{"id":2846,"date":"2020-08-01T12:37:00","date_gmt":"2020-08-01T10:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2846"},"modified":"2021-01-22T16:02:53","modified_gmt":"2021-01-22T15:02:53","slug":"come-tutelare-il-marchio-dellazienda-la-registrazione-e-sempre-consigliata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/01\/come-tutelare-il-marchio-dellazienda-la-registrazione-e-sempre-consigliata\/","title":{"rendered":"Come tutelare il marchio dell’azienda. La registrazione \u00e8 sempre consigliata"},"content":{"rendered":"\n

di Dott. Marco Volpe<\/p>\n\n\n\n

“Buongiorno, sono un imprenditore di lunga data. Senza falsa modestia, nella mia citt\u00e0, e per la mia clientela, sono un punto di riferimento, ma vorrei comunque ampliare la mia attivit\u00e0. Da poco ho deciso di attivarmi per tutelare il marchio della mia azienda, ma, rispetto alla legislazione in materia, brancolo completamente nel buio. In cosa consiste la tutela? Devo registrarlo?\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Per rispondere alla Sua domanda, comincerei, preliminarmente, dal definire il concetto di marchio: cio\u00e8 quel segno distintivo che l\u2019imprenditore utilizza per contraddistinguere i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti. \u00c8 detto \u201ctipico\u201d, in quanto previsto e regolamentato dalla legge, cos\u00ec come la ditta, l\u2019insegna e il nome a dominio (per i siti internet).  Questo \u201csegno di riconoscimento\u201d pu\u00f2 essere grafico, nelle varianti denominativo o figurativo, sonoro o anche di forma del prodotto.<\/p>\n\n\n\n

Il successo di un marchio dipende non solo dalla sua avvenenza stilistica, ma anche, se non soprattutto, perch\u00e9 indica che quel prodotto \u00e8 unico, di qualit\u00e0 e con determinate caratteristiche. Influenzando e condizionando, cos\u00ec, le scelte del cliente, fino a creare in lui un legame di fidelizzazione con l\u2019impresa; oltre che rappresentare, probabilmente, la vera espressione della personalit\u00e0 dell\u2019imprenditore. Il marchio \u00e8 talmente importante che influisce, spesso considerevolmente, sul valore complessivo dell\u2019azienda ed \u00e8 autonomamente trasferibile, sia definitivamente che in licenza temporanea. Anzi, il pi\u00f9 delle volte \u00e8 il vero ago della bilancia nelle trattative sui trasferimenti aziendali.<\/p>\n\n\n\n

Per essere tutelato giuridicamente, il Suo marchio deve soddisfare determinati requisiti di validit\u00e0: deve essere lecito; non deve ingannare il pubblico sulla natura, sulla provenienza geografica o sulla qualit\u00e0 dei prodotti o dei servizi offerti; deve essere dotato di capacit\u00e0 distintiva; non deve essere gi\u00e0 utilizzato da altra impresa per la medesima categoria di prodotti o servizi. Altrimenti sar\u00e0 nullo.<\/p>\n\n\n\n

Soddisfatti questi requisiti, Lei godr\u00e0 del diritto all\u2019uso esclusivo del Suo marchio e potr\u00e0 vietarne l\u2019utilizzo a terzi. Tuttavia, il contenuto di tale diritto varia sensibilmente a seconda che Lei lo registri o meno. Anche se, un dato \u00e8 certo, ed \u00e8 sufficiente per rispondere a una delle Sue domande: la tutela offerta dal codice civile e dal codice della propriet\u00e0 industriale scatta a prescindere dalla registrazione all\u2019Ufficio italiano brevetti e marchi <\/em>(UIBM), seppur con differenze rilevanti.<\/p>\n\n\n\n

Il marchio registrato offre al titolare il diritto di esclusiva su tutto il territorio nazionale. Cos\u00ec, se mai dovesse rendersi necessario, Lei potr\u00e0, dopo aver registrato il marchio, agire giudizialmente per contraffazione, per impedire che un Suo concorrente, situato in tutt\u2019altra parte d\u2019Italia rispetto a Lei, utilizzi il Suo marchio registrato. Inoltre potr\u00e0 tutelarlo, ad esempio, gi\u00e0 nella fase di lancio pubblicitario del prodotto. Questo perch\u00e9 l\u2019esclusiva decorre dalla data di deposito della domanda all\u2019Ufficio italiano brevetti e marchi e prescinde, quindi, dall\u2019effettiva utilizzazione del marchio da parte del suo titolare. Senza trascurare che, qualora Lei intenda tutelarlo anche a livello internazionale \u2013 con la registrazione presso l\u2019OMPI (l\u2019Organizzazione Mondiale per la Propriet\u00e0 Industriale) \u2013, dovr\u00e0, prima e necessariamente, effettuare la registrazione presso l\u2019autorit\u00e0 nazionale. Per il marchio comunitario, invece, la registrazione \u00e8 indipendente da quella effettuata presso l\u2019UIBM.<\/p>\n\n\n\n

Diversamente, per il marchio non registrato si suole dire che il titolare ne avr\u00e0 diritto all\u2019utilizzo esclusivo, nei limiti del preuso, o, per usare le parole dell\u2019articolo 2571 del codice civile, \u00abnei limiti in cui anteriormente se ne \u00e8 avvalso<\/em>\u00bb. Il diritto di esclusiva \u00e8, quindi, pi\u00f9 o meno ampio, a seconda del grado di notoriet\u00e0 raggiunto dal marchio \u201cdi fatto\u201d. Cos\u00ec, se Lei non registra il Suo marchio certamente potr\u00e0 continuare a utilizzarlo localmente, come ha sempre fatto; tuttavia, nulla potr\u00e0 contro chi registri lo stesso marchio o lo utilizzi, senza registrarlo, in altre aree geografiche.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 chiaro, perci\u00f2, che la registrazione \u00e8 consigliata. A maggior ragione, se Lei ha intenzione di espandere la sua attivit\u00e0, in chiave nazionale o, addirittura, internazionale. Tuttavia, questo \u00e8 solo il primo passo verso la tutela effettiva del marchio. \u00c8 indispensabile, innanzitutto, che il titolare, o chi per lui, monitori costantemente le nuove domande di registrazione: egli potr\u00e0, infatti, entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio successivo, proporre opposizione davanti l\u2019Ufficio brevetti e marchi e in questa sede sar\u00e0 possibile raggiungere un accordo. Altre vie stragiudiziali per la composizione della controversia sono la mediazione e l\u2019arbitrato. Nei casi di violazione non intenzionale, \u00e8 possibile ottenere l\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 illegittima anche con l\u2019invio di una semplice lettera di diffida. Altrimenti, non resta che la strada, lunga e tortuosa, del processo: avviando un\u2019azione di contraffazione o, se il marchio contestato \u00e8 registrato, un\u2019azione di nullit\u00e0. In queste sedi sar\u00e0 possibile chiedere anche il risarcimento dei danni.<\/p>\n\n\n\n

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