{"id":2819,"date":"2020-07-23T10:31:00","date_gmt":"2020-07-23T08:31:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2819"},"modified":"2021-01-22T16:05:17","modified_gmt":"2021-01-22T15:05:17","slug":"tfr-va-condiviso-con-lex-coniuge-anche-se-percepito-dopo-il-divorzio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/23\/tfr-va-condiviso-con-lex-coniuge-anche-se-percepito-dopo-il-divorzio\/","title":{"rendered":"Tfr: va condiviso con l\u2019ex coniuge anche se percepito dopo il divorzio?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Benedetta Di Bernardo<\/p>\n\n\n\n

Sono divorziato da due anni e la mia ex moglie, appresi i cambiamenti intervenuti nella mia sfera professionale, mi ha scritto tramite il suo legale reclamando parte del TFR che ho percepito. Ma davvero, malgrado io mensilmente le corrisponda l\u2019assegno divorzile, sono obbligato a cederle parte dei frutti del mio lavoro, che finirebbero (anche questi) a mantenere lei e il nuovo compagno con il quale convive?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sua domanda trova risposta nell\u2019art. 12 bis <\/em>della Legge sul divorzio (L. n. 898 del 1970), il quale dispone che \u201cil coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze ed in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell\u2019art. 5, ad una percentuale dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto percepita dall\u2019altro coniuge all\u2019atto della cessazione del rapporto di lavoro\u201d<\/em>. La medesima disposizione prosegue, poi, precisando che il diritto sussiste \u201canche se l\u2019indennit\u00e0 viene a maturare dopo la sentenza\u201d <\/em>e che la \u201cpercentuale \u00e8 pari al quaranta per cento (40%) dell\u2019indennit\u00e0 totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro \u00e8 coinciso con il matrimonio\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

La ratio <\/em>di questa ulteriore tutela che il Legislatore \u2013 solo a determinate condizioni (e cio\u00e8 la titolarit\u00e0 dell\u2019assegno divorzile e il non essere passato a nuove nozze) \u2013 ha voluto riconoscere all\u2019ex coniuge economicamente pi\u00f9 debole, \u00e8 frutto di quella concezione rigorosamente assistenzialistica e compensativa della solidariet\u00e0 post-coniugale, tornata in auge solo di recente: \u00e8 stata la nota sentenza n. 18287\/2018 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, a imporre una drastica battuta d\u2019arresto all\u2019interpretazione distorta che dell\u2019assegno divorzile era stata data nei trent\u2019anni precedenti.<\/p>\n\n\n\n

Il fondamento della norma in questione, infatti, laddove garantisce alla Sua ex moglie il diritto a percepire il 40% della quota di TFR da Lei maturata progressivamente e percepita dopo il divorzio, va ricercato nel contributo personale ed economico che si presuppone Sua moglie abbia dato alla formazione del patrimonio familiare e, indirettamente, anche del Suo patrimonio personale, negli anni nei quali il Suo rapporto di lavoro \u00e8 coinciso con il Vostro matrimonio.<\/p>\n\n\n\n

Come pi\u00f9 volte ribadito dalla Giurisprudenza di Legittimit\u00e0, infatti, questa norma \u201cmira a realizzare una forma di partecipazione, sia pure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finch\u00e9 il matrimonio \u00e8 durato, ovvero ad imporre la ripartizione tra i coniugi di un’entit\u00e0 economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, in tal modo soddisfacendo esigenze di natura non solo assistenziale (evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio), ma anche compensativa, rapportate cio\u00e8 al contributo personale ed economico fornito dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune\u201d <\/em>(Cass. Civ. 17883\/2016).<\/p>\n\n\n\n

Proprio perch\u00e9 l\u2019obiettivo \u00e8 quello di garantire la \u201cpartecipazione posticipata alle fortune economiche costruite insieme\u201d<\/em>, quando ormai insieme non lo si \u00e8 pi\u00f9 (e dunque solo se intervenuta pronuncia divorzile), la quota che spetter\u00e0 alla Sua ex moglie andr\u00e0 calcolata al netto degli eventuali anticipi di TFR da Lei chiesti e ottenuti non solo nel corso della convivenza coniugale, ma anche durante la fase separativa, prima che venisse proposta domanda di divorzio. Secondo la pi\u00f9 recente Giurisprudenza di merito (Trib. Milano 29 gennaio 2020), non concorrono alla quota di spettanza dell\u2019ex coniuge ai sensi dell\u2019art. 12 bis <\/em>L. 898\/1970 nemmeno gli ulteriori emolumenti che, pur percepiti in occasione della cessazione del rapporto lavorativo, non siano strettamente qualificabili come TFR, quali gli incentivi all\u2019esodo o l\u2019indennit\u00e0 convenzionale per la dismissione dalle cariche sociali, giacch\u00e9 non costituiti da \u201csomme accantonate durante il pregresso periodo lavorativo coincidente con il matrimonio, bens\u00ec si sostituiscono ad un mancato reddito futuro\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Ci\u00f2 chiarito, leggendo la Sua domanda vi \u00e8 per\u00f2 un dato non trascurabile, e cio\u00e8 la nuova convivenza di Sua moglie con il proprio compagno: sappia che, per Giurisprudenza costante,  \u201cl’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorch\u00e9 di fatto, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilit\u00e0 dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicch\u00e9 il relativo diritto resta definitivamente escluso<\/em>\u201d (Cass. Civ. 18111\/2017).<\/p>\n\n\n\n

Ci\u00f2 tuttavia non avviene in automatico: perch\u00e9 Lei possa ritenersi liberato dall\u2019obbligo economico in favore della Sua ex moglie, \u00e8 infatti necessaria una nuova pronuncia del Tribunale che \u2013 accertata la circostanza sopravvenuta e da Lei provata (la stabile convivenza di Sua moglie con il proprio partner, e dunque la costituzione di una nuova famiglia di fatto)  \u2013  modificher\u00e0 le condizioni divorzili revocando il diritto della Sua ex moglie a percepire l\u2019assegno divorzile. Se si affretta, magari, riesce anche ad anticipare l\u2019eventuale azione giudiziale della Sua ex moglie con riferimento alla quota di TFR e a farne venir meno il presupposto fondante (e cio\u00e8 la titolarit\u00e0 dell\u2019assegno divorzile).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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