{"id":2802,"date":"2020-07-18T16:49:00","date_gmt":"2020-07-18T14:49:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2802"},"modified":"2021-01-22T16:06:25","modified_gmt":"2021-01-22T15:06:25","slug":"che-cosa-rischio-se-abbandono-la-casa-coniugale-portando-via-i-miei-figli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/18\/che-cosa-rischio-se-abbandono-la-casa-coniugale-portando-via-i-miei-figli\/","title":{"rendered":"Che cosa rischio se abbandono la casa coniugale portando via i miei figli?"},"content":{"rendered":"\n

di Dott. Marco Volpe<\/p>\n\n\n\n

“Avvocato, ho bisogno del Suo consiglio. Da tre mesi circa, quasi quotidianamente, subisco le provocazioni e le minacce di mio marito. Io faccio di tutto per essere gentile e accomodante con lui, ma \u00e8 tempo perso. Pensi che, sforzandomi di capire dove stessi sbagliando, sono addirittura arrivata a incolparmi per qualcosa che non ho fatto. In realt\u00e0, mi sono convinta sempre pi\u00f9 che questa sia sempre stato la sua indole aggressiva, solo adesso svelata, e d\u2019ora in avanti trover\u00e0 sempre un pretesto per litigare e offendermi. Non ce la faccio pi\u00f9. Visto che la casa \u00e8 di mio marito, posso prendere i miei tre piccoli bambini (l\u2019ultimo di soli quattro mesi) e andarmene? Cosa rischio? Mi addebiteranno la causa della separazione?”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gentile Signora,<\/p>\n\n\n\n

effettivamente, la coabitazione \u00e8 indicata, all\u2019articolo 143 del Codice civile, come un obbligo nascente dal matrimonio. Un principio irrinunciabile, espressione dell\u2019impegno dei coniugi a convivere stabilmente presso la residenza familiare. Di conseguenza, \u00e8 vero che, in linea generale, abbandonare il tetto coniugale \u2013 tralasciando gli aspetti penalistici della questione \u2013 comporta il rischio che possa essere addebitata la separazione al coniuge \u201cfuggitivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ma non sempre \u00e8 cos\u00ec. Talvolta, l\u2019allontanamento \u00e8 inevitabile, a tutela della incolumit\u00e0 propria e dei figli minori. Mi riferisco al verificarsi di episodi di violenza, fisica o psicologica (come nel Suo caso, mi pare di capire), i quali, soprattutto se in presenza di figli, vittime di violenza assistita, giustificano pienamente l\u2019allontanamento dalla casa. Dunque, se davvero Lei non riesce a tollerare oltre la situazione, non posso biasimarla dal voler andarsene via. Le suggerirei, tuttavia, di farlo solo se strettamente necessario; ci sono infatti diversi strumenti giuridici che Lei potrebbe attivare a tutela Sua e dei Suoi figli che riuscirebbero a proteggerLa e ad aiutarLa a uscire da questa terribile situazione. Mi riferisco, per esempio, al procedimento per separazione giudiziale urgente (con autorizzazione a vivere separati e fissazione di un termine per l\u2019uscita da casa di Suo marito) o alla richiesta giudiziale di allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare. C\u2019\u00e8 infatti un aspetto giuridico importantissimo che Lei non sta considerando: se decider\u00e0 di abbandonare (e non temporaneamente) la casa coniugale, portando con s\u00e9 i bambini, il rischio principale e serio che correr\u00e0, non sar\u00e0 tanto quello di vedersi addebitata la separazione (con conseguente perdita del diritto a essere mantenuta) ma quello, piuttosto, di perdere il diritto all\u2019assegnazione della casa coniugale di propriet\u00e0 di Suo marito.<\/p>\n\n\n\n

Una volta instaurata la separazione, infatti, sono convinto che riuscirebbe \u2013 senza grandi ostacoli \u2013 a contrastare l\u2019eventuale richiesta di addebito di Suo marito, portando all\u2019attenzione del Giudice le prove delle violenze subite. Diversa \u00e8 invece la questione relativa all\u2019assegnazione. Deve infatti sapere che in caso di separazione la legge tutela sempre il diritto dei figli \u2013 magari gi\u00e0 prostrati dal conflitto \u2013 a conservare l\u2019 habitat domestico, a salvaguardia della loro stabilit\u00e0 e serenit\u00e0. In virt\u00f9 di questo criterio guida, il Giudice accorder\u00e0 al genitore collocatario dei figli la possibilit\u00e0 di continuare a vivere nella ex casa coniugale, anche se di propriet\u00e0 dell\u2019altro genitore. Se, per\u00f2, viene meno quella \u201ccontinuit\u00e0 ambientale decisiva per l’interesse del minore\u201d che giustifica l\u2019assegnazione della casa (e, dunque, la compressione dell\u2019originario diritto di propriet\u00e0), Lei rischia di perdere il diritto di vedersi assegnata la casa nella quale adesso vivete. Dunque: esca dalla casa solo se strettamente necessario e porti con Lei i Suoi figli. In tale ipotesi non abbia paura di dichiarare immediatamente, e per iscritto, le ragioni che l\u2019hanno spinta ad assumere una simile decisione, comunque temporanea. Questa prova la aiuter\u00e0 a difendersi sia dall\u2019eventuale richiesta di addebito della separazione contro di Lei, sia dalla eventuale opposizione di Suo marito all\u2019assegnazione della casa coniugale a Lei, per interruzione della continuit\u00e0 ambientale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

di Dott. Marco Volpe “Avvocato, ho bisogno del Suo consiglio. Da tre mesi circa, quasi quotidianamente, subisco le provocazioni e le minacce di mio marito. Io faccio di tutto per essere gentile e accomodante con lui, ma \u00e8 tempo perso. Pensi che, sforzandomi di capire dove stessi sbagliando, sono addirittura arrivata a incolparmi per qualcosa … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[6],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2802"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2802"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2802\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2804,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2802\/revisions\/2804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}