{"id":2822,"date":"2020-07-24T10:53:00","date_gmt":"2020-07-24T08:53:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2822"},"modified":"2021-01-22T16:04:57","modified_gmt":"2021-01-22T15:04:57","slug":"separazione-mio-figlio-non-vuole-vivere-col-padre-il-giudice-lo-ascoltera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/24\/separazione-mio-figlio-non-vuole-vivere-col-padre-il-giudice-lo-ascoltera\/","title":{"rendered":"Separazione: mio figlio non vuole vivere col padre, il giudice lo ascolter\u00e0?"},"content":{"rendered":"\n

L\u2019ascolto del bambino: contributo fondamentale e indispensabile nell\u2019iter decisionale della separazione<\/p>\n\n\n\n

di Dott.ssa Violante Di Falco<\/p>\n\n\n\n

“Caro Avvocato, \u00e8 da parecchi mesi che io e mio marito non andiamo pi\u00f9 d\u2019accordo. Litighiamo, urliamo e per questo abbiamo deciso di separarci. Sono molto preoccupata per mio figlio Giulio, di 11 anni, che sta risentendo molto questa spiacevole situazione. Nonostante non accetti l\u2019idea che presto non saremo pi\u00f9 in tre nella stessa casa, mi ripete di non voler vivere con il padre quando ci separeremo. Ma il giudice pu\u00f2 ascoltarlo? Pu\u00f2 tenere conto della sua preferenza?”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cara mamma, i figli, pi\u00f9 di chiunque altro, subiscono, inermi, la scelta dei genitori di separarsi e sono spesso le vittime pi\u00f9 colpite delle dolorose e complesse dinamiche familiari. La separazione<\/strong> porta, inevitabilmente, parecchi cambiamenti nella quotidianit\u00e0 del bambino, nel modo di relazionarsi con la mamma e con il pap\u00e0, nel tempo che potr\u00e0 trascorrere con ciascuno genitore.<\/p>\n\n\n\n

Sono i figli, il pi\u00f9 delle volte, a dover fare spola tra le case dei genitori, caricandosi del peso degli spostamenti settimanali; loro, a dover mediare e spesso contenere le liti tra la mamma e il pap\u00e0; loro a dover custodire segreti; sempre loro a dover vivere \u201cdivisi a met\u00e0\u201d. \u00c8 quindi normale e comprensibile che il Suo bambino sia affranto e spaventato dalla Vostra separazione. Chi non lo sarebbe al Suo posto?<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 per questo che la legge, dal 2012, riconosce a tutti i figli che abbiano compiuto 12 anni di et\u00e0 \u2013 o anche pi\u00f9 piccoli se capaci di discernimento \u2013 il diritto di poter esprimere i loro desideri e le loro preferenze davanti al giudice della separazione (o del divorzio) su tutte quelle situazioni che andranno a incidere sulla loro vita: per esempio il trasferimento da una citt\u00e0 all\u2019altra, il calendario di frequentazione con ciascun genitore, il luogo nel quale vorrebbero vivere, il genitore con il quale preferirebbero stare, la scuola che vorrebbero frequentare.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019ascolto del bambino rappresenta un contributo fondamentale<\/strong> e indispensabile nell\u2019iter decisionale della separazione e viene escluso solo nelle ipotesi nelle quali sia considerato superfluo ai fini della causa oppure in contrasto con il suo interesse: \u00e8 un diritto del bambino<\/strong> al quale corrisponde un vero e proprio obbligo del giudice. Pensi che il mancato ascolto costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, con conseguente possibile nullit\u00e0 della sentenza.<\/p>\n\n\n\n

La legge, pur fissando il limite dei 12 anni di et\u00e0, prevede che possano essere ascoltati anche bambini pi\u00f9 piccoli, purch\u00e9 siano dotati di un\u2019adeguata capacit\u00e0 cognitiva e abbiano un\u2019autonomia di pensiero. Giulio, ha quindi il sacrosanto diritto di essere ascoltato, se Lo desidera cos\u00ec tanto, affinch\u00e9 il giudice possa tenere conto, per esempio, di quale sia la casa nella quale desidera svegliarsi e addormentarsi.<\/p>\n\n\n\n

Quanto alle modalit\u00e0 di audizione, il giudice, pu\u00f2 decidere di ascoltare i figli da solo, convocandoli presso di s\u00e9 in tribunale, oppure pu\u00f2 decidere di farsi assistere da uno psicologo (magari per meglio cogliere la genuinit\u00e0 di quanto viene affermato o sostenuto dal bambino); in altri casi \u2013 spesso quando il minore ha una et\u00e0 inferiore ai 12 anni, – pu\u00f2 delegare l\u2019ascolto a un suo perito (che pu\u00f2 essere anche uno neuropsichiatra infantile), nell\u2019ambito di una consulenza tecnica sul nucleo familiare. In ogni caso l\u2019audizione consente al giudice di cogliere sottili sfumature delle dinamiche familiari e di comprendere, al di l\u00e0 delle prospettazioni dei genitori, i reali desideri dei figli – che magari non sono riusciti a manifestare ai genitori per non deluderli o non ferirli \u2013 per poi assumere una decisione che si avvicini il pi\u00f9 possibile a quanto da loro manifestato.<\/p>\n\n\n\n

Se emerge una qualsiasi forma di influenza o di interferenza esterna, o quando i desideri espressi dal bambino sono in palese contrasto con il suo effettivo e superiore interesse, allora il Giudice pu\u00f2 prenderne le distanze da quanto dichiarato non potendo \u201cassecondare la volont\u00e0 del fanciullo quando sia provato che essa condurrebbe a un evidente pregiudizio. In questi casi, \u00e8 prevalente l\u2019esigenza di protezione del minore contro scelte che altro non sono se non frutto di una innocenza immatura che conduce all\u2019errore\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pertanto, cara Signora, la legge lascia un\u2019apertura affinch\u00e9 Suo figlio, anche se non ha ancora compiuto il dodicesimo anno di et\u00e0, possa essere ascoltato. Dimostri, in causa, che il Suo bambino \u00e8 capace di comprendere la situazione e le conseguenze delle sue opinioni e si faccia portavoce del desiderio che Le ha manifestato. \u00c8 ben probabile che il Giudice accolga, superando il fattore \u201cet\u00e0\u201d, la Sua istanza e proceda al suo ascolto. Diversamente, non si scoraggi: potr\u00e0 sempre chiedere (e insistere) affinch\u00e9 sia un CTU a farlo. In un modo o nell\u2019altro Giulio deve avere il diritto di dire la sua. Forza Giulio!<\/p>\n\n\n\n

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