{"id":2798,"date":"2020-07-17T16:40:00","date_gmt":"2020-07-17T14:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2798"},"modified":"2021-01-22T16:06:35","modified_gmt":"2021-01-22T15:06:35","slug":"assegno-di-mantenimento-e-tassabile-chi-lo-eroga-puo-dedurlo-da-730-o-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/17\/assegno-di-mantenimento-e-tassabile-chi-lo-eroga-puo-dedurlo-da-730-o-unico\/","title":{"rendered":"Assegno di mantenimento: \u00e8 tassabile? Chi lo eroga pu\u00f2 dedurlo da 730 o Unico?"},"content":{"rendered":"\n
di Avv. Rebecca Sinatra<\/p>\n\n\n\n
Caro Avvocato. Pochi giorni fa, il giudice della separazione ha stabilito che mio marito, d\u2019ora in avanti, dovr\u00e0 versarmi 2.000 euro al mese: 1.000 per il mio personale mantenimento e 1.000 per quello di mio figlio di 11 anni. Considerato che io non lavoro e che questi soldi saranno appena sufficienti a \u201ccoprire\u201d le esigenze primarie (vitto, utenze, vestiario), ho bisogno di sapere se vengono tassati dallo Stato. In tal caso, infatti, non potrei proprio farcela.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Innanzitutto, gentile Signora, bisogna fare una distinzione tra gli importi che Suo marito verser\u00e0 per il Suo mantenimento e quelli che, invece, corrisponder\u00e0 per il mantenimento di Suo figlio. La disciplina fiscale, infatti, \u00e8 completamente diversa. Partiamo da quella dell\u2019assegno di mantenimento che il coniuge economicamente pi\u00f9 debole riceve da quello economicamente pi\u00f9 forte. Punto primo: i soldi versati o ricevuti per il mantenimento devono essere dichiarati all\u2019Agenzia delle Entrate. Sia il coniuge che paga l\u2019assegno, sia il coniuge che lo riceve, deve inserire l\u2019importo esatto nella dichiarazione dei redditi. Punto secondo: l\u2019assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione (cos\u00ec come l\u2019assegno divorzile) \u00e8 considerato reddito per chi lo riceve e un costo per chi lo eroga.<\/p>\n\n\n\n Che cosa significa questo. Significa che, per il beneficiario, gli importi ricevuti per il proprio mantenimento \u201cfanno reddito\u201d. Vengono quindi tassati come se fossero reddito derivante da lavoro dipendente. Al contrario, il coniuge che versa l\u2019assegno pu\u00f2 dedurlo dalle tasse. Quindi, nel caso di specie, Lei Signora, sui 1.000 euro che Suo marito Le versa deve pagare le tasse. Suo marito, invece, se (ipotizzo) guadagna 3.000 euro al mese e ne versa a Lei 1.000, paga l\u2019IRPEF solo su 2.000 e non su 3.000. Deduce, pertanto, dal proprio reddito complessivo quanto a Lei corrisposto a titolo di mantenimento. Diversamente accade quando, in sede di divorzio, il coniuge pi\u00f9 forte decide di versare l\u2019assegno all\u2019altro in un\u2019unica soluzione (la c.d. una tantum). In questo caso, infatti, considerato che tale dazione non ha natura reddituale, non \u00e8 possibile usufruire delle deduzioni fiscali. Non \u00e8 quindi prevista alcuna tassazione n\u00e9 per chi la riceve, n\u00e9 per chi la eroga. Non importa, poi, se la somma stabilita viene versata in un\u2019unica soluzione, oppure mediante rateizzazione. La rateizzazione viene semplicemente considerata una modalit\u00e0 diversa di versamento dell\u2019una tantum, che non va a confutare la sua natura. Per le somme versate per il mantenimento dei figli, invece, valgono le seguenti regole: il genitore che le riceve non deve indicarle nella propria dichiarazione dei redditi. Quelle somme sono pertanto da considerare \u201cnette\u201d. Il genitore che, invece, le corrisponde non pu\u00f2 dedurle dal proprio reddito.<\/p>\n\n\n\n Pertanto, Signora, i 1.000 euro che Suo marito Le versa per Suo figlio sono \u201cnetti\u201d; per Suo marito, invece, non sono deducibili dal reddito complessivo ai fini del calcolo dell\u2019IRPEF. Chiaramente, tutte queste regole valgono indipendentemente dal fatto che il pagamento degli assegni sia stato deciso a seguito di separazione o divorzio, oppure a seguito di un provvedimento del giudice o di un accordo tra le parti omologato poi dal Tribunale. L\u2019unico caso nel quale i versamenti periodici degli assegni non hanno valore fiscale, \u00e8 quello della separazione solo \u201cdi fatto\u201d. \u00c8 importantissimo, quindi, non sottovalutare questi aspetti. Sia durante la fase di trattativa della separazione o del divorzio, sia durante la causa innanzi al Tribunale. Il rischio \u00e8 di ritrovarsi, poi, con importi nettamente diversi da quelli previsti o concordati.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" di Avv. Rebecca Sinatra Caro Avvocato. Pochi giorni fa, il giudice della separazione ha stabilito che mio marito, d\u2019ora in avanti, dovr\u00e0 versarmi 2.000 euro al mese: 1.000 per il mio personale mantenimento e 1.000 per quello di mio figlio di 11 anni. 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