{"id":2809,"date":"2020-07-20T18:13:00","date_gmt":"2020-07-20T16:13:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2809"},"modified":"2021-01-22T16:06:06","modified_gmt":"2021-01-22T15:06:06","slug":"ho-divorziato-da-mio-marito-e-non-avro-piu-lassegno-posso-ricorrere-in-appello-lavvocato-risponde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/20\/ho-divorziato-da-mio-marito-e-non-avro-piu-lassegno-posso-ricorrere-in-appello-lavvocato-risponde\/","title":{"rendered":"Ho divorziato da mio marito e non avr\u00f2 pi\u00f9 l’assegno. Posso ricorrere in Appello? L’avvocato risponde"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Daniela Caputo<\/p>\n\n\n\n

“Gentile Avvocato, ho appena divorziato da mio marito. Il giudice ha stabilito che, dal prossimo mese, il mio ex non sar\u00e0 pi\u00f9 tenuto a corrispondermi l\u2019assegno divorzile, in considerazione dell\u2019ulteriore reddito non dichiarato che percepisco e derivante dall\u2019attivit\u00e0 lavorativa che svolgo in nero. Sono molto preoccupata, sia perch\u00e9 questo lavoretto non \u00e8 una certezza, sia perch\u00e9 non riesco mai a guadagnare una cifra mensile fissa sulla quale fare affidamento. Inoltre, trovo assurdo che non vengano considerati 20 anni di matrimonio, durante i quali ho messo da parte me stessa per crescere i nostri figli e permettere al mio ex-marito di raggiungere l\u2019apice della sua carriera lavorativa.”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L’articolo 5, comma 6<\/strong>, della legge sul divorzio (legge 898\/1970<\/strong>, come modificata dalla legge 74\/1987) stabilisce che \u201cil Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio , dispone l’obbligo per il coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro l\u2019assegno quando quest\u2019ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non pu\u00f2 procurarseli per ragioni oggettive\u201d. Il primo presupposto che il quasi ex-coniuge richiedente deve soddisfare per ottenere il riconoscimento dell\u2019assegno divorzile consiste nel dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica e, dunque, di non possedere i mezzi e\/o capacit\u00e0 adeguati per provvedere al proprio e personale mantenimento. Per fornire questa prova non \u00e8 sufficiente sottoporre all\u2019attenzione del Giudice le sole dichiarazioni dei redditi. Queste, svolgendo una funzione tipicamente fiscale, non hanno carattere determinante nelle controversie di diritto di famiglia concernenti l\u2019attribuzione o la quantificazione dell\u2019assegno di mantenimento o divorzile. Il Giudice, infatti, potr\u00e0 andare ben oltre la semplice consultazione dei redditi dichiarati e fondare il proprio convincimento ricorrendo alla valutazione anche di altre risultanze probatorie quali la situazione economicopatrimoniale dei singoli, nonch\u00e9 lo svolgimento di lavoro irregolare. Questa analisi, dunque, deve essere necessariamente fatta in concreto, cio\u00e8 caso per caso, considerando se chi chiede il mantenimento \u00e8 ancora in et\u00e0 lavorativa, ha conseguito un grado di istruzione sufficientemente formativo, ha svolto pregresse esperienze lavorative, e, quindi, possiede la reale attitudine a svolgere attivit\u00e0 produttiva retribuita. Secondo l\u2019interpretazione dominante, anche lo svolgimento di lavoro in nero, dal quale derivi un reddito, in quanto espressione di effettiva attitudine e capacit\u00e0 lavorativa, pu\u00f2 essere considerato dal Giudice prova sufficiente a escludere la necessit\u00e0 di reale bisogno da parte del richiedente. Quindi svolgere attivit\u00e0 irregolare potr\u00e0 comportare la negazione, la revoca o la riduzione dell\u2019assegno di divorzio. Tuttavia, il parametro economico-reddituale del richiedente non \u00e8 l\u2019unico criterio che deve essere soddisfatto per poter riconoscere o negare l\u2019assegno divorzile. La giurisprudenza, infatti, ha riempito di contenuto la norma dando un\u2019interpretazione estensiva a quelli che sono i parametri di attribuzione.<\/p>\n\n\n\n

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 2018<\/strong>, con una pronuncia dalla portata innovativa, hanno riconosciuto all\u2019assegno di divorzio in favore dell\u2019ex-coniuge oltre alla funzione assistenziale anche la funzione compensativa e perequativa<\/strong>. Dunque, ai sensi dell\u2019art. 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970, accertata l\u2019assenza di mezzi adeguati del richiedente, l\u2019impossibilit\u00e0 oggettiva di poterseli procurare e la disparit\u00e0 economica tra i due coniugi, il Giudice dovr\u00e0 indagarne le ragioni e dunque dovr\u00e0 valutare in concreto:
~ il contributo fornito dall\u2019ex-coniuge richiedente alla condizione di vita familiare e alla formazione del patrimonio comune;~ nonch\u00e9 quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all\u2019et\u00e0 dell\u2019avente diritto.<\/p>\n\n\n\n

~ nonch\u00e9 quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all\u2019et\u00e0 dell\u2019avente diritto.<\/p>\n\n\n\n

Quindi, gentile Signora, nel Suo caso sembrerebbe che il Giudice di primo grado abbia svolto l\u2019esame della Sua posizione limitandosi a considerare esclusivamente e unicamente la Sua autosufficienza e capacit\u00e0 economica a provvedere al proprio mantenimento senza rapportarla alla funzione compensativo-perequativa dell\u2019assegno, ai sensi dell\u2019art. 5 della L. n. 898 del 1970.<\/p>\n\n\n\n

Pertanto, considerata l\u2019incompletezza della motivazione data dalla sentenza emessa nel procedimento di primo grado, nella quale si fa riferimento al solo svolgimento di lavoro in nero, certamente, vi sono i presupposti per ricorrere al Giudice dell\u2019Appello. Questa volta, per\u00f2, cercando di fare valere in modo pi\u00f9 incisivo tutto l\u2019apporto, i sacrifici e i compromessi che ha dovuto sostenere e sopportare, per 20 anni di matrimonio, per dedicarsi alle cure della casa e dei figli e permettere al Suo ex-marito di crescere lavorativamente. A discapito della Sua realizzazione professionale.<\/p>\n\n\n\n

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