{"id":2779,"date":"2020-07-15T15:46:00","date_gmt":"2020-07-15T13:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2779"},"modified":"2021-01-22T16:06:53","modified_gmt":"2021-01-22T15:06:53","slug":"assegno-di-mantenimento-si-deve-versare-anche-se-si-e-appellata-la-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/15\/assegno-di-mantenimento-si-deve-versare-anche-se-si-e-appellata-la-sentenza\/","title":{"rendered":"Assegno di mantenimento, si deve versare anche se si \u00e8 appellata la sentenza?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Andrea Prati<\/p>\n\n\n\n

\u201cBuon giorno Avvocato, mi sono separata da mio marito e, secondo la sentenza del Tribunale della nostra citt\u00e0, ho diritto all\u2019assegno di mantenimento. Mio marito, siccome ha appellato la sentenza, non vuole versarmi l\u2019assegno. Cosa posso fare?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Innanzitutto, \u00e8 bene chiarire che, per espressa previsione di legge, la sentenza definitiva di separazione emessa dal Tribunale ha efficacia esecutiva. Il che significa che deve essere rispettata e fedelmente adempiuta, anche se \u00e8 stato proposto appello. L\u2019impugnazione della decisione del Tribunale, avanti alla Corte d\u2019Appello, non ne determina, infatti, in via automatica la sospensione della sua \u201cvalidit\u00e0\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Invero, con l\u2019atto di appello \u00e8 possibile chiedere alla Corte d\u2019Appello di sospendere l\u2019esecutivit\u00e0 della sentenza quando ricorrono \u201cgravi motivi\u201d. Ovviamente, per\u00f2, a tal fine, non basta proporre tale domanda, ma \u00e8 necessario che sia accolta. E, in tal senso, i Giudici della Corte d\u2019Appello possono decidere di fissare apposita udienza, anticipata rispetto a quella per discutere l\u2019appello nel merito, per valutare, nel contraddittorio delle parti, se vi sono gli estremi (appunto i cosiddetti gravi motivi richiesti dal codice di procedura civile) per \u201ccongelare\u201d la decisione del Tribunale fino al termine del procedimento di appello.<\/p>\n\n\n\n

Ma, in assenza di tale pronuncia \u201csospensiva\u201d della Corte d\u2019Appello, Lei ha tutto il diritto di pretendere il versamento in Suo favore dell\u2019assegno di mantenimento che Le \u00e8 stato riconosciuto dal \u201cSuo\u201d Tribunale. Naturalmente, per ottenere il rispetto della decisione, Lei non pu\u00f2 autonomamente prelevare il denaro direttamente dai conti correnti di Suo marito, ma deve agire secondo la procedura \u201cdi legge\u201d, per ottenere il rispetto del Suo diritto.<\/p>\n\n\n\n

A tal fine, per prima cosa, Lei deve notificare personalmente a Suo marito la sentenza che chiede sia rispettata munita di formula esecutiva (formula che si ottiene, in breve tempo, facendo apposita richiesta alla cancelleria del Tribunale che ha assunto la decisione) e \u201cil precetto\u201d. Quest\u2019ultimo \u00e8 un atto con il quale viene formalmente intimato al destinatario di pagare le somme delle quali \u00e8 debitore nel termine perentorio di 10 giorni, con avvertimento che, in difetto di spontaneo adempimento, si proceder\u00e0 a esecuzione forzata per il recupero del credito dell\u2019intimante.<\/p>\n\n\n\n

Decorsi 10 giorni dalla regolare notifica del precetto, senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, \u00e8 allora possibile agire in via esecutiva per (cercare di) recuperare il proprio credito. E, in tal senso, si pu\u00f2 procedere al pignoramento di beni (mobili o immobili) e\/o crediti vantati verso soggetti terzi del debitore (cd pignoramento presso terzi), chiedendo poi al Tribunale di disporre la vendita \u201call\u2019asta\u201d di quanto si \u00e8 pignorato. Ci\u00f2 con l\u2019obiettivo di soddisfare, con il ricavato, il credito di chi ha promosso l\u2019azione esecutiva; oppure, in caso di pignoramento presso terzi, si chiede al Tribunale di assegnare, direttamente al creditore, le somme dovute, da altri soggetti, al debitore.<\/p>\n\n\n\n

La forma pi\u00f9 rapida per soddisfare il proprio credito in via esecutiva, normalmente, \u00e8 proprio quella del pignoramento presso terzi. Classico esempio \u00e8 quello del pignoramento dei saldi attivi dei conti correnti bancari (che, tra marito e moglie, risulta solitamente \u201cagevolato\u201d dal conoscere in quale istituto di credito il coniuge ha i propri risparmi). Concretamente, si chiede alla banca di \u201ccongelare\u201d i denari del debitore, sino all\u2019ammontare del credito azionato aumentato fino alla met\u00e0, finch\u00e9 il Tribunale, all\u2019apposita udienza che sar\u00e0 fissata, non li assegner\u00e0 direttamente al creditore.<\/p>\n\n\n\n

Inoltre, a tutela del Suo diritto di ricevere l\u2019assegno di mantenimento disposto dal Tribunale, esiste anche un rimedio offerto dalla legge penale. Infatti, l\u2019articolo 570 bis del codice penale (\u201cViolazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio\u201d) punisce chi si sottrae, volontariamente e scientemente, all\u2019adempimento dell\u2019obbligo, nascente da un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, di pagare il mantenimento disposto a favore del coniuge economicamente pi\u00f9 debole. E, senz\u2019altro, tale forma di tutela fornita al titolare dell\u2019assegno di separazione e\/o divorzio pu\u00f2 avere efficacia deterrente, convincendo il coniuge debitore a pagare quanto dovuto, cos\u00ec evitando la possibile condanna penale.<\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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