{"id":2842,"date":"2020-07-31T11:56:00","date_gmt":"2020-07-31T09:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2842"},"modified":"2020-09-02T18:37:35","modified_gmt":"2020-09-02T16:37:35","slug":"mantenimento-per-mia-figlia-pagato-a-oltranza-posso-avere-indietro-i-soldi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/07\/31\/mantenimento-per-mia-figlia-pagato-a-oltranza-posso-avere-indietro-i-soldi\/","title":{"rendered":"Mantenimento per mia figlia pagato a oltranza. Posso avere indietro i soldi?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Flaminia Rinaldi<\/p>\n\n\n\n

\u201cAvvocato, io e la mia ex moglie, nella sentenza di divorzio, abbiamo stabilito che avrei versato l\u2019assegno di mantenimento per mia figlia Agnese quantomeno fino alla fine degli studi universitari. Lo scorso anno mia figlia si \u00e8 laureata e da allora riceve, addirittura, uno stipendio fisso che a mio parere le consente di vivere autonomamente. Pertanto, bench\u00e9 la mia ex moglie non fosse d\u2019accordo, ho smesso di corrispondere l\u2019assegno e Lei, dopo 9 mesi, mi ha notificato un atto di precetto chiedendomi tutti gli arretrati e sono stato costretto a pagare.\u00a0Posso chiedere indietro queste somme?”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Gentile Signore,<\/p>\n\n\n\n

le sentenze di divorzio e di separazione, costituiscono idoneo titolo esecutivo. Ci\u00f2 significa che, in caso di mancato pagamento del quantum<\/em> dovuto a titolo di mantenimento (sia esso dovuto al coniuge o ai figli), il \u201ccreditore\u201d pu\u00f2 agire immediatamente per il recupero forzoso di quanto gli spetta. Gli baster\u00e0, infatti, richiedere – alla cancelleria del Tribunale presso il quale il provvedimento \u00e8 stato emesso – la copia della sentenza munita di formula esecutiva (indispensabile per dare esecutivit\u00e0 alla provvedimento) per procedere poi alla notifica di questa unitamente all\u2019atto di precetto (che \u00e8 una vera e propria intimazione ad adempiere). Decorsi 10 giorni senza che il debitore abbia proceduto a saldare il quantum<\/em> dovuto, sar\u00e0 possibile iniziare il pignoramento.<\/p>\n\n\n\n

Consideri, gentile Signore, che il titolo esecutivo non si estingue n\u00e9 con il raggiungimento della maggiore et\u00e0 di un figlio, n\u00e9 con l\u2019inizio di una attivit\u00e0 lavorativa del figlio (se questa non \u00e8, per esempio, idonea a garantirgli l\u2019 indipendenza economica).\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Se non c\u2019\u00e8 accordo tra le parti, l\u2019unica soluzione per resistere ad azioni strumentali ed emulative delle ex, \u00e8 chiedere al Tribunale \u2013 con un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio \u2013 di accertare l\u2019autosufficienza economica del figlio e, quindi, di eliminare (o ridurre) l\u2019assegno allora stabilito. In questo modo il nuovo provvedimento si sostituir\u00e0 al precedente, cos\u00ec da liberare definitivamente il genitore da un mantenimento non pi\u00f9 dovuto.<\/p>\n\n\n\n

\u201cL\u2019obbligato\u201d che si autosospende il pagamento o che si autoriduce il quantum dovuto senza un accordo, oppure senza ricevere l\u2019autorizzazione di modifica da parte del Giudice, rischia proprio quello che \u00e8 accaduto a Lei, ovvero di vedersi prima notificato un atto di precetto e poi aggredito esecutivamente.<\/p>\n\n\n\n

Gli effetti del procedimento giudiziale che accerta l\u2019autosufficienza del figlio<\/strong> – e che dispone quindi l\u2019eliminazione dell\u2019assegno – retroagiscono alla data della domanda giudiziale<\/strong> (il principio \u00e8 infatti quello secondo il quale un diritto non pu\u00f2 restare pregiudicato dal tempo che ci \u00e8 voluto per farlo valere in giudizio) e non vanno oltre tale momento: \u00e8 perci\u00f2 fondamentale che ci si attivi subito giudizialmente per non perdere tempo e denaro preziosi.<\/p>\n\n\n\n

Dunque, se \u00e8 vero che il giudice della modifica delle condizioni di separazione o del divorzio pu\u00f2 solo disporre dalla data della domanda in poi, vi sono altri strumenti per ottenere comunque giustizia. Nel suo caso, per esempio, attiverei senza dubbio un\u2019azione restitutoria ex art. 2033 c.c. (articolo che afferma testualmente \u201cchi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ci\u00f2 che ha pagato ..\u201d)<\/em> delle somme indebitamente percepite dalla Sua ex moglie, vista la concreta (e mi pare pacifica) indipendenza economica di Sua figlia. La Corte di Cassazione, in un caso analogo al Suo, ha recentemente (con la sentenza n. 3659 del 2020) riconosciuto a un padre il diritto alla restituzione anche delle somme versate in epoca precedente alla domanda di revisione dell\u2019assegno poich\u00e9 la causa giustificativa del pagamento era gi\u00e0 venuta meno. Questa recente pronuncia consente indirettamente di stabilire il confine oltre il quale non \u00e8 pi\u00f9 dovuto l\u2019assegno, diventando l\u2019eccedenza un vero e proprio indebito oggettivo!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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