (in particolare, il fatto che i tempi di permanenza dei bambini con la mamma siano nettamente inferioria quelli previsti dalla sentenza) sono comunque rilevanti giacch\u00e9 a lungo andare potrebbero incidere, modificandolo, sull\u2019assetto al quale il Tribunale ha fatto riferimento nella determinazione forfetaria dell\u2019assegno perequativo a Suo carico.<\/p>\n\n\n\n

Pertanto, una volta consolidatisi, questi elementi sopravvenuti potranno consentirLe di rivolgersi nuovamente al Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni di separazione e, precisamente, l\u2019attualizzazione del calendario dei Suoi tempi con i bambini e, per l\u2019effetto, la riduzione proporzionale dell\u2019assegno perequativo da Lei corrisposto, per il loro mantenimento, alla madre collocataria. In quella sede, oltretutto, Lei potr\u00e0 altres\u00ec far valere \u201cfatti che rivelino ladistrazione delle somme conseguite rispetto alla finalit\u00e0 di cura della prole\u201d (Cass. Civ. 12645\/2015) i quali, se dimostrati, saranno idonei anch\u2019essi a fondare la revisione delle vigentidisposizioni separative.<\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

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