{"id":2833,"date":"2020-07-28T11:45:00","date_gmt":"2020-07-28T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2833"},"modified":"2021-01-22T16:03:45","modified_gmt":"2021-01-22T15:03:45","slug":"separazione-mio-marito-nelle-chat-hot-se-le-uso-come-prova-violo-la-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/28\/separazione-mio-marito-nelle-chat-hot-se-le-uso-come-prova-violo-la-privacy\/","title":{"rendered":"Separazione, mio marito nelle chat hot. Se le uso come prova v\u00ecolo la privacy?"},"content":{"rendered":"\n
di Dott.ssa Maria Grazia Persico<\/p>\n\n\n\n
\u201cGentile Avvocato, sto per separarmi. Qualche settimana fa, mio marito ha dimenticato il cellulare in soggiorno e ho scoperto che intrattiene conversazioni erotiche con pi\u00f9 persone. Le sue fantasie coinvolgono indistintamente uomini, donne e bambini. In alcune chat ha persino inviato delle sue foto con nostra figlia minore. Sono molto preoccupata per Vittoria, ma avendo acquisito questo materiale a insaputa di mio marito ho paura che il Tribunale non lo prenda in considerazione. Cosa posso fare e quali sono le conseguenze in questi casi?\u201d <\/strong><\/p>\n\n\n\n L\u2019acquisizione di prove illecite \u00e8 oggi molto frequente se si considera la digitalizzazione dei rapporti sociali e la diffusione di strumenti che consentono a chiunque, tramite computer, telefoni cellulari, social network<\/em>, di reperire dati personali. In particolar modo nei procedimenti di famiglia, accade spesso che il coniuge, in fase di separazione, cerchi di precostituirsi degli elementi a carico dell\u2019altro coniuge. Il problema sorge quando questi elementi probatori vengono acquisiti violando le norme sulla privacy<\/em>. Si ha violazione della privacy<\/em> quando il coniuge produce in giudizio dati personali dell\u2019altro in violazione delle norme di cui al Regolamento UE 679\/2016. <\/p>\n\n\n\n Il Regolamento UE 679\/2016, per\u00f2 prevede, all\u2019art. 21, una deroga al diritto dell\u2019interessato di opporsi al trattamento dei dati personali, nelle ipotesi nelle quali vi sia l\u2019esistenza di \u201cmotivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libert\u00e0 dell\u2019interessato oppure per l\u2019accertamento, l\u2019esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Quindi, in base a questa disposizione, \u00e8 possibile, in alcuni casi, comprimere il diritto alla privacy <\/em>di una parte al fine di garantire il diritto di difesa di un\u2019altra parte. Anche se non senza alcune limitazioni.<\/p>\n\n\n\n In particolare, per far s\u00ec che i dati possano essere acquisiti in giudizio, questi devono essere reali, completi – non possono essere estrapolati solo i contenuti utili per una parte – pertinenti e non devono essere eccedenti rispetto al diritto che si intende far valere in giudizio. <\/p>\n\n\n\n Altrimenti l\u2019acquisizione deve considerarsi illecita, i dati non utilizzabili, e la prova, eventualmente ammessa ed espletata, illecita e inutilizzabile.<\/p>\n\n\n\n Il codice di procedura penale \u00e8 molto puntuale in materia e, all\u2019articolo 191, prevede la inutilizzabilit\u00e0, rilevabile anche d\u2019ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Mentre, nel codice di rito civile, non c\u2019\u00e8 una norma analoga.<\/p>\n\n\n\n La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3034 del 2011, ha sottolineato che la previsione del consenso del titolare dei dati personali subisce delle deroghe quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa secondo le modalit\u00e0 disciplinate dal codice di rito e ha chiarito che le disposizioni che regolano il processo hanno natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy <\/em>e, pertanto, nel caso di conflitto, prevalgono.<\/p>\n\n\n\n Ancora, con un provvedimento successivo, sentenza n. 35296\/2011, la Suprema Corte ha precisato che l\u2019allegazione, in un procedimento, di documenti contenenti dati sensibili, non determina violazione della privacy,<\/em> qualora la produzione sia necessaria per esercitare il diritto di difesa.<\/p>\n\n\n\n Quindi, in assenza di chiare previsioni normative, la valutazione circa l\u2019ammissibilit\u00e0 delle prove \u00e8 rimessa al giudice ed \u00e8 sempre necessario un bilanciamento tra il diritto fondamentale costituzionalmente protetto, violato con l\u2019assunzione della prova illecita – nel Suo caso, il diritto alla segretezza delle conversazioni di Suo marito garantito dall\u2019articolo 15 della Costituzione – e il diritto che con la produzione della prova illecita si vuole tutelare – nel Suo caso il superiore interesse della minore garantito dagli articoli 2 , 3 e 30 della Costituzione, dall\u2019articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore del 1989 e dall\u2019articolo 8 CEDU -.<\/p>\n\n\n\n Quindi, cara Signora, il giudice del procedimento civile, nel bilanciamento tra opposti valori e interessi, potrebbe ritenere prevalente l\u2019interesse della minore rispetto alla tutela della privacy di Suo marito e, pertanto, esaminare il materiale da Lei acquisito e prodotto in giudizio.<\/p>\n\n\n\n Ma \u00e8 importante che Lei sappia che Suo marito, sentendosi danneggiato dall\u2019illecita produzione in giudizio dei propri dati personali, potr\u00e0 ricorrere al giudice penale chiedendo la Sua condanna ai sensi dell\u2019art 167 del codice della privacy, ossia per trattamento illecito di dati<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Ove accadesse, Lei potr\u00e0 invocare a Suo favore una recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 2380 del 2019, la quale prevede che la semplice produzione nel giudizio civile di documenti contenenti dati personali sensibili non dimostra ex se<\/em> la volont\u00e0 di causare nocumento, richiesto per la configurazione del reato previsto dall\u2019art 167 del codice della privacy<\/em>, essendo pochi i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati divulgati, cio\u00e8 solo giudici, cancellieri e avvocati che a loro volta sono assoggettati al dovere di riservatezza.<\/p>\n\n\n\n Le segnalo invece che, pi\u00f9 volte, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che, in caso di violazione degli articoli 617 e 617 bis<\/em> del codice penale, i quali disciplinano le modalit\u00e0 di acquisizione delle prove, non opera la scriminante tra coniugi poich\u00e9 la violazione dei doveri coniugali, anche di fedelt\u00e0, non legittima la violazione del diritto alla riservatezza (Cassazione penale 23.5.1994, n. 6727).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" di Dott.ssa Maria Grazia Persico \u201cGentile Avvocato, sto per separarmi. 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