{"id":2736,"date":"2020-07-04T15:05:00","date_gmt":"2020-07-04T13:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2736"},"modified":"2021-01-22T16:09:06","modified_gmt":"2021-01-22T15:09:06","slug":"ho-unattivita-da-prima-di-sposarmi-ora-mi-separo-cosa-succede-alla-mia-azienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/04\/ho-unattivita-da-prima-di-sposarmi-ora-mi-separo-cosa-succede-alla-mia-azienda\/","title":{"rendered":"Ho un’attivit\u00e0 da prima di sposarmi, ora mi separo: cosa succede alla mia azienda?"},"content":{"rendered":"\n
di Avv. Andrea Prati<\/p>\n\n\n\n
\u201cBuon giorno Avvocato, ho un\u2019attivit\u00e0 artigiana (sono idraulico), da prima di sposarmi. Non so nemmeno se mia moglie e io siamo in separazione o in comunione dei beni. Adesso per\u00f2 vogliamo separarci. Cosa succede alla mia attivit\u00e0?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Innanzitutto, \u00e8 bene chiarire che, se non avete espressamente scelto la separazione dei beni, il regime patrimoniale della Vostra famiglia \u00e8 quello della comunione dei beni. Regime patrimoniale che, in mancanza di dichiarazione contraria inserita nell\u2019atto di celebrazione del matrimonio, si applica automaticamente \u201cdi legge\u201d. E\u2019, in ogni caso, possibile optare per la separazione dei beni anche dopo la celebrazione delle nozze. A tal fine, \u00e8 necessaria un\u2019apposita convenzione che, a norma dell\u2019articolo 162 del codice civile, deve essere fatta per atto pubblico (cio\u00e8 ricevuta da un notaio). Comunque sia, la comunione legale dei beni riguarda il periodo successivo al matrimonio, nel senso che \u201ccadranno in comunione\u201d tutti i beni acquistati, e gli eventuali debiti contratti, da uno o tutti e due i coniugi, dopo le nozze.<\/p>\n\n\n\n E, secondo il codice civile, rientrano nella comunione anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Non \u00e8 certo il Suo caso. Quindi, la Sua attivit\u00e0 artigiana, creata da Lei solo e operativa da prima di sposarVi, \u00e8 da considerare un Suo bene personale che, come tale, a norma dell\u2019articolo 179 c.c., non rientra nella comunione legale dei beni. Per\u00f2, secondo l\u2019articolo 177 c.c., i proventi della Sua attivit\u00e0 rientrano nella cosiddetta comunione de residuo. Ci\u00f2 significa che, al momento dello scioglimento della comunione, quelli che sono i Suoi guadagni e risparmi \u201cda lavoro\u201d, se ancora non sono stati consumati, vi rientrano. E, dunque, andranno ripartiti tra Voi coniugi.<\/p>\n\n\n\n Lo scioglimento della comunione si verifica quando si realizzano determinati eventi che riguardano uno o entrambe le parti, espressamente indicati dal codice civile. Tra questi eventi vi \u00e8 la separazione personale dei coniugi. E, in tal caso, l\u2019esatto momento nel quale si verifica lo scioglimento dipende dalla forma della separazione. Se \u00e8 consensuale, sar\u00e0 la sottoscrizione del verbale ex art. 711 cpc, sempre che venga omologato dal Tribunale, a determinare la fine della comunione legale dei beni. Se, invece, il procedimento di separazione \u00e8 giudiziale, sar\u00e0 l\u2019autorizzazione a vivere separati, disposta dal Presidente del Tribunale alla prima udienza, il momento nel quale si verificher\u00e0 lo scioglimento della comunione. E\u2019 bene precisare che la divisione dei beni compresi nella comunione non \u00e8 una conseguenza automatica dello scioglimento del regime della comunione legale dei coniugi.<\/p>\n\n\n\n Ma, questa, sar\u00e0 una scelta delle parti, le quali possono decidere di conservare la contitolarit\u00e0 dei beni, che semplicemente passano dalla comunione legale tra coniugi alla comunione ordinaria tra privati. Per procedere alla vera e propria divisione, e conseguente ripartizione, dei beni tra i coniugi \u00e8 necessario o un accordo tra loro o un procedimento giudiziale.<\/p>\n\n\n\n Procedimento autonomo e distinto dal giudizio di separazione, non potendo essere il Giudice della separazione a decidere \u201cchi tiene cosa per s\u00e9\u201d. Se, una volta sciolta la comunione con la separazione personale, i coniugi non trovano un accordo per la divisione dei beni, chi intende promuovere il giudizio, prima di rivolgersi al Tribunale, secondo il D.L.vo 28\/2010, deve necessariamente azionare la mediazione ai fini della conciliazione. Tale procedimento non contenzioso (il mediatore, infatti, non ha potere decisorio ma pu\u00f2 solo aiutare a trovare l\u2019accordo), per alcune materie (quale appunto la divisione della comunione), \u00e8, per legge, obbligatorio e condizione di procedibilit\u00e0 della domanda giudiziaria. Se, poi, in questo procedimento non litigioso non sar\u00e0 possibile trovare una soluzione bonaria, allora non rester\u00e0 che la strada giudiziaria della causa di divisione. Causa che, ovviamente, allunga i tempi e aumenta i costi della vertenza.<\/p>\n\n\n\n * Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" di Avv. 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