{"id":2861,"date":"2020-08-06T13:41:00","date_gmt":"2020-08-06T11:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/abdp.it\/?p=2861"},"modified":"2021-01-22T16:01:45","modified_gmt":"2021-01-22T15:01:45","slug":"voglio-divorziare-ma-mia-moglie-mi-accusa-falsamente-per-droga-come-fare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/abdp.it\/blog\/2020\/08\/06\/voglio-divorziare-ma-mia-moglie-mi-accusa-falsamente-per-droga-come-fare\/","title":{"rendered":"Voglio divorziare, ma mia moglie mi accusa falsamente per droga. Come fare?"},"content":{"rendered":"\n

di Avv. Benedetta Di Bernardo <\/p>\n\n\n\n

“Una vera e propria campagna denigratoria contro di me dopo la mia decisione. Ecco cosa dice l\u2019art. 595 c.p.,<\/p>\n\n\n\n

Buongiorno Avvocato, mia moglie, da quando ho deciso, contro la sua volont\u00e0, di chiedere la separazione, ha intrapreso una vera e propria campagna denigratoria contro di me. Addirittura il suo Avvocato, nell\u2019atto di costituzione, fra le altre accuse totalmente infondate, ha scritto che io faccio uso di sostanze stupefacenti e che frequento abitualmente soggetti dediti all\u2019abuso di droghe. Questa affermazione \u2013 falsa e pesantissima \u2013 mette a rischio la mia credibilit\u00e0 professionale, visto che presiedo un\u2019equipe medico-chirurgica e sono chiamato a operare in casi molto delicati. Come posso tutelarmi contro queste gravissime affermazioni?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comportamenti come quello tenuto da Sua moglie vengono stigmatizzati e puniti sia in sede penale, sia in sede civile. L\u2019art. 595 c.p., nel disciplinare il reato di diffamazione, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a \u20ac 1.032,00 \u201cchiunque, comunicando con pi\u00f9 persone, offende l\u2019altrui reputazione\u201d, e considera aggravanti (con gli aumenti di pena a ci\u00f2 connessi) la circostanza che l\u2019offesa consista \u201cnell\u2019attribuzione di un fatto determinato\u201d (giacch\u00e9 si presume che questo apporti maggior credibilit\u00e0 all\u2019accusa diffamatoria) e la circostanza che l\u2019offesa \u201csia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicit\u00e0\u201d (ivi compresi i social network \u2013 Cass. Pen. 4873\/2017).<\/p>\n\n\n\n

Ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di diffamazione \u00e8 dunque necessario: a) che la persona offesa non sia presente, b) che l\u2019accusa venga condivisa con una pluralit\u00e0 di persone (anche in momenti diversi fra loro) e c) che l\u2019accusa determini un\u2019effettiva offesa all\u2019altrui reputazione. Con riferimento a quest\u2019ultimo presupposto, la Corte di Cassazione ormai graniticamente riconosce sussistere il reato di diffamazione ogniqualvolta sia posta in essere una condotta lesiva dell\u2019identit\u00e0 personale \u201cdiretta a distorcere, alterare, travisare e offuscare il patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale
dell\u2019individuo, mediante l\u2019offesa della sua reputazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Qualora, dunque, sussistano tutti e tre questi elementi costitutivi, Le suggerisco di affrettarsi – il termine \u00e8 di tre mesi dal momento nel quale la vittima percepisce l\u2019offesa – a sporgere formale denuncia-querela per difendersi dalle infondate notizie che Sua moglie ha diffuso sul Suo conto. A meno che queste non abbiano trovato come unica sede l\u2019atto difensivo redatto da  controparte, che Lei mi ha citato. Se cos\u00ec fosse, infatti, le affermazioni di Sua moglie sarebbero coperte dall\u2019esimente prevista dall\u2019art. 598 c.p., il quale dispone che \u201cnon sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai
loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, quando le offese concernono l\u2019oggetto della causa\u201d.

Un\u2019alternativa al procedimento penale, in ogni caso, \u00e8 rappresentata dall\u2019azione che Lei potrebbe promuovere in sede civile, chiedendo al Tribunale di condannare Sua moglie al risarcimento del danno patrimoniale, ai sensi dell\u2019art. 2043 c.c., e di quello non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. Le gravi condotte che Le sono state attribuite, a maggior ragione se divulgate nell\u2019ambiente sociale e professionale al quale Lei appartiene, avranno con ogni probabilit\u00e0 arrecato una grave offesa ai Suoi diritti inviolabili della personalit\u00e0.

Precisamente:
– al diritto all\u2019identit\u00e0 personale, inteso come diritto a una fedele e completa rappresentazione della personalit\u00e0 individuale del soggetto, nell\u2019ambito della comunit\u00e0, generale e particolare, nella quale questa si svolge;
– al diritto all\u2019onore, inteso come diritto a non essere offesi nella considerazione che si ha di se stessi;
– al diritto alla reputazione (anche professionale, tenuto conto del ruolo di spicco da Lei ricoperto), inteso come diritto a non vedersi pregiudicata la considerazione che gli altri hanno di s\u00e9, in un determinato contesto sociale, economico o commerciale. 
A questi diritti, il nostro ordinamento giuridico riserva tutela di rango costituzionale (ex art. 2 Cost.). Di conseguenza, \u201cpoich\u00e9 costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand\u2019anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato\u201d (Cass. Civ. n. 15742 del 15\/06\/2018, n.15742).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

di Avv. Benedetta Di Bernardo  “Una vera e propria campagna denigratoria contro di me dopo la mia decisione. Ecco cosa dice l\u2019art. 595 c.p., Buongiorno Avvocato, mia moglie, da quando ho deciso, contro la sua volont\u00e0, di chiedere la separazione, ha intrapreso una vera e propria campagna denigratoria contro di me. Addirittura il suo Avvocato, nell\u2019atto di … Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[6],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2861"}],"collection":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2861"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2974,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2861\/revisions\/2974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abdp.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}