{"id":2783,"date":"2020-07-16T15:50:00","date_gmt":"2020-07-16T13:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2783"},"modified":"2021-01-22T16:06:44","modified_gmt":"2021-01-22T15:06:44","slug":"mantenimento-mia-figlia-vive-col-padre-devo-versarle-lassegno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/16\/mantenimento-mia-figlia-vive-col-padre-devo-versarle-lassegno\/","title":{"rendered":"Mantenimento: “Mia figlia vive col padre, devo versarle l’assegno?”"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Flaminia Rinaldi<\/p>\n\n\n\n

“Sono disoccupata e mia figlia si \u00e8 trasferita dal padre, devo versarle l’assegno di mantenimento?”, risponde l’Avvocato<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Assegno di mantenimento, vademecum<\/h3>\n\n\n\n

\u201cGenitore non collocatario disoccupato ma dotato di capacit\u00e0 lavorativa? Il giudice pu\u00f2 obbligarlo a pagare comunque un assegno di mantenimento per il figlio di almeno 150 euro; ma anche prevedere che riceva dall\u2019altro genitore \u2013 collocatario \u2013 un assegno di mantenimento per il figlio\u201d, vademecum dell’Avvocato Flaminia Rinaldi.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCaro avvocato, mia figlia Livia di 13 anni si \u00e8 trasferita a vivere dal padre. Io, sebbene laureata, sono praticamente disoccupata e ho come unica propriet\u00e0 la casa nella quale vivo. Sar\u00f2 comunque costretta a versare al padre un assegno per il mantenimento di nostra figlia? In tal caso, quali spese si intenderanno comprese in quell\u2019assegno?\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

Cara signora, l\u2019assegno di mantenimento dovrebbe essere uno strumento di \u201cperequazione\u201d (vale a dire di \u201cpareggiamento\u201d, \u201cdistribuzione pi\u00f9 equa\u201d) tra le posizioni dei genitori; non sempre, quindi, vi \u00e8 la necessit\u00e0 di imporre al genitore non collocatario il pagamento di un assegno periodico per il figlio.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019art. 337 ter del nostro codice civile afferma, infatti, che \u201cil giudice stabilisce, OVE NECESSARIO, la corresponsione di un assegno periodico<\/strong> al fine di realizzare il principio di proporzionalit\u00e0 da determinare considerando diversi parametri\u201d: le esigenze del figlio, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza del figlio presso la mamma e il pap\u00e0, le risorse economiche dei genitori, la valenza dei compiti di cura assunti dai genitori. Anche l\u2019assegnazione della casa coniugale, se viene messa a disposizione (in tutto o in parte) dal genitore non collocatario, rappresenta una modalit\u00e0 di mantenimento che deve essere considerata nella determinazione del quantum dell\u2019eventuale assegno perequativo.<\/p>\n\n\n\n

Se, dunque, Lei e il padre di Sua figlia avete redditi equivalenti e Vi occupate di Vostra figlia seguendo un calendario di frequentazione pi\u00f9 o meno paritetico, \u00e8 ben probabile che il Tribunale non disponga a Suo carico alcun assegno perequativo. Ciascun genitore, infatti, provveder\u00e0 direttamente al mantenimento di Livia nei giorni nei quali l\u2019avr\u00e0 con s\u00e9. Magari con la sola divisione delle spese straordinarie.<\/p>\n\n\n\n

Se, diversamente, il padre di Sua figlia ha molte pi\u00f9 risorse economiche di Lei, il Tribunale potrebbe addirittura obbligarlo a versarLe, bench\u00e9 non sia collocataria di Sua figlia, un assegno perequativo affinch\u00e9 Lei possa provvedere al mantenimento della Sua bambina tutte le volte nelle quali Livia star\u00e0 con Lei. L\u2019obiettivo, in presenza di grandi disparit\u00e0 economico reddituali tra i genitori, \u00e8 infatti evitare che i figli debbano condurre tenori di vita diversissimi con l\u2019uno e con l\u2019altro, con possibile lesione del diritto alla bigenitorialit\u00e0. Il figlio, infatti, potrebbe essere meno \u201cincoraggiato a frequentare il genitore debole e certamente identificherebbe il suo maggiore benessere allorch\u00e9 si trova con il genitore pi\u00f9 forte\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo stato di disoccupazione del genitore<\/strong>, invece, per rispondere alla Sua domanda, non \u00e8 di per se condizione sufficiente a escludere il rischio di vedersi attribuito un assegno di mantenimento (soprattutto quando il genitore collocatario non ha abbastanza risorse per provvedere da solo e adeguatamente alle esigenze del figlio o, comunque sia, quando la frequentazione genitore figlio \u00e8 fortemente limitata).<\/p>\n\n\n\n

I tribunali di Roma e Milano hanno infatti chiarito che \u201cla specifica natura dell\u2019obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell\u2019obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacit\u00e0 lavorativa generica\u201d: quindi, in caso di genitore disoccupato ma dotato di capacit\u00e0 lavorativa, il Tribunale potr\u00e0 arrivare a imporre un assegno di mantenimento di almeno euro 150 mensili.<\/p>\n\n\n\n

Con l\u2019assegno di mantenimento il genitore collocatario del figlio dovr\u00e0 provvedere tendenzialmente, al pagamento di queste voci di spesa: abbigliamento, vitto, contributo per le spese abitative, materiale scolastico e di cancelleria, medicinali da banco e tutte quelle altre spese che rientrano nell\u2019ordinariet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Secondo alcuni protocolli sulle spese (che tuttavia differiscono leggermente da Tribunale a Tribunale) anche la mensa scolastica e le spese della baby-sitter (se gi\u00e0 presente prima della separazione) rientrano tra quelle comprese nell\u2019assegno, se previsto. Diversamente anche le spese ordinarie \u2013 come spesso avviene per quelle straordinarie \u2013 dovranno essere suddivise tra i genitori.<\/p>\n\n\n\n

* Studio Legale Bernardini de Pace <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

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