{"id":2827,"date":"2020-07-25T11:18:00","date_gmt":"2020-07-25T09:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2827"},"modified":"2021-01-22T16:04:46","modified_gmt":"2021-01-22T15:04:46","slug":"rapporto-finito-dopo-la-convivenza-obblighi-sui-figli-anche-se-non-sposati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/25\/rapporto-finito-dopo-la-convivenza-obblighi-sui-figli-anche-se-non-sposati\/","title":{"rendered":"Rapporto finito dopo la convivenza. Obblighi sui figli anche se non sposati?"},"content":{"rendered":"\n

di Dott.ssa Francesca Albi<\/p>\n\n\n\n

Aumentano le coppie che decidono di scegliere la convivenza e non il matrimonio: stesse tutele normative per i figli che nascono nelle ‘coppie di fatto’?<\/p>\n\n\n\n

“Caro Avvocato, le scrivo perch\u00e9 ho deciso di interrompere il rapporto con la mia compagna, con la quale convivo da 8 anni, a Milano. Dalla nostra relazione \u00e8 nato Marco che oggi ha tre anni. Sono preoccupato perch\u00e9 non conosco l\u2019iter giudiziale per regolamentare i rapporti con mio figlio. Cosa dovrei fare? A quale Tribunale dovrei rivolgermi, forse al Tribunale per i Minorenni? Ci sono regole differenti per i genitori non sposati? Dovr\u00f2 mantenere mio figlio?”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Da alcuni anni a questa parte si assiste a un aumento di coppie che decidono di optare per la convivenza piuttosto che per il matrimonio. Nonostante il fenomeno della \u201cfamiglia di fatto\u201d sia in costante crescita e siano stati fatti numerosi passi avanti con la Legge Cirinn\u00e0 (76\/2016), che ha ampliato i diritti dei conviventi, manca oggi una equiparazione tra partner non sposati e coniugi.<\/p>\n\n\n\n

Per quanto riguarda i minori, invece, con l\u2019entrata in vigore della legge 219\/2012, \u00e8 stata eliminata definitivamente ogni residua differenza tra i figli nati fuori dal matrimonio e figli nati da coppie coniugate attribuendo a entrambi uguali diritti. Tutti i figli hanno il diritto a essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacit\u00e0, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Allo stesso modo, tutti i genitori, coniugati e non hanno gli stessi diritti e doveri. Dunque, per rispondere alla Sua domanda, caro Signore, al pari di qualunque coppia sposata, Lei e la Sua compagna avete il dovere di provvedere al mantenimento – in proporzione alla Vostra capacit\u00e0 reddituale e patrimoniale – all\u2019educazione e all\u2019istruzione di Marco.<\/p>\n\n\n\n

In realt\u00e0, ci\u00f2 che differenzia le coppie sposate dalle coppie di fatto \u00e8 l\u2019iter processuale <\/em>da seguire per disciplinare i rapporti con i figli quando la \u201ccoppia scoppia\u201d<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n

I coniugi regolano i rapporti di filiazione contestualmente alla separazione: nello stesso procedimento di separazione verranno regolamentate sia le questioni relative ai coniugi sia l\u2019affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli.<\/p>\n\n\n\n

I genitori non uniti in matrimonio, invece, quando decidono di porre fine alla convivenza, devono rivolgersi al Tribunale ordinario (non pi\u00f9 al Tribunale per i Minorenni dopo la riforma del 2012) avviando un procedimento ad hoc<\/em> per disciplinare l\u2019affidamento, il collocamento e il mantenimento dei propri figli.  <\/p>\n\n\n\n

A seconda del livello di conflittualit\u00e0 tra le parti, questa procedura potr\u00e0 essere:<\/p>\n\n\n\n

a)  <\/strong>giudiziale<\/strong>: quando i genitori non riescono a trovare un accordo sulla gestione dei figli; il padre (come nel Suo caso) o la madre, potr\u00e0 proporre ricorso ai sensi dell\u2019art. 337 ter <\/em>c.c., rivolgendosi al Tribunale per chiedere che decida in merito alla responsabilit\u00e0 genitoriale, al collocamento dei minori, all’assegnazione della casa familiare, alla regolamentazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, al contributo al mantenimento, alle spese straordinarie e cos\u00ec via. Il procedimento si svolge nel contraddittorio delle parti davanti al Tribunale, riunito in camera di consiglio, che pu\u00f2 assumere informazioni e compiere attivit\u00e0 d\u2019indagine necessarie ai fini della pronuncia. La decisione \u00e8 emessa nella forma del decreto motivato e pu\u00f2 essere impugnata davanti alla Corte di Appello;<\/p>\n\n\n\n

b)<\/strong> consensuale<\/strong>: quando i genitori si trovano pienamente d\u2019accordo su tutti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione dei figli. In questo caso, i genitori, raggiunta l\u2019intesa sulle condizioni che regolamentano la vita dei figli e assistiti da un avvocato esperto in diritto di famiglia, dovranno presentare al Tribunale il ricorso congiunto contenente l\u2019accordo.<\/p>\n\n\n\n

Dopo aver ascoltato le parti, i Giudici, anche in questo caso, riuniti in camera di consiglio, valuteranno l\u2019adeguatezza delle condizioni pattuite in relazione all\u2019interesse dei figli. Dopo questa verifica di conformit\u00e0, provvederanno alla ratifica degli accordi raggiunti dai genitori.<\/p>\n\n\n\n

Le dir\u00f2 di pi\u00f9, negli ultimi anni, il Tribunale Milano, quando considera le condizioni fissate dai genitori corrispondenti al benessere dei minori, le approva senza convocarli in udienza.<\/p>\n\n\n\n

A questo punto, gentile Signore, Le auguro di poter definire con la Sua ex compagna, in via consensuale, tutti gli aspetti della vita del piccolo Marco; del resto si pu\u00f2 smettere di essere una coppia, ma non si smette mai di essere genitori.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

di Dott.ssa Francesca Albi Aumentano le coppie che decidono di scegliere la convivenza e non il matrimonio: stesse tutele normative per i figli che nascono nelle ‘coppie di fatto’? “Caro Avvocato, le scrivo perch\u00e9 ho deciso di interrompere il rapporto con la mia compagna, con la quale convivo da 8 anni, a Milano. Dalla nostra … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[6],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2827"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2827"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2827\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2985,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2827\/revisions\/2985"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}